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Tuttoscuola-Il testo del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri

Riforma Moratti Il testo del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri Ecco il testo del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri. Riportiamo i primi quattro articoli ne...

23/01/2004
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Tuttoscuola

Riforma Moratti
Il testo del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri

Ecco il testo del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri. Riportiamo i primi quattro articoli nella loro versione ufficiosa. Seguiranno a breve gli altri articoli.

Decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53

CAPO I - Scuola dell'infanzia

Articolo 1 - Finalità della scuola dell'infanzia
1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
2. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8 della predetta legge.
3. Al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi incontri con i competenti uffici delle Regioni e degli Enti locali.

Articolo 2 - Accesso alla scuola dell'infanzia
1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Articolo 3 - Attività educative
1. L'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sono attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
2-bis. Allo scopo di garantire le attività educative di cui ai commi 1 e 2 è costituito l'organico di istituto.
3. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo e, in particolare, all'autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle
famiglie.

CAPO II - Primo ciclo di istruzione

Articolo 4 Articolazione del ciclo e periodi
1. Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.
3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.
4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.
5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si conclude con l'esame di Stato.
6. Le scuole appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate in Istituti comprensivi comprendenti anche le scuole dell'infanzia che gravitano sullo stesso territorio.


tuttoscuola.com venerdì 23 gennaio 2004


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