Sostituzioni con supplenze brevi
È quanto avverrà con i lavoratori fragili della scuola, anche se la norma non c'è più
MArco Nobilio
Dal 28 febbraio scorso non è più in vigore la normativa sui lavoratori fragili, che consentiva loro di lavorare a distanza. Il governo, però, avrebbe in cantiere un'iniziativa legislativa per sanare la questione. Nel frattempo, i lavoratori fragili continueranno a lavorare a distanza e i supplenti saranno comunque confermati. Ma il titolo dell'assenza dovrà essere necessariamente modificato. Pertanto, la posizione del supplente che sarà stato assunto per le ore necessarie a sostituire il docente fragile in didattica a distanza, dovrà essere acquisita a sistema prorogando la supplenza utilizzando il codice N01 relativo all'«assenza breve». E il codice N19 «su lavoratore fragile» non potrà più essere utilizzato.
Lo ha fatto sapere ai dirigenti scolastici il ministero dell'istruzione con la nota 325 del 3 marzo scorso. Il dicastero di viale Trastevere ha spiegato, inoltre, che i lavoratori fragili per i quali risulti decorso il termine apposto dal medico competente dovranno rifare la visita. L'amministrazione ha ribadito anche la vigenza delle disposizioni impartite con la nota 1585/2020, secondo le quali: « Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell'istituto giuridico dell'assenza per malattia». Il ministero dell'istruzione, peraltro, non ha fatto riferimento solo all'articolo 17 del vigente contratto di lavoro, che regola le assenze per malattia. Ma all'istituto giuridico della malattia che, per sua natura, è regolato da più norme, pattizie e legislative, che vanno lette in combinato disposto tra loro avuto riguardo alla causa dell'assenza per malattia.
Nel caso specifico dei lavoratori fragili, peraltro, non si tratta di mera assenza per malattia, finalizzata a consentire al lavoratore di giungere a guarigione così da riprendere il servizio nel pieno delle proprie capacità. Ma di una misura prudenziale ai fini della quale vengono in rilievo interessi plurilaterali. Da una parte l'interesse del docente a non rischiare la vita e, dalle altre parti, l'interesse dell'amministrazione a continuare a giovarsi, all'atto della cessazione della misura, dell'apporto qualificato del docente medesimo (assunto all'esito di procedure selettive economicamente gravose) e l'interesse pubblico a garantire la salute dei cittadini a contenere la diffusione del contagio e, non ultimo, l'interesse dell'erario a non gravare la spesa pubblica dei costi esorbitanti per le cure ospedaliere.
La fruizione dell'assenza per malattia dovuta all'accertamento della situazione di fragilità e, cioè, l'obbligo per il lavoratore fragile di non esporsi al contagio per effetto dell'erogazione della prestazione, viene adottata, infatti, per «motivi oggettivi e giustificati esclusivamente dalla pandemia da Covid-19 e, quindi, per motivi legati alla tutela dell'incolumità pubblica» (si veda l'ordinanza 00500/2021 della III sezione-bis del Tar Lazio).
Il diverso titolo dell'assenza, dunque, necessita di essere letto alla luce dell'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 18/2020 che, testualmente, recita: « Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (dipendenti pubblici n.d.r.), dovuta al Covid-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto».