Tecnica della scuola: Modificato il CCNL della scuola: lo stabilisce il decreto Brunetta
Le modifiche contrattuali riguardano in particolare le norme disciplinari del personale Ata. Aumentano poteri e responsabilità dei dirigenti scolastici. Previsto il licenziamento per falsa attestazione della presenza sul posto di lavoro.
di R.P. |
Dal 16 novembre, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150, cambia il contratto nazionale del comparto scuola.
Le modifiche riguardano in particolar modo tutta la parte relativa al codice disciplinare del personale Ata che attualmente è completamente contrattualizzato.
Per evitare equivoci l’articolo 68 del decreto chiarisce che il nuovo codice disciplare costituisce norma imperative “ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.
Ma cosa dicono i due articoli in questione ? Una cosa molto semplice: la legge può apportare modifiche ai contratti di natura privatistica e ogni norma contrattuale contraria perde qualunque efficacia.
Il risultato è altrettanto semplice: il nuovo codice disciplinare, contenuto nell’articolo 69 del decreto, viene inserito di diritto nel contratto nazionale del comparto scuola.
Cosa cambierà per il personale Ata ?
Molte cose.
Innanzitutto viene introdotta la fattispecie del licenziamento per infrazioni che fino ad ora veniva considerate gravi ma non gravissime (per esempio la falsa attestazione della presenza in servizio, in altre parole far timbrare il cartellino ad un collega di lavoro o indicare un orario di uscita diverso da quello effettivo nel foglio di presenza comporta il licenziamento)
E poi alcune sanzioni che fino ad ora erano riservate all’Ufficio regionale possono essere inflitte anche dai dirigenti scolastici che attualmente non possono andare al di là della multa fino a 4 ore di stipendio.
D’ora in poi invece i dirigenti scolastici potranno usare anche la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a 10 giorni.
Modifiche importanti sono previste anche per la disciplina del personale docente (vengono abrogati alcuni articoli del TU del 1994 che attualmente regolano la materia).
Anche nei confronti dei docenti aumentano i poteri dei dirigenti scolastici che finora potevano arrivare al massimo all’avvertimento scritto.
D’ora innanzi rientrerà nella facoltà del dirigente scolastico ricorrere alla censura e alla sospensione dal servizio fino a 10 giorni.
In qualche Regione ci si sta già organizzando in questa direzione.
In Lombardia, per esempio, il direttore regionale ha trasmesso una circolare esplicativa a tutti i dirigenti scolastici chiarendo quali sono le nuove procedure. Adesso, però, si attendono le reazioni dei sindacati che, forse, non avevano prestato sufficiente attenzione a questa parte del decreto |