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VII Commissione-schema di decreto legislativo in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento-seduta 21.9

Schema di decreto legislativo in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento. Atto n. 530. (Esame e rinvio). La Commissione inizia l'esame. Angela NAPOLI (AN), r...

23/09/2005
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Schema di decreto legislativo in materia di formazione
degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento.
Atto n. 530.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Angela NAPOLI (AN), relatore, rileva
che lo schema di decreto legislativo in
esame e` attuativo degli articoli 1 e 5 della
legge 28 marzo 2003, n. 53, relativa alla
definizione delle norme generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione
professionale. La legge n. 53 e` decisamente
organica e completa. Infatti non
interviene solamente sugli aspetti ordinamentali,
ma prevede la riforma di tutti gli
altri fattori indispensabili al buon funzionamento
di un sistema educativo, quali la
valutazione di istituto e nazionale e la
formazione del personale docente iniziale
ed in servizio. Ed appunto l'articolo
5 della legge n. 53 attribuisce una delega
al Governo in materia di formazione iniziale
dei docenti sia delle scuole dell'infanzia,
del primo e secondo ciclo, che degli
istituti di alta formazione e specializzazione
artistica, musicale e coreutica.
Dopo i numerosi interventi legislativi in
materia di formazione e abilitazione del
personale docente, disomogenei e che
hanno creato situazioni anche di forte
contrasto tra tipologie differenti di docenti
abilitati, tutte inserite in una medesima
graduatoria ai fini del reclutamento, osserva
che finalmente con questo decreto
legislativo si creano i presupposti per realizzare
un sistema di formazione universitaria
direttamente abilitante all'insegnamento,
peraltro coerente con l'intervenuta
riforma degli ordinamenti universitari, che
ha istituito i percorsi di laurea triennali e
le lauree specialistiche.
Ricorda che i princ'#305;`pi e criteri direttivi
dettati dalla norma di delega riguardano
innanzitutto la realizzazione della formazione
iniziale, di pari dignita` per tutti i
docenti, in corsi di laurea magistrale ed il
conseguimento, con l'esame finale di laurea,
dell'abilitazione ad uno o piu` insegnamenti;
l'accesso a numero programmato
sulla base della previsione dei posti
effettivamente disponibili in ciascuna Regione;
l'individuazione delle classi dei corsi
di laurea magistrale finalizzati alla formazione
dei docenti; lo svolgimento di specifiche
attivita` di tirocinio presso le istituzioni
scolastiche, previa stipula di appositi
contratti di formazione lavoro.
Questo schema di decreto intende,
quindi, configurare un nuovo sistema di
formazione iniziale dei docenti, volto ad
elevare la qualita` ed il livello professionale
degli stessi, che sia in stretto rapporto con
l'accesso nei ruoli organici del personale
docente delle istituzioni scolastiche.
Osservato che lo schema si compone di
otto articoli, fa in primo luogo presente
che l'articolo 1 reca le finalita` della formazione
iniziale e permanente dei docenti,
riconoscendo il ruolo che i docenti svolgono
nel processo educativo e di apprendimento
e nel cambiamento del sistema di
istruzione e formazione, nonche' la centralita`
della formazione, che sostiene e
qualifica la funzione docente e la indirizza
verso il raggiungimento di obiettivi formativi
da sottoporre a verifiche e valutazioni
oggettive.
L'articolo 2 disciplina la formazione
iniziale e il reclutamento dei docenti, affidando
il percorso di formazione alle
universita` e alle istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica. Ai fini
dell'accesso all'insegnamento nella scuola
statale, il predetto percorso e` direttamente
connesso con la procedura concorsuale
disciplinata dall'articolo 399, comma 1, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e successive modificazioni, previa determinazione
del numero complessivo dei posti
che si prevede di coprire annualmente con
tale procedura. Ricorda che l'articolo 399
del decreto legislativo n. 297 del 1994,
come modificato dall'articolo 1, della legge
3 maggio 1999, n. 124, prevede che l'accesso
ai ruoli del personale docente della
scuola materna, elementare e secondaria
abbia luogo per il 50 per cento dei posti
Mercoled'#305;` 21 settembre 2005 120 Commissione VII
mediante concorsi per titoli ed esami e,
per il restante 50 per cento, attingendo
alle graduatorie permanenti.
