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Università: Camera, ok alle norme sui ricercatori, ora la parola al Senato

Via libera dell'Aula della Camera alle disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle Università e negli enti pubblici di ricerca. I

16/06/2021
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Il Sole 24 Ore

Via libera dell'Aula della Camera alle disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle Università e negli enti pubblici di ricerca. Il testo unificato di quattro proposte di legge è stato approvato a Montecitorio con 317 voti a favore, nessun contrario e 32 astenuti (i deputati di Fdi). Ora passa al Senato.

Il testo approvato a Montecitorio disciplina l'attribuzione da parte di università ed enti pubblici di ricerca di borse di ricerca post lauream; interviene sulla disciplina riguardante il dottorato di ricerca; modifica alcuni aspetti della disciplina relativa agli assegni di ricerca; modifica la disciplina relativa ai contratti di ricercatore a tempo determinato, riconducendo a unità le due tipologie di contratto previste a legislazione vigente e innovando il meccanismo del cosiddetto “tenure track”.

Introduce poi un meccanismo analogo al cosiddetto tenure track per ricercatori e tecnologi a tempo determinato negli enti pubblici di ricerca, nonché un meccanismo di mobilità, riguardante ricercatori titolari di contratti a tempo determinato fra università ed enti pubblici di ricerca.

Università ed enti pubblici di ricerca potranno conferire le borse di ricerca post lauream a soggetti in possesso di laurea magistrale in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la borsa. Non possono concorrere alle borse di ricerca i soggetti già in possesso del titolo di dottore di ricerca, i ricercatori a tempo determinato e il personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Le borse sono collegate a uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa fra 6 e 12 mesi, prorogabili fino a 36 mesi laddove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. Non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca, né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.

Le borse sono esenti dall'imposta locale sui redditi (Ilor) e da quella sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Il divieto di conferire assegni di ricerca viene esteso anche al personale in servizio con contratto a tempo determinato presso le istituzioni che emanano i bandi.

Quanto ai contratti di ricercatore universitario a tempo determinato, vengono ricondotte a unità le due tipologie di contratto di tipo A e di tipo B attualmente previste e innovato il meccanismo della cosiddetta tenure track, cui fa riferimento anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza.


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