UN NUOVO DILEMMA ASSILLA LE SCUOLE: LA SCHEDA DEGLI ALUNNI E' STATA ABOLITA?
Dopo il tutor, un altro rebus si affaccia all'orizzonte della scuola italiana: il portfolio, al posto delle schede? Dirigenti scolastici e insegnanti non sanno che pesci prendere: se il tutor ancor...
Dopo il tutor, un altro rebus si affaccia all'orizzonte della scuola italiana: il portfolio, al posto delle schede? Dirigenti scolastici e insegnanti non sanno che pesci prendere: se il tutor ancora non c'è, se i meccanismi di valutazione sono di fatto rimasti quelli di una volta, che senso ha parlare oggi di portfolio? Se lo sono chiesti innanzititto alla Flc Cgil della Lombardia che ha emesso in merito un comunicato: "La domanda si accompagna sempre ad un'altra ("è obbligatorio adottare il portfolio?") ed ha cominciato a serpeggiare già dall'approvazione del decreto legislativo 59 (il primo e sinora unico attuativo della legge 53), diventando scottante all'inizio del corrente anno scolastico e dopo gli interventi in Lombardia di illustri funzionari del Miur i quali, intervenendo in distinte occasioni, hanno comunicato che:
"le schede di valutazione sono abolite,
"il poligrafico dello Stato non le stamperà
"le scuole non se le aspettino e provvedano autonomamente a dotarsi di strumenti per la valutazione.
Dicono sul serio?
La materia è intricata, per le molte incongruenze presenti nei provvedimenti del Miur, ma non è impossibile saldare il ragionamento ad alcuni punti certi.
Il ministero vorrebbe far credere alle scuole che esiste uno strumento di valutazione chiamato portfolio e che ad esso bisogna fare riferimento.
In realtà non è così: il portfolio è nominato e descritto (per quanto riguarda la struttura, la funzione e la compilazione) solo nelle Indicazioni Nazionali; la legge 53 e il decreto 59, in tema di valutazione, non parlano di portfolio: abbozzano una cornice e non entrano nel dettaglio degli strumenti.
È arcinoto che le Indicazioni Nazionali sono allegate in via transitoria al decreto 59 e che la circolare 29, ancorché strumento di legislazione secondaria e quindi di minor valore giuridico rispetto al decreto, ha tuttavia precisato che le Indicazioni sono inderogabili solo per quanto riguarda gli obiettivi di apprendimento. In questa fase, dunque, il portfolio delle Indicazioni non è altro che un'occasione di riflessione e di confronto con quanto già le scuole hanno elaborato in tema di valutazione.
Del resto, non esiste neppure una modulistica ufficiale: le case editrici hanno supplito "motu proprio" all'assenza di modelli ufficiali e hanno offerto sul mercato proprie elaborazioni che si ispirano a quanto descritto nelle Indicazioni Nazionali.
Devono le scuole adottare il modello proposto dalle case editrici? Devono autonomamente costruirsi un modello di portfolio?
Per non perdere la tramontana, è opportuno tenere sempre a mente la distinzione tra processi di valutazione degli apprendimenti e strumenti che si adottano per valutare e per certificare le competenze possedute dagli alunni. Se lo strumento portfolio non è obbligatorio, è tuttavia preciso compito dei docenti procedere alla valutazione degli alunni.
Con quali strumenti?