Le fasi della procedura concorsuale che
vengono previste sono: a) procedura selettiva
di ammissione a corsi di laurea magistrale
o di diploma accademico di secondo
livello a numero programmato
presso le universita` e le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica
e conseguimento, unitamente alla laurea
magistrale o al diploma accademico di
secondo livello, dell'abilitazione all'insegnamento;
b) esame di Stato, costituito da
apposite prove aventi anche valore di
prove concorsuali a conclusione dei corsi
di cui alla precedente lettera; c) ammissione
ad un anno di applicazione presso
un'istituzione scolastica mediante la stipula
dell'apposito contratto di inserimento
formativo; d) valutazione dell'anno di applicazione
da parte dell'istituzione scolastica
e stipula del contratto di lavoro a
tempo indeterminato.
L'articolo 3 disciplina le modalita` di
svolgimento della procedura concorsuale:
viene innanzitutto previsto che la determinazione
annuale dei posti da coprire
nelle scuole statali mediante concorso sia
adottata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo
35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sulla base della programmazione
triennale del fabbisogno di
personale docente, nelle scuole statali, ai
sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, da effettuarsi tramite
stime revisionali che tengano conto del
numero dei posti di insegnamento, del
numero degli alunni, anche disabili e del
turn-over del personale docente.
La ripartizione a livello regionale dei
posti per l'accesso ai corsi universitari ad
ai corsi di diploma accademico di secondo
livello viene effettuata con decreti del
Ministro, sulla base di un numero di posti
pari a quelli che si prevede di coprire
rispettivamente nelle scuole e nelle istituzioni
accademiche di ciascuna regione
maggiorato del 10 per cento.
L'accesso ai corsi di laurea magistrale
ai corsi accademici di secondo livello avviene
previo superamento di specifiche
prove alla cui indizione provvede il
Ministero finalizzate all'accertamento
della preparazione dei candidati, con modalita`
e contenuti stabiliti a livello nazionale
con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita` e della ricerca, che
definisce, altres'#305;`, le modalita` di nomina
delle commissioni preposte all'accertamento
da parte delle strutture accademiche.
E`
richiesto inoltre il possesso dei
requisiti per l'ammissione ai concorsi di
accesso agli impieghi civili dello Stato.
La laurea magistrale e il diploma di
secondo livello rilasciato dalle istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e
coreutica si conseguono, contemporaneamente
all'abilitazione all'insegnamento,
previa positiva valutazione del tirocinio
previsto dal successivo articolo 4, con la
discussione della tesi ed il superamento di
un esame di Stato costituito da apposite
prove aventi anche valore di prove concorsuali
secondo modalita` stabilite con
decreto del Ministro. Sempre con decreto
sono inoltre definite le modalita` di nomina
delle commissioni d'esame.
Rileva, in sostanza, che le disposizioni
di cui agli articoli 2 e 3 dello schema in
esame prefigurano una nuova procedura
concorsuale finalizzata alla copertura
della quota di posti riservata al concorso
per titoli ed esami di cui all'articolo 399,
comma 1, del decreto legislativo n. 297 del
1994, caratterizzata da una formazione
iniziale ed un successivo reclutamento dei
docenti stessi e che contestualmente vengono
abrogate le disposizioni degli articoli
400, 402, 403, 404 e 405 dello stesso
decreto legislativo n. 297.
L'articolo 4 detta norme in materia di
formazione iniziale dei docenti, affermando
innanzitutto la pari dignita` dei
percorsi formativi dei docenti della scuola
dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo
ciclo.
Con uno o piu` decreti, il Ministro
individua le classi dei corsi di laurea
magistrale finalizzate alla formazione degli
insegnanti, il profilo formativo e professionale
del docente, le attivita` didattiche
Mercoled'#305;` 21 settembre 2005 121 Commissione VII
comprensive di laboratori e attivita` di
tirocinio, gli ambiti disciplinari ed i relativi
crediti.
