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Un decreto milleproroghe eversivo e incostituzionale

di Osvaldo Roman

24/02/2011
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ScuolaOggi

Il recente intervento del Presidente della Repubblica probabilmente rimedierà almeno alle più gravi irregolarità che mi permetto comunque di sottolineare.
Ma di un’ulteriore testimonianza sul carattere eversivo dell’attuale maggioranza parlamentare non se ne sentiva francamente la necessità.
Eppure temo che ne vedremo ancora delle brutte prima di spedirla definitivamente a casa.
All’insegna del principio, “stracotto” come l’illustre Presidente, utilizzato abbondantemente in tutta l’incredibile vicenda della cosiddetta riforma Gelmini, in base al quale “la maggioranza in quanto tale può fare quello che gli pare”, sono stati in numerose occasioni adottati provvedimenti chiaramente incostituzionali e procedure amministrative clamorosamente illegittime. Un giorno, terminati i pronunciamenti degli organi giurisdizionali attualmente in corso e trovando il tempo, forse lo si potrà puntualmente documentare.
In occasione del Decreto legislativo 29 dicembre 2010 n.225 recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” specie in sede di conversione al Senato sono state affastellate misure chiaramente incostituzionali che fra l’altro nulla hanno a che vedere con la proroga di termini.

Più che di milleproroghe si tratta di “milleporcate dell’ultima diligenza”.

Elenco di seguito alcuni commi riguardanti la scuola, ma le porcherie tracimano in tutti i settori, del maxiemendamento approvato dal Senato. Con il 4-novies: Il termine di efficacia delle graduatorie provinciali previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, risultanti dalle operazioni di integrazione e aggiornamento previste dal decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è prorogato fino al 31 agosto 2012, al fine di consentire la definizione della nuova disciplina legislativa del reclutamento. Sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n.167. A decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto, previsto dall’articolo 4 della
legge 3 maggio 1999, n. 124, è consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l’istituzione scolastica richiesta.».
 
Si tratta di una singolare norma incostituzionale perché mentre si fanno salvi “gli adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale(Sentenza n°41/2011) che dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n.167”, con un incredibile scelta provocatoria verso l’alta Corte si replica una norma avente lo stesso contenuto e lo steso carattere di incostituzionalità. La provocazione è evidente: replichiamo la norma dichiarata incostituzionale voi ricorrete nuovamente e intanto noi per un anno risolviamo il nostro problema. Poi i costi e i danni provocati da tale decisione saranno a carico magari di un nuovo governo!
L’ultimo periodo riguardante le supplenze di istituto è tipicamente leghista e comunque rappresenta una tipica norma che non ha niente a che spartire con le proroghe
 
Con il comma 4-vicies: al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riorganizzata, all’interno del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l’autonomia e l’indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica. Con il comma 4-vicies semel: con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto-legge, è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l’apparato che si articola:
 
a) nell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
b) nell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali
periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».
 
Poiché il comma 2 della legge n. 400/1988 stabilisce che la legge, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determini le norme generali regolatrici della materia, la totale assenza di tali norme generali per la regolamentazione delle materie di cui ai suddetti commi rende tali disposizioni chiaramente incostituzionali.
 
Con una delega totalmente in bianco il governo vuole così riscrivere le norme legislative che dovrebbero regolare il sistema di valutazione.
Non è difficile scorgere dietro questo proposito il tentativo di trovare supporti ai fallimenti incontrati dalla Gelmini e da Brunetta nei loro recenti tentativi di introdurre un tipo di valutazione che colleghi un
presunto merito ad una nuova e reale carriera economica magari sulle ceneri dell’anzianità di carriera.
 
Le osservazioni presenti nell’articolo trovano una conferma nel Commento prodotto dall’Ufficio Studi della Camera n.276 di cui si riporta uno specifico stralcio.
 
https://www_camera_it-701leg=16&file=NV4086.mht
 
Articolo 2, comma 4-novies (Graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, co. 605
della L. 296/2006)
 
Il comma 4-novies fa salvi gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del D.L. n. 194 del 2009, disposto dalla Corte con sentenza 41 del 9 febbraio 2011[82] e, al fine di consentire la definizione del nuovo sistema di reclutamento[83], proroga fino al 31 agosto 2012 il termine di efficacia delle graduatorie provinciali del personale insegnante (che sarebbero dovute essere aggiornate per il biennio 2011/2012 e 2012/2013).
 
