Un prefetto per il nuovo Cnpi, se la Carrozza non firmerà entro 60 giorni il decreto
Tar del Lazio ha condannato il ministero: va costituito il Consiglio superiore dell'istruzione
di Francesca De Nardi
Se il Miur non provvede entro 60 giorni dalla sentenza ad emanare tutte le misure necessarie per la costituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, interverrà il Prefetto di Roma quale Commissario ad acta. Lo ha stabilito il Tar Lazio, Sezione Terza bis, con la sentenza n. 8843 del 15 ottobre 2013.
La controversia ha per oggetto il ricorso proposto a suo tempo dalla Flc- Cgil contro l'inerzia del Miur che, a fronte dello scadere della vigenza del Cnpi, non aveva provveduto ad adottare l'ordinanza ministeriale, prevista dalla legge, al fine di procedere alla costituzione del Consiglio Nazionale Superiore dell'Istruzione.
Più precisamente, dal momento che il 31 dicembre 2012 erano definitivamente cessate le funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, organo collegiale istituito con dpr n. 416 del 1974, senza che il ministero avesse provveduto ad adottare l'ordinanza prevista dall'art. 2, comma 9, del d. lgs. n. 233 del 1999 e, pertanto, rendesse possibile la costituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, si era determinata «una situazione di grave vulnus per i principi di rappresentanza e garanzia dell'autonomia e dell'unitarietà del sistema scolastico e formativo tale da pregiudicare le corrette procedure di definizione e validazione di molti atti legislativi e amministrativi inerenti il sistema di istruzione». Di qui la richiesta al Tribunale amministrativo regionale di accertare l'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione e di ordinare a quest'ultima l'emanazione degli atti necessari per stabilire i termini e le modalità per le elezioni nonché per le designazioni e le nomine dei componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Il Tar ha accolto il ricorso. Il Collegio conferma come la federazione ricorrente abbia legittimamente censurato l'inerzia del Ministero che, in violazione dell'art. 2, comma 9, del d. lgs. n. 233 del 1999, non ha provveduto all'emanazione delle misure necessarie per la costituzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e dell'ordinanza ministeriale richiamata dalla norma citata avente ad oggetto la fissazione dei termini e delle modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori della scuola in seno al predetto organismo nonché per le designazioni e le nomine degli altri componenti non elettivi.
Accertato ciò, ordina al Ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università di emanare l'ordinanza prevista dall'art. 2, comma 9, del decreto legislativo n. 233 del 1999 entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione a cura di parte della presente decisione. Dopo la scadenza del predetto termine, in caso di persistente inerzia, vi provvederà il commissario ad acta nella persona del prefetto di Roma, o nel funzionario da quest'ultimo delegato