Con riferimento ai crediti, segnala che
la norma deroga in maniera esplicita al
limite del 50 per cento stabilito dal decreto
ministeriale n. 270 del 2004 per il numero
di crediti da riservare ad ogni ambito
disciplinare che possono essere determinati
con decreto ministeriale, individuando
tale percentuale nell'80 per cento.
I corsi di laurea magistrale ed i corsi
accademici di secondo livello sono istituiti
dalle universita` e dalle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica
sulla base di criteri, procedure e requisiti
minimi strutturali stabiliti con decreto del
Ministro.
L'articolo 4 contiene anche norme di
carattere finanziario, prevedendo in primo
luogo che, ai sensi del comma 8, i corsi
non comportano oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato e del bilancio delle
universita` e dei conservatori, in quanto
verranno finanziati dalle universita` e dalle
istituzioni di alta formazione con i proventi
derivanti dal pagamento delle tasse a
carico dei corsisti, la cui misura e` stabilita
con decreto del Ministro. Per quanto invece
attiene allo svolgimento dei compiti di
supervisione del tirocinio e di coordinamento
del medesimo, le universita` possono
utilizzare personale docente in servizio
presso istituzioni scolastiche, nel limite di
25.822 euro, secondo quanto previsto dall'articolo
1, comma 4, della legge 3 agosto
1998, n. 315. Per quanto concerne poi le
esigenze finanziarie connesse con il processo
di riconversione delle attuali strutture,
si provvede con i finanziamenti gia`
previsti nel decreto ministeriale 5 agosto
2004, n. 262, che ha ripartito le risorse
finanziarie per la programmazione del
sistema universitario relativa al triennio
2004-2006.
Nello stesso articolo 4 viene, infine,
stabilito che i requisiti e le modalita`
essenziali della formazione iniziale ed il
profilo culturale e professionale dei docenti
dei percorsi del sistema di istruzione
e formazione professionale concorrono
alla determinazione dei livelli essenziali di
prestazione di cui all'articolo 117, comma
2, lettera m), della Costituzione; a tal fine
il Ministro con proprio decreto determina
gli insegnamenti afferenti alle aree disciplinari
ed ai settori professionali per i
quali sono definiti gli standard formativi
minimi di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera c), della legge n. 53 del 2003.
L'articolo 5 disciplina l'accesso ai ruoli
e il contratto di inserimento formativo al
lavoro. A tal fine e` previsto che i laureati
ed i diplomati abilitati vengono collocati,
sulla base del voto conseguito nell'esame
di Stato abilitante, in apposite graduatorie
regionali, distinte per grado di scuola e per
classe abilitante. Sulla base delle predette
graduatorie e tenendo conto delle preferenze
espresse dagli aspiranti, l'Ufficio
scolastico regionale provvede alle assegnazioni
per lo svolgimento dell'anno di applicazione
all'insegnamento nelle istituzioni
scolastiche, previa stipula del contratto
di inserimento formativo al lavoro.
In seguito a valutazione positiva espressa
dal comitato, il dirigente scolastico stipula
con l'interessato il contratto di lavoro a
tempo indeterminato, con vincolo di permanenza
per almeno un triennio.
L'articolo 6 disciplina la creazione, da
parte degli atenei, di un'apposita struttura
denominata " Centro di ateneo o di interateneo
per la formazione degli insegnanti
" che ha il compito di organizzare e
monitorare le attivita` di tutorato e provvedere
allo svolgimento delle prove d'accesso
ai corsi di laurea specialistica abilitanti
all'insegnamento. Si prevede, inoltre,
l'istituzione e l'organizzazione, nell'ambito
delle Accademie e dei
Conservatori, di analoghe strutture di
coordinamento e di gestione delle attivita`.