L’espressione “sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla declaratoria di illegittimità costituzionale…” non appare chiara, perché da un lato sembra far riferimento ad adempimenti consequenziali alla delibera della Corte - che ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’intera disciplina -, dall’altro sembra far riferimento ad una salvaguardia degli adempimenti posti in essere sulla base della stessa disciplina (dichiarata illegittima).
 
Al riguardo, può essere utile ricordare che, con comunicato stampa del 9 febbraio 2011[84], il MIUR aveva evidenziato che “Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adotterà i provvedimenti necessari per garantire l’ordinario funzionamento della scuola e per offrire in ogni caso le maggiori occasioni di impiego ai docenti per evitare che il ripristino della normativa previgente
(legge 296/2006), determinato dalla sentenza della Corte Costituzionale, comporti un congelamento delle occasioni di lavoro alle sole graduatorie provinciali di appartenenza e l’insorgere di nuovo precariato”.
 
L’art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha trasformato le graduatorie permanenti dei docenti in graduatorie ad esaurimento[85], facendo salva l’inclusione nelle medesime, per il biennio 2007-2008, dei docenti già abilitati, nonché l’inserimento con riserva di quanti, alla data della sua entrata in vigore, stessero già frequentando una serie di corsi abilitanti.
 
E’ utile ricordare che le graduatorie sono predisposte in ciascuna provincia in relazione agli insegnamenti effettivamente funzionanti nelle scuole del territorio e sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti[86]:
 
- prima fascia: riservata, ai sensi dell'art. 401 del D.lgs. 297/1994 (come sostituito dall’art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
 
- seconda fascia: costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli (ovvero, avevano superato un concorso per titoli ed esami o un esame di abilitante ed avevano effettuato 360 giorni di servizio presso la scuola statale nel triennio precedente);
 
- terza fascia, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. In quest’ultima fascia sono stati inseriti nel tempo i nuovi aspiranti, ovvero gli idonei dei concorsi a cattedre, equanti hanno conseguito l’abilitazione al termine delle scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS).
 
E’ altresì utile ricordare che, ai sensi dell’art. 401, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994 (c.d. T.U. sulla scuola), le graduatorie permanenti erano periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che avevano superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami e dei docenti che avevano chiesto il trasferimento da una provincia all’altra. Contemporaneamente ai nuovi inserimenti, era effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che erano già compresi nella graduatoria permanente. L’aggiornamento, a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, per effetto dell’art. 1, c. 4, del D.L. 97/2004, è stato previsto con cadenza biennale (anziché annuale).
 
L’art. 1, comma 4-ter, del D.L. n. 134 del 2009 ha poi introdotto una norma di interpretazione autentica dell’art. 1, c. 605, lett. c), della legge finanziaria 2007, stabilendo che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l’ultima posizione di terza fascia, ossia “in coda”. Ha, altresì, previsto che il decreto di aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2011-2012 e 2012-2013 fosse improntato al principio del riconoscimento del diritto di ogni candidato al trasferimento dalla provincia scelta in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2007-2008 e 2008-2009 ad altra provincia, con il riconoscimento del punteggio maturato, ossia con l’inserimento nella nuova graduatoria “a pettine”.
 
Con sentenza n. 41/2011, la Corte costituzione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del D.L. n. 134 del 2009, escludendone il carattere interpretativo, “in quanto esso non individua alcuno dei contenuti normativi plausibilmente ricavabili dalla disposizione oggetto dell’asserita interpretazione” e “ha una portata innovativa con carattere retroattivo”.
 
In particolare, la Corte ha rilevato che la disposizione impugnata sospende per il solo biennio 2009-2011 la regola dell’inserimento a pettine dei docenti nelle graduatorie, valevole prima e anche dopo l’esaurimento dello stesso biennio, che “costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.)”. E ha concluso che “utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che – limitata all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009- 2011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica”[87].
 