È opportuno al riguardo tenere distinti due diversi aspetti della valutazione: l'osservazione e la documentazione dei processi di apprendimento degli alunni da un lato, la certificazione dei risultati conseguiti dall'altro. Due aspetti distinti e nello stesso tempo intrecciati, essendo il primo funzionale al secondo. La legge 53, il decreto 59 e le Indicazioni Nazionali ne sottolineano la diversità, anche se poi le Indicazioni propongono un unico strumento (il portfolio, appunto) per entrambi. Testualmente recitano: "Il Portfolio delle competenze individuali comprende una sezione dedicata alla valutazione e un'altra riservata all'orientamento. La prima è redatta sulla base degli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni e il riconoscimento dei crediti e debiti formativi (art.8, DPR 275/99)". Per quanto riguarda l'orientamento, indicano che cosa raccogliere, con il contributo anche dei genitori e degli stessi allievi - ai fini di una loro maggiore consapevolezza e responsabilizzazione - e cioè: materiali e prove scolastiche significative dell'alunno, osservazioni di docenti e famiglie, commenti dei docenti sulle modalità di apprendimento ecc'
È evidente la diversa natura dei due aspetti. Le Indicazioni indugiano soprattutto sull'aspetto di documentazione (che chiamano orientamento), ma così facendo invadono pesantemente il campo della professionalità e dell'autonomia dei docenti. Il ministero può raccomandare un'attenzione a questo aspetto di cura e documentazione (come fa il dlgs 59), può consigliare e suggerire, ma non appartiene alla sfera delle sue competenze prescrivere come i docenti devono fare o imporre loro un'unica modulistica attraverso cui raccogliere le informazioni, ancorché giustificata con la necessità di una immediata e facile comunicabilità.
L'omogeneità degli strumenti per assicurare la comunicabilità deve invece caratterizzare l'altro aspetto: quello della certificazione. È compito dei docenti esprimere il giudizio e compilare il relativo atto, ma è compito del ministero definire gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi (art 8 DPR 275) e stabilire attraverso apposito decreto i nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate (art 10 dello stesso).
Che questa sia la procedura corretta e da adottarsi, del resto, lo sanno anche gli estensori delle Indicazioni, che non a caso citano l'articolo 8 del DPR 275 in riferimento alle procedure da seguire per l'adozione del relativo regolamento: decreto da emanare previo parere delle competenti commissioni parlamentari e sentito il CNPI.
In estrema sintesi: i docenti decidono come osservare i processi di apprendimento degli alunni e collegialmente possono decidere di dotarsi di strumenti per la registrazione delle osservazioni (e per un'eventuale raccolta documentale); per quanto riguarda la certificazione, devono compilare i documenti ufficiali che il Miur ogni anno invia alle scuole.
La vecchia scheda, dunque?
La scheda di valutazione per gli alunni della scuola elementare è stata già abolita dal regolamento sull'autonomia che nell'introdurre la possibilità per le scuole di ampliare l'offerta formativa, consentiva loro di arricchire il documento ufficiale. Ma un documento ufficiale, ancorché adattato alle nuove regole, era tuttavia previsto e da predisporsi attraverso un preciso percorso descritto all'articolo 8 dello stesso DPR 275/99. Quello appunto cui fanno riferimento le Indicazioni Nazionali.
Negli anni che intercorrono tra l'entrata in vigore del regolamento sull'autonomia e il presente, il modello ministeriale della scheda di valutazione degli alunni è stata inviata dal Miur alle scuole proprio perché il ministero sapeva di non poter non ottemperare ad un suo preciso compito e siccome un nuovo documento di valutazione non era stato predisposto (si stava lavorando al riordino dei cicli scolastici, alla ridefinizione dei piani programmatici, all'elencazione degli obiettivi: operazioni preliminari alla predisposizione dello strumento certificativo) ha continuato l'uso del modello decaduto.
Nella fase attuale, invece, è stato emanato un decreto che glissa in materia di valutazione, non è stato emanato lo specifico decreto previsto dall'art 3 della legge 53, non sono stati definiti i nuovi piani di studio, non è stato definito il nuovo modello certificativo' e il ministro pretende di appiccicare su questo vuoto il contenitore chiamato portfolio, scaricando sulle scuole (alle quali continua a togliere risorse e spazi di autonomia) le sue proprie responsabilità!
Ancora una volte le scuole saranno costrette a richiamare il Miur a ottemperare ai suoi compiti, mantenendosi rigorosamente negli spazi di sua pertinenza e a chiedere (per ottenere) certezze anche su questo aspetto della controriforma che si rivela ogni giorno di più un provvedimento fragile dal punto di vista normativo e francamente ingestibile.
La segreteria regionale Flc Cgil Lombardia