Tali centri devono raccordarsi con le
istituzioni di istruzione e formazione, gli
uffici scolastici regionali, gli enti pubblici
e privati, le imprese e le Camere di
commercio, industria e artigianato in
modo tale da coinvolgere detti soggetti
nelle attivita` di stage e tirocinio. Sono,
inoltre, chiamati ad organizzare apposite
attivita` didattiche per la formazione degli
insegnanti interessati ad assumere, nell'ambito
delle istituzioni di istruzione e
Mercoled'#305;` 21 settembre 2005 122 Commissione VII
formazione, funzioni di supporto, tutorato
e coordinamento dell'attivita` didattica e
gestionale.
Al fine poi di assicurare standard omogenei
di prestazione a livello nazionale,
con successivo decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita` e della ricerca
vengono definiti i criteri e le modalita` per
il monitoraggio e la valutazione dei risultati
didattici dei corsi, in relazione agli
obiettivi formativi individuati nei relativi
decreti ministeriali istitutivi dei corsi
stessi.
L'articolo 7 prevede la costituzione e la
gestione, da parte dei Centri di servizio di
ateneo o d'interateneo e delle Accademie
di belle arti e dei Conservatori di musica,
di Centri di eccellenza per l'organizzazione
delle attivita` per la formazione permanente
degli insegnanti, sulla base di
criteri definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca.
Tale iniziativa viene finanziata con
un milione di euro a valere sul Fondo per
l'offerta formativa di cui alla legge n. 440
del 1997.
Sulla base di apposite convenzioni stipulate
con gli uffici scolastici regionali,
con l'INDIRE, con l'INVALSI e con gli
IRRE e su proposta dei rispettivi Centri di
servizio di ateneo, delle Accademie di belle
arti e dei Conservatori di musica, le universita`
organizzano specifiche attivita` di
formazione dei formatori e di ricerca
scientifica sull'apprendimento-insegnamento
scolastico e sulla formazione permanente
e ricorrente degli insegnanti.
L'articolo 8 contiene le disposizioni
transitorie e finali. Viene previsto, in particolare,
che i percorsi di formazione abbiano
inizio con l'anno accademico 2006-
2007. Sono abrogate le norme preesistenti
relative allo svolgimento dei concorsi per
titoli ed esami per l'accesso all'insegnamento
nella scuola statale, cioe` gli articoli
400, 402, 403, 404 e 405 del citato decreto
legislativo n 297 del 1994. Sono fatte salve
le eventuali procedure concorsuali ancora
in corso alla data di entrata in vigore del
decreto in esame. Viene, infine, stabilito,
che le graduatorie relative ai concorsi
svolti sulla base della normativa previgente
restino valide fino all'approvazione delle
nuove graduatorie disciplinate dall'articolo
5, comma 1, del presente decreto.
Osserva che il testo in esame e` corredato
dalla relazione illustrativa, dalla relazione
tecnica, dall'analisi tecnico-normativa,
dall'analisi di impatto della regolamentazione
e dal parere della Conferenza
unificata.
In particolare, fa presente che la Conferenza
unificata ha espresso parere negativo
sullo schema di decreto in oggetto,
nonche' mancata intesa sull'articolo 2,
comma 5, avente per oggetto la possibilita`
di utilizzare, ai fini dell'accesso all'insegnamento
nei percorsi dell'istruzione e
formazione professionale, il canale formativo
disciplinato nel testo stesso. Tale
comma, secondo quanto emerge dalla relazione
governativa, e` stato conseguentemente
espunto dal testo dello schema. Il
Governo ha, peraltro, dichiarato l'intendimento
di disciplinare tale aspetto con un
apposito decreto legislativo correttivo.
Ritiene che l'intervento legislativo in
esame si renda necessario per due motivi
essenziali: la necessita` di ridefinire i percorsi
formativi abilitanti all'insegnamento
conformandoli alla nuova struttura ordinamentale
accademica (il cosiddetto
" 3+2 ") e la necessita` di garantire certezza
di occupazione a coloro che si abiliteranno
attraverso tali percorsi, come indispensabile
condizione perche' i giovani decidano
di intraprendere l'insegnamento quale
strada professionale.