Il comma dispone, inoltre, che a decorrere dall’a.s. 2011/2012 l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto è consentito solo a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l’istituzione scolastica richiesta.
 
La disciplina per la predisposizione delle graduatorie di istituto è attualmente recata dall’art. 5 del DM 131/2007, che ha apportato modifiche ed integrazioni al DM 201/ 2000.
 
Il dirigente scolastico (artt. 5-7), sulla base delle domande prodotte, costituisce apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola o alla tipologia di posto, ai fini del conferimento:
 
- delle supplenze annuali e temporanee (fino al termine delle attività didattiche) per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;
 
- delle supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
 
Per ciascun posto di insegnamento viene costituita presso l’istituto una graduatoria, distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine:
 
- la I Fascia comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; questi ultimi hanno diritto, in ordine di graduatoria, alla precedenza nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti;
 
- la II Fascia comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione o idoneità al concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
 
- la III Fascia comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto[88].
 
Articolo 2, comma 4-undecies (Istituzioni scolastiche italiane all’estero)
 
Il comma 4-undeciesdispone che la durata del servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola non può superare nove anni: pertanto, proroga fino a nove anni scolastici il periodo di permanenza in servizio nella stessa sedee, in ragione del termine fissato, precisa chela stessa proroga non si applica a quanti abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore.
 
Limitatamente al triennio scolastico 2010/2011-2012/2013 vengono inoltre sospese le procedure di mobilità, da una sede estera all’altra, del personale docente e amministrativo con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso i lettorati di lingua italiana; da tale previsione sono escluse le procedure relative al personale delle Scuole europee[89], nonché i trasferimenti d’ufficio e i trasferimenti da sedi disagiate.
 
Si prevede infine che, fino al 31 agosto 2012, sono utilizzate per la destinazione all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato le graduatorie relative al triennio scolastico 2007/2008-2009/2010.
 
La disciplina relativa al personale docente e non docente in servizio presso istituzioni scolastiche italiane all’estero è recata principalmente dagli artt. 639-674 del D.lgs. 297/1994 (cosiddetto Testo unico della scuola [90]) e dall’art. 9 della legge 147/2000 [91].
 
Attualmente (art. 9 L. 147/2000) la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare sia alle scuole europee sia alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero, di cui all'articolo 639 (Contingenti di personale da destinare all’estero) del D.lgs. 297/1994, è effettuata mediante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale graduatoria è aggiornata ogni tre anni.
 
Il personale in questione non può prestare servizio all'estero per più di due periodi, ciascuno di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi non possono essere continuativi, ma debbono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo nel territorio nazionale di almeno tre anni, al termine del quale è necessario superare nuovamente la selezione per poter concorrere a un nuovo incarico.
 
Per il personale da destinare alle scuole europee si predispone una graduatoria specifica, che è aggiornata ogni tre anni. La durata del servizio prestato presso tali scuole è stabilita in nove anni non prorogabili e non è consentita la partecipazione a ulteriori selezioni.
 
Al personale operante presso istituzioni scolastiche italiane all’estero è riconosciuto un particolare trattamento giuridico ed economico (artt. 657-673 del D.lgs. 297/ 1994). In particolare vengono erogati uno specifico assegno mensile di sede, nonché indennità di sistemazione e rimborsi per spese di viaggi da e per l’Italia[92].
 
Ai sensi dell’art. 656 del D.lgs. 297/1994 al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano in linea di massima le norme dettate per il personale docente.
 
Quindi, rispetto alla normativa previgente, fatta eccezione per il personale da destinare alle scuole europee - per il quale non si registrano variazioni - per il restante personale si riduce da 10 a 9 anni il periodo complessivo di permanenza all’estero, senza più prevedere la soluzione di continuità. A tale modifica, però, non si procede attraverso novella delle disposizioni previgenti.
 
Articolo 2, comma 4-noviesdecies (Proroga del Commissario straordinario dell’ANSAS)
 
Il comma 4-noviesdecies proroga l’incarico del Commissario straordinario attualmente operante presso l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica fino al 31 agosto 2012. L’incarico in questione è scaduto il 31 dicembre 2010.
 
