Stato giuridico e diritti degli insegnanti della scuola (C. 4091 e abb.)-NUOVO TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
da www.scuolidea.it Stato giuridico e diritti degli insegnanti della scuola (C. 4091 e abb.) NUOVO TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE Presentato alla Commissione Cultura e Istruzione della Ca...
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Stato giuridico e diritti degli insegnanti della scuola (C. 4091 e abb.)
NUOVO TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
Presentato alla Commissione Cultura e Istruzione della Camera il giorno 15.02.2005
Norme generali sullo stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni scolastiche.
Art. 1. (Oggetto e finalità).
1. La presente legge detta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della
Costituzione, le norme generali per la definizione dello stato giuridico degli insegnanti
delle istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e didattica e
in coerenza con le norme generali in materia di istruzione e di istruzione e formazione
professionale di cui alla della legge 28 marzo 2003, n. 53.
2. La funzione docente, quale funzione rivolta a contribuire allo sviluppo culturale, civile
e morale delle giovani generazioni, è una primaria risorsa professionale della nazione.
3. La Repubblica riconosce e valorizza il lavoro dell'insegnante, anche nelle libere
associazioni professionali ove può incrementare la propria dimensione professionale,
ne promuove la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso un efficace sistema di
reclutamento, la formazione iniziale e continua, anche con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 5 della citata legge 28 marzo 2003, n. 53, lo sviluppo di carriera e la
retribuzione per merito.
Art. 2. (Princìpi per la definizione dello stato giuridico degli insegnanti).
1. Con le modalità di cui all'articolo 10, è definito lo stato giuridico degli insegnanti del
sistema educativo di istruzione, prevedendo, in particolare:
a) l'applicazione delle norme sullo stato giuridico degli insegnanti a tutti i docenti,
compresi i vicedirigenti di cui all'articolo 4, delle istituzioni scolastiche;
b) l'individuazione degli aspetti comuni della funzione docente, quale funzione rivolta
prioritariamente a educare i giovani all'autonomia e alla responsabilità, a perseguire alti
livelli formativi e di apprendimento culturale, tecnico, scientifico e professionale di ogni
allievo, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità;
c) la garanzia dell'autonomia della professione docente e della libertà di insegnamento
quali strumenti per l'attuazione del pluralismo e per assicurare la qualità e l'efficacia
della prestazione professionale e del servizio di istruzione e di formazione, nonché la
determinazione delle modalità in cui esse si esprimono;
d) la definizione dei diritti e dei doveri fondamentali che caratterizzano la professione
docente, anche in relazione alle sue articolazioni individuate ai sensi e con le modalità
di cui all'articolo 3 e nel rispetto di quanto da esso disposto;
e) la valutazione e la verifica delle prestazioni di ogni titolare della funzione docente ai
fini della progressione economica e di carriera, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 3;
f) la definizione delle modalità di accesso iniziale alla professione docente e l'istituzione
di un albo nazionale dei docenti, suddiviso in sezioni regionali, prevedendo in
particolare che:
1) l'accesso all'albo avvenga a seguito di positivo superamento delle attività di tirocinio
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53, da parte dei
possessori della laurea specialistica di cui alla lettera a) del medesimo articolo 5,
comma 1, che, per la durata del tirocinio sono assunti dall'istituzione scolastica
interessata con contratto temporaneo di formazione e lavoro;
2) i docenti di cui al numero 1) siano assunti con contratto a tempo indeterminato a
seguito di procedure concorsuali per soli titoli, indette dalle singole istituzioni
scolastiche, previa autorizzazione del competente ufficio scolastico regionale, ed
espletate da un'apposita commissione giudicatrice presieduta dal dirigente
dell'istituzione, che provvede alla nomina dei vincitori del concorso;
g) la determinazione delle modalità e degli strumenti organizzativi e procedurali per
assicurare la trasparenza delle attività rese nell'esercizio della funzione docente ai
cittadini, ai genitori e agli studenti;
h) la regolamentazione delle incompatibilità della professione di docente con lo
svolgimento di altre specifiche funzioni, attività e professioni.
Art. 3. (Articolazioni della professione docente).
