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Supplenze, ora pagherà il Tesoro

ItaliaOggi anticipa la circolare sul passaggio di consegne. Si va a pieno regime dal 2014

16/10/2012
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ItaliaOggi

Carlo Forte

Dal 1° gennaio 2013 le supplenze brevi e saltuarie non saranno più carico delle scuole e dovranno essere pagate direttamente dal Tesoro. É l'effetto dell'art. 7, comma 37, del decreto legge 95/2012 di Spending review.. Il ministero dell'istruzione ha già predisposto una tabella di marcia per dare attuazione alle nuove disposizioni.

Ed è già pronta anche una circolare che, dopo gli ultimi ritocchi, sarà inviata alle scuole per agevolare il relativi adempimenti. Secondo quanto risulta a Italia Oggi, l'amministrazione centrale ha previsto due fasi. Per i pagamenti che saranno disposti nel 2013 le scuole dovranno comunque comunicare mensilmente al Tesoro i nominativi dei supplenti e gli importi lordi loro spettanti da liquidare. La comunicazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile e il resto lo farà il via XX Settembre: liquidazione degli emolumenti, applicazione delle ritenute, compilazione e rilascio del modello Cud ecc.. In caso di più supplenze nello stesso mese l'interessato avrà comunque un solo cedolino e il versamento delle spettanze comprenderà la somma degli importi delle varie supplenze effettuate. La seconda fase scatterà dal 1° gennaio 2014 e consisterà nell'affidamento al Tesoro di tutta la gestione della posizione amministrativa del supplente, salvo l'obbligo per la scuola di assunzione di inserire i dati direttamente a sistema, compilando ed inviando il contratto direttamente on line. Ciò consentirà alle scuole di sgravarsi dagli oneri retribuitivi e, quindi, presumibilmente, non dovrebbe più porsi il problema di non potere assumere il supplente a causa della indisponibilità di fondi sufficienti per retribuirlo. E quindi dovrebbe cessare (o ridursi) anche il fenomeno deteriore dello sdoppiamento della classe nella quale si verifica l'assenza di un docente e il sovraffollamento delle classi dove i docenti prestano regolarmente servizio. Fenomeno che determina l'insorgenza di rischi per la sicurezza di alunni e docenti. Quanto alla bozza di circolare, che Italia Oggi ha letto, l'amministrazione ha chiarito che se il contratto inizia 7 giorni prima e termina 7 giorni dopo un periodo di sospensione dell'attività didattica, anche i giorni di chiusura della scuola vanno retribuiti. Ciò vale sia per le vacanze di Natale e Pasqua che per i periodi di chiusura disposti dalla regione nel calendario scolastico. La domenica e le feste comandate, invece, vanno retribuite solo se il periodo di vigenza del contratto le comprende oppure «qualora siano contigue al periodo di vigenza del contratto e questo comprenda al suo interno tutto l'orario settimanale ordinario proprio del contratto medesimo». Ciò che conta, dunque, è che il supplente abbia espletato tutta la prestazione contrattualmente prevista nell'ambito della settimana. A prescindere dal fatto che si tratti di una cattedra o uno spezzone. Quanto alla retribuzione professionale docenti, che è la dizione con la quale viene indicato il compenso individuale accessorio di natura fissa e continuativa, l'amministrazione ha ricordato che essa non spetta ai supplenti brevi e salutari. Tale emolumento spetta, invece, ai supplenti assunti con contratto di supplenza annuale (fino al 31 agosto), con supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) oppure con contratti fino a nomina dell'avente diritto (si veda l'art. 40, comma 9 della legge 449/1997). Il chiarimento si è reso necessario perché alcune ragionerie provinciali non hanno ammesso al pagamento mediante ruoli di spesa fissa varie fattispecie di supplenza nonostante avessero durata dall'inizio sino al termine delle attività didattiche. L'amministrazione centrale, nella bozza di circolare ha anche ribadito che la trattenuta ex opera di previdenza del 2,5% va operata anche nei confronti dei supplenti brevi, mediante una corrispondente riduzione dell'importo della retribuzione. Ma tale previsione potrebbe cambiare per effetto della sentenza della Consulta n.231 depositata l'11 ottobre scorso.

 

 

 


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