Con la disposizione in oggetto si legifera su una materia regolata con DPCM. Peraltro, in conseguenza della circostanza che l’incarico dell’attuale Commissario straordinario è già scaduto, occorre “differire” e non “prorogare” lo stesso.
 
L’art. 1, commi 610 e 611, della L. finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) ha istituito l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, destinata ad assumere i compiti di aggiornamento, ricerca e documentazione espletati dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), dei quali si è prevista la soppressione.
 
L’ordinamento dell’Agenzia è stato demandato ad un regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988, indicante anche la dotazione organica del personale nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti assegnati alle strutture soppresse. Per assicurare comunque l’avvio delle attività della nuova struttura, si è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari
straordinari.
 
Con DPCM 10 gennaio 2007 sono stati inizialmente nominati fino al 30 giugno 2007 tre commissari straordinari; gli effetti del commissariamento sono poi stati prorogati con successivi DPCM, di sei mesi in sei mesi, fino al 31 dicembre 2009.
 
In seguito, il DPCM 27 gennaio 2010, nelle more dell’emanazione del regolamento organizzativo dell’Agenzia – oggetto di esame preliminare da parte del Consiglio dei ministri il 17 dicembre 2009 – ha disposto la nomina di un solo commissario straordinario. L’incarico in questione, conferito fino al 30 giugno 2010, è stato poi prorogato al 31 dicembre 2010[103]con il DPCM 30 luglio 2010.
 
In seguito:
 
- l’art. 2, comma 634, della L. finanziaria 2008 (L. 244/2007) - come modificato dall’art. 17, c. 2, del D.L. 78/2009 - ha previsto che con regolamenti di delegificazione da emanare entro il 31 ottobre 2009 si provvedesse al riordino di enti ed organismi pubblici al fine di aumentarne l’efficienza e razionalizzare la spesa;
 
- l’art. 26, comma 2, secondo periodo, del D.L. 112/2008 - come modificato dall’art. 17, c. 1, lett. a), del D.L. 78/2009 - ha previsto la soppressione degli enti pubblici non economici per i quali al 31 ottobre 2009 non fossero stati emanati i regolamenti di riordino;
 
- l’art. 27, comma 3, della L. 69/2009 ha previsto che all’ANSAS non si applicasse la prescrizione citata, a condizione che il regolamento di riordino fosse adottato entro il 31 dicembre 2009.
 
Con riguardo ai termini per l’adozione dei regolamenti, l’art. 26, comma 1, quarto periodo, del D.L. 112/2008, introdotto dall’art. 17, c. 1, lett. b), del D.L. 78/2009, ha specificato che la scadenza si intende rispettata con l'approvazione preliminare degli schemi da parte del Consiglio dei Ministri.
 
Il 14 gennaio 2011 è stato presentato alle Camere lo schema di regolamento di approvazione dello statuto dell’ANSAS (Atto 326), il cui art. 14, comma 1, dispone che la procedura di nomina del Direttore generale - che a sua volta nomina il Comitato direttivo (art. 6) e i responsabili dei quattro settori centrali (art. 9) - è attivata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.
 
Articolo 2, comma 4-vicies (Riorganizzazione della funzione ispettiva nel MIUR)
 
Il comma 4-vicies prevede la riorganizzazione della funzione ispettiva all’interno del MIUR, finalizzandola alla definizione del sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti.
 
A ciò si procede con regolamento di delegificazione (ex art. 17, comma 2, della L. 400 del 1988) da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
 
L’unica norma generale regolatrice della materia che è individuata è quella relativa alla previsione di parametri che ne assicurino l’autonomia e l’indipendenza per la valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità definite dallo stesso regolamento. Non si individuano le disposizioni vigenti da abrogare.
 
Si dispone che la riorganizzazione non comporta oneri a carico della finanza pubblica e che la pianta organica rimane quella prevista dal DPR n. 17 del 2009[104].
 
Il DPR n. 17 del 2009, all’art. 9, dispone che il corpo ispettivo è composto dai dirigenti centrali e periferici investiti della funzione tecnico ispettiva. A livello centrale essi dipendono funzionalmente dal Capo del Dipartimento per l’istruzione, mentre a livello periferico dipendono dai singoli dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Dispone, inoltre, che le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.
 