1. La professione docente si articola nei tre livelli di docente, docente ordinario e
docente esperto, che costituiscono riconoscimento della professionalità maturata e
non implicano sovraordinazione gerarchica.
2. Al docente esperto sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di
formazione iniziale e aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di
dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di
collaborazione col dirigente dell'istituzione scolastica o formativa. Incarichi aggiuntivi
rispetto all'insegnamento, per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito
dell'istituzione scolastica o formativa, possono essere conferiti esclusivamente a
docenti ordinari o esperti, e sono remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive
rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in apposito fondo di
istituto.
3. La contrattazione collettiva, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, definisce
il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuna delle articolazioni di
cui al comma 1 e le modalità per il passaggio ai livelli superiori, nonché le modalità
per la valutazione delle prestazioni di ogni docente ai fini della progressione
economica e di carriera, nel rispetto dei seguenti princìpi, cui la contrattazione
medesima non può derogare:
a) il passaggio ai livelli di docente ordinario ed esperto è programmato dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che, con proprio decreto, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il
contingente massimo di personale docente per ciascuno di tali livelli professionali e
le modalità per il coordinamento delle procedure selettive espletate dalle singole
istituzioni scolastiche e formative ai sensi delle lettere d) ed e), cui possono
comunque partecipare sia i docenti interni, sia quelli provenienti da altre istituzioni;
b) l'attività del personale appartenente ai livelli di docente e di docente ordinario è
soggetta a valutazione periodica, ad opera di una apposita commissione permanente di
valutazione, in ordine a:
1) efficacia dell'azione didattica e formativa;
2) impegno professionale nella progettazione ed attuazione del piano dell'offerta
formativa;
3) contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa;
4) titoli professionali acquisiti in servizio;
c) la valutazione non ha carattere sanzionatorio, salvo il caso di esito gravemente
negativo ed adeguatamente documentato riferito ai numeri 1) e 2) della lettera b), che
costituisce motivo per la sospensione temporanea della progressione economica per
anzianità;
d) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), l'avanzamento dal livello di docente a
quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli,
tenendo conto delle risultanze dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di
cui alla lettera b), della valutazione espressa dal dirigente dell'istituzione scolastica o
formativa e dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati;
e) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), l'avanzamento dal livello di docente
ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e
concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali
dell'aspirante, ivi compresi quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g),
della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Art. 4. (Vicedirigenza delle istituzioni scolastiche).
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 9, nel disciplinare l'istituzione della vicedirigenza delle istituzioni scolastiche,
si attiene ai seguenti princìpi, che non possono essere derogati dalla contrattazione
medesima:
a) alla qualifica di vicedirigente si accede mediante procedure concorsuali per titoli ed
esami, indette con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a
livello regionale e con cadenza periodica, cui sono ammessi i docenti ordinari ed esperti
in possesso di laurea e al cui esito sono costituite graduatorie di idoneità permanenti di
livello provinciale per ogni ordine e grado di istituzioni scolastiche e formative;
b) il vicedirigente svolge attività di collaborazione diretta col dirigente dell'istituzione
scolastica o formativa, secondo gli ambiti operativi da quest'ultimo definiti, ed è tenuto al
pieno rispetto dell'indirizzo organizzativo dell'istituzione stessa. Non possono essere
delegati al vicedirigente atti di gestione di natura discrezionale e atti conclusivi di
procedimenti amministrativi, fermo restando che, in caso di assenza del dirigente, il
vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. La qualifica di vicedirigente implica
sovraordinazione gerarchica rispetto ai docenti per le funzioni delegate e nel caso di
sostituzione del dirigente.
Art. 5. (Funzioni di dirigenza e ispettiva).
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
"1-bis. La funzione di dirigente scolastico è caratterizzata dalla specificità del servizio di
istruzione cui il dirigente è preposto e dai legami professionali con la funzione docente".
2. All'articolo 397 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La funzione ispettiva è caratterizzata dall'ampiezza delle conoscenze e delle
competenze maturate nell'ambito dell'istituzione nonché da comprovata capacità e
autonomia di ricerca, e concorre, secondo le direttive del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla
realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione affidate alle istituzioni
scolastiche ed educative".
