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Utilizzazioni e assegnazioni, gli ambiti si mettono di traverso

Secondo l'amministrazione, la nuova aggregazione della 107 vale anche per la mobilità annuale

17/05/2016
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ItaliaOggi

Carlo Forte

Al via la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo sulle assegnazioni provvisorie e sulle utilizzazioni. Giovedì scorso si è tenuto a Roma il primo incontro tra amministrazione e sindacati presso il ministero dell'istruzione. Ma le parti hanno convenuto di aggiornare la discussione ad altra seduta. Quest'anno, infatti, a complicare la situazione c'è l'ostacolo degli ambiti territoriali. Che secondo l'amministrazione dovrebbero essere considerati in qualche modo anche nel contratto sulla mobilità annuale. Ma se così fosse verrebbe posta nel nulla la funzione stessa dell'assegnazione provvisoria: il riavvicinamento alla famiglia. Idem per le utilizzazioni, che servono a ricollocare il personale in esubero e, al tempo stesso, a consentire ai docenti in esubero di ottenere una sede che sia il meno svantaggiosa possibile.

Il problema potrebbe essere agevolmente risolto facendo riferimento alla cosiddetta gerarchia delle fonti. Il codice civile dispone, infatti, che le norme generali siano suscettibili di deroga da parte delle cosiddette norme speciali. Questa disposizione non vale più per la contrattazione collettiva. Che ormai non può più derogare le norme di legge. Ma resta in vigore per le leggi. E siccome le assegnazioni provinciali e le utilizzazioni sono previste da norme di legge, queste si collocano in rapporto di specialità rispetto alle norme generali contenute nella legge 107 in materia di mobilità e le derogano. L'unica eccezione a questa regola è che la norma speciale sia stata espressamente abrogata dalla norma generale. Non è questo il caso, perché la legge 107 fa espresso riferimento alle utilizzazioni.

E a breve conterrà anche un rinvio espresso all'istituto delle assegnazioni provvisorie, non appena sarà approvata la modifica prevista dal disegno di legge di conversione del decreto legge in materia di funzionalità del sistema scolastico. Che è stato appena licenziato dal senato e per il quale è iniziata oggi la discussione in VII commissione alla camera (AC 3822). In tema di prevalenza delle norme speciali sulle norme generali, peraltro, la Corte di cassazione, con la sentenza 15 dicembre 2011, n. 27041, ha spiegato che «la regola dell'abrogazione non si applica quando la legge anteriore sia speciale od eccezionale e quella successiva, invece, generale, ritenendosi che la disciplina generale, salvo espressa volontà contraria del legislatore, non abbia ragione di mutare quella dettata, per singole o particolari fattispecie, dal legislatore precedente». Ciò perché: «Le norme speciali» si legge nella sentenza della Suprema corte «sono norme dettate per specifici settori o per specifiche materie, che derogano alla normativa generale per esigenze legate alla natura stessa dell'ambito disciplinato ed obbediscono all'esigenza legislativa di trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse».

In altre parole, mentre per la mobilità a domanda il legislatore ha inteso cancellare espressamente il vecchio sistema che garantiva il diritto alla titolarità della sede, prevedendo un nuovo meccanismo caratterizzato dalla chiamata diretta dei docenti da parte dei dirigenti, nulla è stato innovato per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni. Tanto più che se il legislatore avesse voluto modificare anche la disciplina delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie avrebbe potuto farlo agevolmente abrogando esplicitamente tali istituti. E invece ha fatto esattamente il contrario, ribadendone la vigenza con espressi riferimenti a tali istituti nella legge 107 per le utilizzazioni e nel disegno di legge AC3822, che è in procinto di innovare la legge 107 agevolando l'accesso alle assegnazioni provvisorie, anche in deroga la vincolo di permanenza triennale nella stessa provincia per i neoimmessi in ruolo. Oltre tutto bisogna anche considerare il fatto che sia le utilizzazioni che le assegnazioni provvisorie sono provvedimenti di durata annuale e non comportano l'assunzione della titolarità della sede da parte dei destinatari.


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