Fa presente che il provvedimento in
esame istituisce in luogo dei percorsi di
laurea quadriennali in Scienze della Formazione
Primaria e delle Scuole di Specializzazione
all'Insegnamento Secondario
(SSIS) lauree magistrali abilitanti all'insegnamento,
cui si accede dopo aver conseguito
una laurea triennale, e previo
superamento delle prove di ammissione,
volte ad accertare la preparazione dei
candidati.
Vi sono almeno quattro aspetti in questo
decreto che ritiene di fondamentale
importanza: a) la previsione di una rigorosa
programmazione del numero di posti
in accesso ai corsi di laurea magistrale,
Mercoled'#305;` 21 settembre 2005 123 Commissione VII
basata sulla stima del fabbisogno del sistema
educativo. In questo modo, pur con
la necessaria gradualita` , si potra` risolvere
in modo definitivo l'annoso fenomeno del
c.d. " precariato storico ", giungendo all'equilibrio
tra domanda ed offerta nel
mercato del lavoro degli insegnanti. Le
stime per la programmazione dei posti
disponibili nei corsi di laurea magistrale si
baseranno essenzialmente sul fabbisogno
del sistema statale, ma dovranno tenere
conto anche del fabbisogno degli altri
soggetti che fanno parte del sistema educativo
nazionale, come le istituzioni scolastiche
paritarie; b) la previsione di una
formazione universitaria specialistica per
tutte le tipologie di docenti gia` nella fase
di formazione iniziale, come condizione
per un generalizzato elevamento della
qualita` del nostro sistema educativo. I
contenuti dei percorsi di laurea magistrale
sono articolati, secondo un certo equilibrio,
in tre distinte tipologie, espresse in
crediti formativi universitari: crediti disciplinari,
per l'approfondimento della conoscenza
nelle discipline oggetto dell'abilitazione,
precondizione imprescindibile di un
buon docente; crediti professionalizzanti,
per l'acquisizione delle competenze didattico-
pedagogiche, necessarie anch'esse per
un insegnamento efficace; crediti ottenuti
attraverso un periodo di tirocinio presso le
scuole durante la laurea magistrale; c) il
coinvolgimento del mondo della scuola gia`
durante il periodo di formazione universitaria,
con il coinvolgimento diretto di
personale della scuola nel percorso formativo
universitario, con il tirocinio appena
richiamato ma anche con uno specifico
periodo di applicazione post-laurea
presso la scuola, della durata di un anno,
al termine del quale la scuola esprime il
proprio giudizio circa la capacita` di insegnare
dell'abilitato; d) l'esame finale di
laurea, che costituisce integrato da apposite
prove anche esame di Stato, con
valore abilitante all'insegnamento.
Si dichiara convinta che le caratteristiche
dei nuovi percorsi di laurea magistrale
abilitanti forniranno certamente al nostro
sistema educativo docenti piu` preparati,
piu` competenti, piu` motivati ed anche piu`
giovani.
Lo schema di decreto in esame contiene
anche previsioni su cui intende richiamare
in modo particolare l'attenzione,
stante la loro delicatezza e complessita`.
Esso, infatti, oltre ad istituire i percorsi di
laurea magistrale abilitanti, interviene anche
sul delicato rapporto che intercorre
tra abilitazione e reclutamento.
Su questo tema, il testo in oggetto
prevede che gli abilitati siano inseriti in
una graduatoria, gestita dall'Ufficio scolastico
regionale, sulla base della quale si
determinano le assegnazioni degli abilitati
alle scuole. Ritiene comunque che non si
possa tacere il fatto che a fronte delle
numerose e qualificanti innovazioni introdotte
dal testo circa il percorso formativo
su tale tema il testo sembra presentare
soluzioni che destano perplessita`.
