Straordinari gratis fino a 25 ore
Interessati i 700 mila docenti di posto comune che dovranno formarsi sul Sostegno
MArco Nobilio
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Il decreto detta le regole per lo svolgimento dei corsi, che sono stati finanziati con 10 milioni di euro stanziati dal comma 961, dell'articolo 1, della legge 178/2020. Le risorse sono destinate alla realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente, impegnato nelle classi con alunni con disabilità, che risulti privo del diploma di specializzazione specifico. E il decreto fisserà il criterio di ripartizione dei fondi e le modalità di svolgimento degli interventi formativi. Che dovranno prevedere almeno 25 ore di impegno complessivo e senza esonero dall'insegnamento e saranno definite con un decreto del ministero dell'istruzione.
Trattandosi di formazione obbligatoria senza esonero dall'insegnamento e non essendo previsto alcun finanziamento aggiuntivo per retribuire l'impegno straordinario, la VII commissione del Senato aveva già mosso a suo tempo le proprie riserve (si veda il parere reso il 29 dicembre scorso nella seduta 206). In sede di emissione del parere di rito, infatti, aveva evidenziato che «in materia di attività formative obbligatorie per il personale docente non specializzato impegnato nelle classi con alunni con disabilità si reputa opportuno specificare che tali attività siano conteggiate all'interno del limite annuale delle attività collegiali funzionali all'insegnamento fissato dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto».
La prassi dello straordinario gratis, peraltro, non è nuova. Tant'è che anche il ministero dell'istruzione, sulla questione della formazione obbligatoria sulla didattica digitale integrata, aveva chiarito che le attività di formazione rientrano nelle 40 ore del collegio dei docenti (si veda la Faq n. 4 del 9 dicembre scorso). E la questione è stata riproposta giovedì scorso dai sindacati. Ma il ministero ha fatto spallucce: i soldi sono stati stanziati e adesso bisogna spenderli. E bisogna farlo anche in fretta. Perché la legge dice che la formazione deve terminare entro il 2021. E riguarda tutti i docenti, non di sostegno, che hanno in classe un alunno disabile. L'obbligo formativo sarà di 25 ore.
L'imposizione dall'alto di nuovi obblighi senza retribuzione rischia di scatenare l'ennesimo contenzioso seriale. Che potrebbe costare all'amministrazione ben più di quello che servirebbe per retribuire i diretti interessati. Le azioni legali, infatti, sono individuali. Pertanto, ogni docente potrà presentare un singolo ricorso. E in caso di soccombenza, l'amministrazione oltre a dovere liquidare 437, 5 euro al docente interessato, pari al compenso spettante, rischia di dover pagare anche le spese legali. Che nel caso specifico potrebbero aggirarsi, mediamente, intorno ai 1.800 euro per ogni ricorso perso.
Il diritto alla retribuzione insorge all'atto dello sforamento del monte delle 40 ore annuali previsto dal contratto per le riunioni del collegio dei docenti. Ciò perché a differenza che in passato, quando la formazione era qualificata come diritto, adesso la formazione è obbligatoria e va fatta in servizio (si veda il comma 124, dell'articolo 1, della legge 107/2015).
Il contratto non prevede la sospensione delle lezioni quando è prevista la formazione. E quindi, l'amministrazione, informando la propria decisione all'orientamento della Cassazione (ordinanza 30907/2020), ha stabilito nella Faq che debba svolgersi « all'interno degli impegni di cui all' articolo 29, comma 3, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 2006/2009, sul punto ancora vigente». E cioè nell'ambito delle 40 ore in cui ricadono le riunioni del collegio dei docenti, delle commissioni, dei dipartimenti e degli incontri scuola famiglia.
Resta il fatto, però, che lo straordinario non è obbligatorio (si veda la sentenza della V sezione della Corte di giustizia europea C-350/99 dell'8 febbraio 2001). Pertanto, se l'amministrazione non stanzierà fondi aggiuntivi, il rischio che si corre è che i docenti esauriscano gli obblighi contrattuali già entro il mese di dicembre, liberandosi dal vincolo di dover partecipare alle altre attività collegiali previste nel corso dell'anno.
Per liberarsi dagli ulteriori obblighi, la strada indicata dalla giurisprudenza è quella di chiedere in forma scritta l'autorizzazione allo straordinario (si veda la sentenza del Consiglio di stato, sezione V, 4702/2007). E in assenza di autorizzazione, presentare un atto di rimostranza scritto. Atto che ha l'effetto di far decadere l'ordine di servizio, se non reiterato. In caso di reiterazione, l'atto costituirà titolo per la retribuzione dello straordinario anche in sede di giudizio.