Tetto di 36 mesi alle supplenze
La Corte costituzionale ha dato lo stop alla reiterazione dei contratti fino al 31 agosto
Antimo Di Geronimo
No alla reiterazione delle supplenze annuali oltre i 36 mesi. Il monito viene dalla Corte costituzionale che, il 12 luglio scorso, si è finalmente pronunciata dichiarando costituzionalmente illegittimi i commi 1 e 11, dell'articolo 4 della legge 124/99. Il giudizio pendeva davantialla Consulta da 4 anni, per effetto di almeno 4 ordinanze di rimessione. Le più datate sono la 143 e la 144, entrambe emesse dal Tribunale di Roma, che risalgono al 2 maggio 2012. Seguono a ruota due ordinanze emesse dal Tribunale di Lamezia Terme il 30 maggio, sempre del 2012. Va detto subito che la questione non riguardava la legittimità della reiterazione dei contratti in senso lato.
L'oggetto del giudizio riguardava la mera reiterazione dei contratti a termine (sempre oltre i 36 mesi e comunque senza limite) sui posti e le cattedre vacanti e disponibili. Vale a dire: sull'abuso delle cosiddette supplenze annuali con termine al 31 agosto. La Consulta non ha ancora reso note le motivazioni della sentenza, limitandosi ad uno scarno comunicato. Che si limita a dare notizia della illegittimità costituzionale della normativa che disciplina le supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (art. 4, commi 1 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124) nella parte in cui autorizza, in violazione della normativa comunitaria, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.
Si tratta, dunque, di una sentenza additiva, che lascia intatto l'impianto giuridico del reclutamento, limitandosi a dire che in una norma manca qualcosa. Nel caso specifico, mancherebbe il limite massimo temporale oltre il quale non si dovrebbe più consentire la reiterazione dei contratti a termine e la relativa sanzione. Ma solo ed esclusivamente nel caso delle supplenze annuali. Nel comunicato la Consulta spiega che gli effetti della sentenza dovrebbero essere comunque limitati. Perché la legge 107 ha previsto un massiccio piano di assunzioni a tempo indeterminato, per effetto del quale sarebbero state effettuate circa 60mila assunzioni di docenti. Assunzioni che sono state disposte proprio a vantaggio di coloro che, potenzialmente, avrebbero potuto giovarsi della sentenza della Consulta. E in ogni caso, per il personale Ata, la reiterazione senza limite, sempre secondo quanto previsto dalla legge 107, darebbe comunque luogo all'applicazione di una sanzione a carico dell'amministrazione, pari all'importo di circa 12 mensilità di retribuzione.
Resta il fatto, però, che sono circa 18mila i docenti precari che, volontariamente, non hanno usufruito del piano straordinario di assunzioni disposto dalle legge 107. E ognuno di loro potrebbe essere un potenziale ricorrente interessato ad avvalersi degli effetti della sentenza della Corte costituzionale. Che però va letta tenendo presente il consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale la reiterazione senza limite dei contratti a termine sarebbe legittima perché prevista da norme speciali (sezione lavoro, sentenza 20/06/2012 n.10127). Dalla lettura combinata delle due sentenze emerge la risarcibilità dell'abuso di contratti di supplenza annuale se eccedente un periodo massimo di 36 mesi. Anche se permane un vuoto normativo relativo alla sanzione applicabile. La legge 107, infatti, non ha fissato alcuna sanzione e la giurisprudenza di legittimità, allo stato attuale, non ha confermato il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, incline a ritenere che la sanzione debba essere fissata in una somma di importo pari a quello che sarebbe spettato al docente-ricorrente se fosse stato immesso in ruolo. Finora, infatti, le pronunce che prevedono la cosiddetta stabilizzazione sono rimaste casi isolati. Per lo più spazzate via dalle relative corti d'appello, salvo casi, assolutamente residuali, di stabilizzazioni derivanti da sentenze di primo grado divenute definitive (più propriamente: passate in giudicato) per omessa impugnazione da parte dell'amministrazione.
Resta da vedere se il legislatore si limiterà a prendere atto della sentenza oppure provvederà a recepire l'indirizzo della Consulta con un provvedimento legislativo che fissi una sanzione in caso di reiterazione abusiva. Tra le due ipotesi, la più probabile è la prima. La legge 107/2015, infatti, prevede espressamente il divieto di reiterazione dei contratti di supplenza su posti vacanti e disponibili oltre i 36 mesi e dispone anche uno stanziamento di risorse per coprire le spese del contenzioso. In pratica, sembrerebbe che il legislatore abbia già considerato l'ipotesi di una sentenza sfavorevole e che non sarebbe stato conveniente invogliare nuovi ricorsi, prevedendo espressamente una sanzione collegata alla reiterazione abusiva dei contratti di supplenza annuale, fatto salvo il divieto assoluto per il futuro.