In tema di raccordo tra percorso formativo
abilitante e reclutamento, infatti, il
provvedimento sembra prevedere procedure
affatto innovative, che hanno gia`
dimostrato di non garantire ne' efficienza,
ne' meritocrazia, ne' infine raccordo con le
specificita` di ciascuna scuola autonoma,
cos'#305;` come contenute nel Piano dell'offerta
formativa (POF). Inoltre, tali procedure
appaiono superate e in controtendenza
con il nuovo assetto istituzionale, con
particolare riferimento all'autonomia delle
singole istituzioni scolastiche statali, all'introduzione
della parita` scolastica ed al
ruolo delle regioni.
A questo proposito, evidenzia che uno
dei requisiti per il riconoscimento della
parita` , cos'#305;` come uno dei livelli essenziali
di prestazione del sistema di istruzione e
formazione professionale di competenza
delle regioni, consiste nell'utilizzo di docenti
abilitati. La programmazione dei posti
in accesso alle lauree abilitanti prevista
dal decreto pare basarsi quasi esclusivamente
sulla stima del fabbisogno delle
scuole statali, senza considerare pertanto
anche il fabbisogno delle scuole paritarie e
delle regioni (per la realizzazione del sistema
di istruzione e formazione professionale).
Il mondo della parita` ha gia`
Mercoled'#305;` 21 settembre 2005 124 Commissione VII
espresso fortissime preoccupazioni circa
l'attuale versione del testo, in merito alla
tutela delle proprie prerogative in materia
di selezione e reclutamento del personale
docente, dovute principalmente alla forte
connessione tra accesso ai corsi di laurea
abilitanti e fabbisogno stimato per le
scuole statali e alla forte divaricazione
della carriera tra scuole statali e paritarie.
Ritiene quindi che il testo si potrebbe
migliorare, prevedendo che il numero di
posti programmati in accesso ai corsi
abilitanti tenga conto anche di questi fabbisogni,
ad esempio incrementando del 30
per cento il fabbisogno stimato per le
scuole statali (articolo 3, comma 2).
Infine, l'attuale meccanismo sembrerebbe
porre alcune perplessita` circa l'innalzamento
della qualita` complessiva del
personale docente. Infatti, il decreto prevede
che i laureati magistrali siano collocati
in graduatorie " sulla base del voto
finale " (articolo 5, comma 1). Questa
previsione rischierebbe, a suo avviso, di
scatenare meccanismi di concorrenza
verso il basso fra le universita` : un voto
finale piu` o meno alto potrebbe avere un
valore decisivo. Ritiene che le universita`
che abbiano necessita` di attrarre studenti
sappiano quale strada facile potrebbero
battere.
Nel momento in cui il voto finale fosse
solo un elemento, sia pure fondamentale,
per l'accesso al ruolo, ma contemperato
dalla valutazione della scuola nel momento
del concorso, possibili effetti perversi
sarebbero di molto ridimensionati; e
si avrebbe, semmai anzi, un momento di
verifica dell'insegnamento fornito dalle diverse
universita` . Una concorrenza dunque
verso l'alto, non verso il basso.
Ritiene che il dibattito in Commissione
potrebbe dunque riconsiderare l'ipotesi di
una maggiore distinzione tra momento
abilitante e momento di reclutamento, per
valorizzare appieno le prerogative dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche.
Una soluzione, a suo parere, che potrebbe
andare in questa direzione consiste
nella creazione di albi regionali in cui
sono inseriti i docenti abilitati, quale prerequisito
per partecipare a procedure concorsuali
per soli titoli attivate dalle istituzioni
scolastiche, regolate da disposizioni
nazionali; proposta questa gia` contenuta
in alcuni progetti di legge assegnati alla
Commissione. Tali procedure potrebbero
ricomprendere anche l'anno di praticantato.
Altro problema e` che lo schema di
decreto in esame, affrontando anche il
tema del reclutamento, potrebbe, a suo
avviso, costituire il contesto piu` pertinente
per sanare in via definitiva l'annosa questione
che ha visto contrapposte in questi
ultimi anni diverse tipologie di abilitati.
L'attuale versione del decreto rischia invece
di aggravare, anziche' risolvere, tali
contrapposizioni, aggiungendo una nuova
tipologia di abilitazione alle altre preesistenti.