Ai sensi dell’art. 8, presso gli uffici scolastici regionali sono presenti 295 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. Inoltre, ai sensi dell’art. 5, al Dipartimento per istruzione sono assegnate 40 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva.
 
Occorre, peraltro, ricordare che lo schema di regolamento n. 261, di modifica del DPR n. 17 del 2009, presentato alle Camere per il parere il 28 settembre 2010, al fine di dare seguito alle previsioni dell’art. 2, comma 8-bis, del D.L. 194 del 2009 - che ha disposto una ulteriore riduzione degli assetti organizzativi - propone, all’art. 1, la soppressione presso il Dipartimento per l’istruzione di quattro posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva (che, quindi, diventerebbero 36). Inoltre, l’art. 4 propone la soppressione di 30 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento di funzioni tecnico ispettive presso gli USR[105] (che, quindi, diventerebbero 265). La Commissione Affari costituzionali della Camera ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento – che non risulta aver ancora concluso il suo iter – il 27 ottobre 2010.
 
Occorre richiamare, oltre che il comma 2 dell’art. 17 della L. n. 400 del 1988, anche il comma 4-bis, che riguarda proprio l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri. Inoltre, in considerazione del fatto che è in corso una riduzione delle dotazioni organiche del Ministero, dopo le parole “20 gennaio 2009, n. 17” occorre aggiungere le parole “e successive modificazioni”, anche al fine di evitare l’insorgere di eventuali contenziosi.
 
Articolo 2, comma 4-vices semel (Sistema nazionale di valutazione)
 
Il comma 4-vices semel prevede l’intervento, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un regolamento di delegificazione che individua il sistema nazionale di valutazione, definendone l’articolazione. Esso sarà costituito:
 
§ dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa (INDIRE), cui competerà sostenere i processi di miglioramento e
innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di
documentazione e ricerca didattica (lett. a);
 
§ dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e
formazione (INVALSI), cui competerà predisporre prove di valutazione degli
apprendimenti, partecipare alle indagini internazionali, proseguire le indagini
nazionali periodiche (lett. b);
 
§ dal corpo ispettivo, cui competerà valutare le scuole e i dirigenti scolastici,
ai sensi del d.lgs. 150 del 2009[106] (lett. c).
 
Non sono individuate, oltre la definizione degli organi che costituiranno il sistema, norme generali regolatrici della materia, né si individuano le disposizioni da abrogare.
 
In riferimento all’oggetto del regolamento di delegificazione, sembra, dunque, che si intenda intervenire sull’ambito regolato, da ultimo, dal d.lgs. n. 286 del 2004, con il quale si è proprio istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e si è riordinato l’omonimo istituto.
 
In particolare, il d.lgs. 286 del 2004 specifica che al perseguimento degli obiettivi del Servizio nazionale concorrono l’INVALSI e le istituzioni scolastiche e formative, nonché le regioni, le province ed i comuni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza. Inoltre, dispone la costituzione, presso il MIUR, di un Comitato tecnico permanente, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate, con il compito di assicurare l'interoperabilità fra le attività ed i servizi di valutazione.
Con riferimento all’istruzione e alla formazione professionale, la valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione. I compiti dell’istituto sono individuati nell’art. 3 del d.lgs.
 
Con riferimento all’INDIRE, si rinvia a quanto illustrato in relazione al comma 4- septiesdecies.
 
Infine, con riferimento al d.lgs. 150 del 2009, si ricorda che l’art. 74, comma 4, dello stesso dispone che i limiti e le modalità di applicazione delle diposizioni dei Titoli II (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance) e III (Merito e premi) al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze. La stessa disposizione esclude direttamente la costituzione dell’organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all’art. 14, nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
 
Con riferimento alla lett. c), sembrerebbe, dunque, che si preveda l’intervento di un regolamento di delegificazione in una materia sulla quale, ai sensi della stessa fonte citata, dovrebbe intervenire un DPCM.
 
Con riferimento alla lett. a), il riferimento all’INDIRE deve essere sostituito con il riferimento all’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS).
 
Infine, nelle lett. a) e b), si potrebbe rinviare direttamente alle funzioni individuate dalla fonti istitutive dell’ANSAS e dell’INVALSI.


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