Tuttoscuola-Dibattito aperto sulla devolution scolastica
Dibattito aperto sulla devolution scolastica/1 Con la nuova devolution il MIUR perde o guadagna competenze? Il lavoro parlamentare di revisione della Costituzione procede con rapidita', anche ...
Dibattito aperto sulla devolution scolastica/1
Con la nuova devolution il MIUR perde o guadagna competenze? Il lavoro
parlamentare di revisione della Costituzione procede con rapidita',
anche se venerdi' 30 settembre l'iter ha subito un imprevisto stop per
la mancanza del numero legale, e non e' facile seguire nel dettaglio
le diverse proposte. Fino a che non si arrivera' ad un testo completo
e' dunque difficile dare un giudizio complessivo sugli emendamenti
governativi al testo di riforma in corso di approvazione alla Camera.
TuttoscuolaNEWS ha offerto ai lettori la scorsa settimana qualche
riflessione generale sulla riformulazione delle competenze nel settore
scuola.
L'ANSA ha ampiamente ripreso la notizia, e negli ambienti ministeriali
ha destato interesse la tesi, da noi sostenuta, che con la normativa
approvata alla Camera (ma l'iter parlamentare non e' ancora finito) se
e' vero che il MIUR deve rinunciare del tutto ai compiti di gestione,
in compenso allarga le proprie competenze dal punto di vista del
governo strategico del sistema. Vediamo perche'.
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Dibattito aperto sulla devolution scolastica/2
Sulla "colonnina del passivo" basti ricordare che gia' oggi
l'amministrazione continua ad esercitare le competenze concernenti la
definizione delle dotazioni organiche del personale docente per
assicurare la continuita' di funzionamento del servizio e non piu'
come titolare della potesta', ma come supplente in sostituzione del
soggetto istituzionale (Regione) al quale la competenza e' stata
riconosciuta (sentenza Corte Costituzionale del 13 gennaio 2004,
n.13).
Ma all'attivo del Miur c'e' da registrare che restano al centro
competenze fondamentali: disegno del sistema di istruzione attraverso
le "norme generali" e determinazione dei principi fondamentali;
definizione dei programmi di interesse nazionale per entrambi i
sistemi (istruzione e formazione) - almeno questo sembra potersi
dedurre dal testo; definizione, attraverso la potesta' regolamentare
(ex legge 59/1997 e DPR 275/1999), delle regole attraverso le quali si
esplica l'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, ribadita
dal nuovo testo dell'art. 117, comma 3.
Competenze strategiche alle quali si puo' aggiungere, per affinita'
sistemica e concettuale, quella della valutazione di sistema, per
tutto il sistema educativo, quello di istruzione e quello di
istruzione e formazione professionale.
D'altronde l'attribuzione alla competenza esclusiva delle Regioni di
specifiche materie (organizzazione scolastica, gestione degli
istituti, definizione della parte dei programmi di interesse delle
Regioni) sembra sottrarre la legge regionale al limite dei principi
fondamentali ai quali soggiace viceversa la competenza concorrente
delle Regioni.
E' vero (e non e' un contributo alla chiarezza) che anche nella nuova
versione dell'art. 117 compare l'elenco delle materie oggetto di
legislazione concorrente, e che tra queste e' inclusa l'istruzione,
"con esclusione della istruzione e della formazione professionale", ma
la formula con la quale e' stata inserita la "devolution" scolastica
specifica che ad essere devolute con potesta' legislativa esclusiva
per le regioni sono le competenze di tipo organizzativo e gestionale,
mentre quelle che riguardano i programmi "scolastici e formativi"
(quindi anche quelli del sistema di istruzione ed formazione
professionale) restano assegnate alla competenza dello Stato, ad
eccezione della parte di interesse specifico della Regione.
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