Le tensioni sarebbero tanto piu`
forti con gli abilitati all'insegnamento con
preparazione universitaria (SSIS e Formazione
primaria), in quanto formati e abilitati
secondo percorsi e modalita` molto
simili a quelle introdotte con il decreto
oggi in discussione. Se si ritiene e questa
e` stata finora l'opinione prevalente che
la preparazione universitaria assicuri un
miglior livello degli insegnanti, risulta incomprensibile
non valorizzarla ai fini del
reclutamento docente. Fa notare, inoltre,
che se non si provvede a dare uno sbocco
agli attuali abilitati presso le Universita` ,
diventa pressoche' inevitabile che molti di
loro si iscrivano ai nuovi corsi di laurea
magistrale, ponendo il problema di un
riconoscimento di crediti, con l'unico risultato
di intasare subito il nuovo percorso
e creando un'infinita` di tensioni.
Anche su questo tema, quindi, ritiene
che il dibattito in Commissione potra` concentrare
la propria attenzione, per apportare
miglioramenti al testo. Nel caso si
mantenesse una forte connessione tra abilitazione
e reclutamento, si potrebbe, a suo
parere, valutare l'opportunita` di coprire,
in via transitoria, una quota del fabbisogno
con questa specifica categoria di abilitati.
Se invece l'orientamento prevalente
andasse per concorsi di istituto per soli
titoli, allora si potrebbe pensare di consentire
anche a questi docenti l'iscrizione
Mercoled'#305;` 21 settembre 2005 125 Commissione VII
all'Albo regionale degli abilitati, onde poter
partecipare alle suddette procedure
concorsuali.
Ulteriore problema e` che nello schema
di decreto, all'articolo 4, comma 2, lettera
e), si estende anche ai corsi per insegnanti
delle scuole dell'infanzia e primaria la
prevalenza degli insegnamenti disciplinari,
mentre la legge n. 53 del 2003 riserva
esplicitamente il primato dell'approfondimento
disciplinare alla formazione degli
insegnanti della secondaria (articolo 5,
comma 1, punto b)).
La ratio sottostante alla legge n. 53, su
questo punto, era quella di arrestare ed
invertire il processo di " secondarizzazione
" della scuola primaria. Se passasse il
testo attuale, invece, si registrerebbe, a suo
avviso, un aggravamento di quel processo,
esteso pure alla scuola dell'infanzia. Occorre
che si ristabilisca il principio che la
limitazione al 25 per cento dei crediti
dell'area pedagogico-professionale deve valere
per gli insegnanti delle secondarie,
inferiori e superiori, ma non per quelli
della scuola dell'infanzia e di quella primaria.
Invita, quindi, la Commissione a far s'#305;`
che il dibattito si concentri in modo particolare,
sia pur non esclusivo, su questi
aspetti, in quanto ritiene che si tratti delle
parti su cui potrebbero essere suggeriti
tramite l'espressione del parere di competenza
miglioramenti significativi nella
direzione dell'innovazione del sistema
educativo nazionale, che rappresenta
l'obiettivo qualificante della legge n. 53 del
2003. Intende inoltre evidenziare come
l'individuazione dei punti problematici
teste' rimarcati nella sua relazione, non
puramente illustrativa dei contenuti del
testo, abbia la finalita` di dar vita ad un
proficuo confronto in Commissione, che
consenta di contribuire alla sua migliore
formulazione, nel rispetto del fondamentale
principio della dialettica tra Governo
e Parlamento.
Prospetta infine l'opportunita` di effettuare
un ciclo di audizioni volto ad acquisire
le valutazioni e le proposte dei soggetti
operanti nel panorama scolastico in merito
all'intervento legislativo proposto.
Ferdinando ADORNATO, presidente,
nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il
seguito dell'esame alla seduta di domani,
gioved'#305;` 22 settembre 2005.
La seduta termina alle 14.45.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si e` riunito dalle
14.45 alle14.50.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno
non e` stato trattato:
ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina del professor Grassi a
presidente dell'INDIRE.
(Nomina n. 158).
Mercoled'#305;` 21 settembre 2005 126 Commissione VII


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