Straordinari estivi, non si paghi
A luglio e agosto niente compensi per le ore eccedenti
Marco Nobilio
Il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento nei mesi di luglio e agosto costa all'erario 20 milioni di euro. Dunque, non bisogna pagare più lo straordinario a luglio e ad agosto. E' questo il senso di una circolare emanata il 6 aprile scorso del ministero dell'economia (prot. 32509).
Che abbassa la retribuzione annuale dei circa 35mila docenti di ruolo che hanno accettato di insegnare per ore in più nel mese di settembre, confidando sul fatto che sarebbero stati pagati anche nei mesi di luglio e agosto.
La perdita salariale è pari ad un importo complessivo medio di 280-300 euro lordi per ogni eccedente non pagata nei mesi di luglio e agosto (ogni singola ora eccedente viene pagata circa 35 euro: 35 euro X 4 settimane, mediamente 140-150 euro al mese). E riguarda solo i docenti delle secondarie. Che possono accettare ore eccedenti fino a 6 ore settimanali, perché il loro orario ordinario di insegnamento è pari a 18 ore settimanali. E la legge consente di arrivare fino a 24.
Tale facoltà è preclusa, invece, ai docenti della primaria e dell'infanzia, il cui orario copre già il limite delle 24 ore settimanali (22 + 2 di programmazione nella primaria e 25 nell'infanzia). In ogni caso, la riduzione della retribuzione annuale vale solo per le ore eccedenti cosiddette non istituzionali. E cioè per le ore eccedenti le 18, che non derivano dalla costituzione di cattedre in organico di diritto con ore in più. Ma solo ed esclusivamente per gli spezzoni assegnati dai dirigenti ai docenti interni, derivanti dalla disponibilità di ore residue. In partica, se la cattedra risulta costituita, fin dall'origine, con un numero di ore settimanali superiore a 18 (per esempio una cattedra di 21 ore) le ore in più rispetto alle 18 devono essere pagate fino al 31 agosto.
Ma se le ore eccedenti vengono assegnate successivamente ad un docente già titolare di una cattedra di 18 ore, le ore in più devono esser pagate fino al 30 giugno. Secondo il ministero dell'economia, ciò deriverebbe dal fatto che, mentre nel primo caso, il docente non presterebbe lavoro straordinario, nel secondo caso si. Trattandosi di straordinario, le ore vanno pagate solo se effettivamente prestate. Pertanto, non solo non vanno pagate durante i mesi di luglio e agosto, ma nemmeno nei periodi in cui il docente dovesse risultare assente a qualsiasi titolo. Malattia compresa. Resta il fatto, però, che il ministero dell'economia argomenta questo nuovo indirizzo interpretativo facendo riferimento solo alla giurisprudenza orientata in tal senso. In ciò omettendo i precedenti di segno contrario come, per esempio, la sentenza n.391 del 7/6/2007 del Tribunale di Matera.
La questione delle ore eccedenti, è fortemente dibattuta fin dall'atto dell'entrata in vigore della legge 448/2001: il dispositivo con il quale venne abrogata la precedente legge, che prevedeva l'obbligo di non conferire ore eccedenti ai docenti di ruolo prima dell'esaurimento della graduatoria di istituto dei supplenti. L'art. 22, comma 4, della legge 448/2001, infatti, dispone il contrario, imponendo ai dirigenti scolastici di interpellare in via prioritaria i docenti interni in servizio nell'istituzione scolastica. E solo in caso di rifiuto da parte di questi ultimi, consente di procedere con le nomine dei supplenti. La ratio della norma era quella di spendere meno. Ma nel 2003, venne stipulato un contratto collettivo che prevedeva il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella retribuzione tabellare. Il che fece aumentare notevolmente il costo delle ore eccedenti, che prima venivano pagate quasi la metà. Sebbene l'art. 22 della legge 448/2001 avesse prodotto un effetto contrario alla sua ratio originaria, il legislatore ritenne di non modificarla. In ciò continuando a precludere ai docenti precari utili occasioni di lavoro e, soprattutto, di accumulo di punteggio.
Il risultato, però, è stato un maggiore aggravio di costi per l'erario. Non solo in termini di entità della somma delle retribuzioni, ma anche per il fatto che i docenti precari che lavorano sugli spezzoni non vengono pagati nei mesi estivi. Un'ora di supplenza disposta su un'ora eccedente costa, infatti, circa 127 euro, contro i 140-150 del docente di ruolo. E tale costo continua a gravare, nel caso del docente di ruolo, anche nei mesi di luglio e agosto. Secondo le stime del ministero dell'economia, nei soli mesi di luglio e agosto, il costo per l'erario è di 20 milioni di euro l'anno. Resta il fatto che anche questa volta la legge 448 non sarà modificata. Nonostante sia ormai certo che anziché ingenerare risparmi ha determinato e continua a determinare aggravi per l'erario. E si è preferito intervenire in via interpretativa, scegliendo di abbassare le retribuzioni a docenti in costanza di rapporto. Non di meno il problema dei maggiori costi resta in piedi. Perché anche senza le retribuzioni dei mesi di luglio e agosto, i compensi dei docenti di ruolo sono mediamente più alti rispetto ai precari, perché aumentano con il crescere dell'anzianità di servizio.