3. L'organico degli ispettori tecnici è fissato in 1.500 unità, di cui 500 sono assegnate
agli uffici dell'amministrazione centrale. L'organico è assicurato, anche riducendo
gradualmente i posti di dirigente amministrativo e quelli previsti dal primo periodo del
comma 8 dell'articolo 26 delle legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione al processo
di decentramento e di potenziamento dell'autonomia organizzativa delle istituzioni
scolastiche.
4. Alle funzioni di dirigenza e ispettiva si accede mediante formazione e concorso a cui
possono partecipare esclusivamente i docenti ordinari o esperti e i vicedirigenti di cui
all'articolo 4.
Art. 6. (Associazionismo professionale).
1. L'associazionismo professionale costituisce libera espressione della professionalità
docente e può svolgersi anche all'interno delle istituzioni scolastiche e formative, che ne
favoriscono la presenza e l'attività e ne tutelano la possibilità di comunicazione anche
attraverso appositi spazi.
2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche le associazioni
professionali accreditate ai sensi della normativa vigente sono consultate e valorizzate
nel merito della didattica e della formazione iniziale e permanente.
Art. 7. (Organismi tecnici rappresentativi).
1. Al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei
docenti delle istituzioni scolastiche alle decisioni sul sistema educativo di istruzione
sono istituiti organismi tecnici rappresentativi della funzione docente, articolati in un
organismo nazionale e in organismi regionali.
2. Gli organismi di cui al comma 1 hanno autonomia organizzativa e finanziaria e sono
composti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza elettiva dei docenti
interessati. Una parte minoritaria dei loro componenti è designata dalle associazioni
professionali di cui all'articolo 6, comma 2, e dalle università.
Art. 8. (Funzioni degli organismi tecnici rappresentativi).
1. L'organismo tecnico rappresentativo nazionale provvede alla tenuta dell'albo di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera f), e a stabilire i criteri per la formazione iniziale, per
l'abilitazione e per il tirocinio nonché gli standard professionali dei docenti. Provvede,
altresì, a redigere e a tenere aggiornato un apposito codice deontologico e
interviene nei casi di mancato rispetto del codice stesso.
2. L'organismo di cui al comma 1 formula inoltre proposte e pareri obbligatori in merito
alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il
conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e di
formazione, alle tecniche e alle procedure di reclutamento nonché alla relazione
annuale sullo stato della funzione docente.
3. Gli organismi tecnici rappresentativi regionali provvedono alla tenuta delle sezioni
regionali dell'albo dei docenti e alla formulazione di pareri e proposte in materie di
competenza dell'organismo tecnico nazionale per quanto riguarda l'ambito di
rispettiva competenza.
4. Nell'ambito di ogni organismo di cui al comma 3 sono istituite distinte commissioni
disciplinari per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola
secondaria di primo grado e per il sistema dei licei.
Art. 9. (Contrattazione e area autonoma).
1. Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la libertà di
insegnamento, è istituita l'area contrattuale della professione docente come
articolazione autonoma del comparto scuola.
2. Alla elezione della rappresentanza sindacale unitaria, di cui all'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, partecipa esclusivamente il
personale non docente delle istituzioni scolastiche.
Art. 10. (Modalità di attuazione. Disposizione finanziaria).
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4, all'attuazione della presente legge
si provvede, per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con regolamento
adottato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'area contrattuale di
cui all'articolo 9, comma 1, comparativamente più rappresentative sul piano nazionalee,
ove costituiti, gli organismi tecnici rappresentativi di cui all'articolo 6. Sullo schema di
regolamento, corredato dei pareri ivi previsti, è acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di
assegnazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 individua le disposizioni vigenti, anche di legge, con
esso incompatibili, che sono abrogate dalla data della sua entrata in vigore.
3. Tra le istituzioni scolastiche al cui personale si applicano le disposizioni della
presente legge sono comprese anche le istituzioni del sistema dell'istruzione e della
formazione professionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono di
pertinenza dello Stato, fino all'eventuale trasferimento alle regioni delle competenze ad
essi relative, nell'ambito dell'attuazione delle norme generali concernenti il secondo
ciclo dell'istruzione, adottate ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.