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Tuttoscuola-Piani di studio personalizzati: il silenzio sulle quote regionali

3. Piani di studio personalizzati: il silenzio sulle quote regionali/1 L'avvio della nuova legislatura nella maggior parte delle Regioni italiane riapre il dibattito su un problema ...

11/04/2005
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Tuttoscuola

3. Piani di studio personalizzati: il silenzio sulle quote regionali/1

L'avvio della nuova legislatura nella maggior parte delle Regioni
italiane riapre il dibattito su un problema che oggi sembra
dimenticato, quello relativo alla quota regionale dei piani di studio
personalizzati. L'art. 2, comma, 1, lettera l) della legge n. 53/03,
prevede che: "i piani di studio personalizzati, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo
fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura,
le tradizioni e l'identita' nazionale, e prevedono una quota,
riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico
delle stesse, anche collegata con le realta' locali". L'esame del
contenuto del comma mette in evidenza che sono tre i vincoli che ogni
istituzione scolastica deve rispettare nella costruzione dei piani di
studio personalizzati dei propri allievi.
Anzitutto, il rispetto del nucleo fondamentale omogeneo su base
nazionale espresso dal "Profilo educativo, culturale e professionale"
per il I e il II ciclo e dalle "Indicazioni nazionali", che e' di
competenza del Ministero.
In secondo luogo, il rispetto della quota regionale. All'interno della
quota nazionale, le Regioni identificano prima le parti di proprio
'interesse specifico' e poi decidono, percio', quali discipline o
attivita' educative approfondire di piu'. Non si tratta di individuare
nuovi obiettivi specifici di apprendimento disciplinari o
interdisciplinari (convivenza civile), quindi, ma di ampliare,
rafforzare, approfondire territorialmente alcuni di quelli gia'
previsti a livello di nucleo fondamentale nazionale.
Infine, l'esercizio delle prerogative di autonomia organizzativa e
didattica riconosciute alle scuole e ai docenti dal Dpr. 275/99, dopo
il 2001 perfino costituzionalizzate. Tra queste prerogative, non
rientra piu' il cosiddetto 15% perche' l'art. 12, comma. 2 del Dpr.
275/99 lo prevedeva vigente fino alla riforma degli ordinamenti oggi
disposta con la legge n. 53/03 e con i relativi dlgs. di attuazione.

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