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Sos docenti, Mad aperte a tutti

Anche chi è già in una graduatoria potrà fare domanda

10/11/2020
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ItaliaOggi

Marco Nobilio

Via libera alle domande di messa a disposizione anche per i docenti attualmente collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Lo ha stabilito il ministero dell'istruzione con una nota a firma del direttore generale per il personale, Filippo Serra, emanata mercoledì scorso (34635/2020). Il dicastero di viale Trastevere non è riuscito a coprire tutte le cattedre e i posti disponibili nella fase provinciale delle assunzioni a tempo determinato.

La patata bollente è andata a finire nelle mani dei dirigenti scolastici che, dopo avere esaurito le graduatorie d'istituto, sono passati alle messe a disposizione. Ma anche così non è stato possibile coprire tutti i posti vuoti. Perché l'amministrazione ha vietato agli aspiranti docenti, che si trovano attualmente nelle graduatorie per le supplenze, di presentare le domande di messa a disposizione (si veda la nota 26841/2020).

L'effetto è che non ci sono aspiranti a sufficienza. Il ministero, quindi, è dovuto ritornare sui suoi passi e, a quasi due mesi dall'inizio dell'anno scolastico, ha dovuto battere in ritirata: ok alle Mad anche per gli aspiranti docenti che si trovano attualmente in una graduatoria.

La scarsità di aspiranti supplenti, però, è dovuta anche al fatto che i docenti precari spesso rifiutano le supplenze brevi scoraggiati dal rischio di contrarre il Covid lavorando in presenza. Specie se per incarichi di pochi giorni. E non sono rari i casi in cui, pur accettando, non prendono servizio a causa di preclusioni derivanti da provvedimenti di quarantena o isolamento fiduciario.

Il ripensamento dell'amministrazione, peraltro, non riguarda il divieto in sé, che rimane in vigore in via generale. La deroga vale, infatti, « limitatamente all'anno scolastico in corso». L'amministrazione centrale, quindi, non ha ammesso il proprio errore nel disporre un divieto che non aveva e non ha il potere di disporre: si è solo limitata a dire che per quest'anno si applica. Resta il fatto, però, che la legge non prevede la possibilità di presentare o non presentare le Mad. E ovviamente non prevede nemmeno divieti e sanzioni. Il divieto introdotto dall'amministrazione con una mera nota, quindi, sembrerebbe in contrasto con il principio di legalità sancito dall'articolo 1, della legge 241/90. E anche con il principio di buona amministrazione consacrato nell'articolo 97 della Costituzione. Ciò vale per la fase precedente alle procedure negoziali che portano all'assunzione, che sono inquadrabili nell'ambito del procedimento amministrativo.

Nella fase successiva, e cioè nel momento in cui l'aspirante docente viene fatto oggetto della proposta di assunzione, l'eventuale illegittimità della preclusione viene nuovamente in rilievo. Perché il divieto collide anche con le norme privatistiche su questa tipologia di assunzioni.

La prassi consolidata delle assunzioni da Mad integra, infatti, la cosiddetta consuetudine: un comportamento ripetuto nel tempo (noto al datore di lavoro) nella convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico. Il divieto introdotto dall'amministrazione, dunque, per risultare legittimo, dovrebbe discendere da una norma di legge. Che non c'è. E in ogni caso, all'atto dell'esperimento delle procedure negoziali che portano all'assunzione, la prassi consolidata di effettuare le assunzioni da Mad, senza limitazioni, comporterebbe l'applicazione delle norme consuetudinarie. Che non prevedendo vincoli, riempiono il vuoto legislativo, facendo insorgere il diritto all'assunzione in capo a chi abbia presentato la Mad. Il ministero, peraltro, è a conoscenza dell'inesistenza delle fonti legali.

Il 28 gennaio 2009, infatti, l'allora direttore generale del personale, Luciano Chiappetta, inviò una nota al direttore regionale della Puglia (1027) prendendo atto dell'inesistenza di norme di legge e legittimando, all'atto dell'esaurimento delle graduatorie, il ricorso «a soluzioni extra-procedurali, tra le quali può ammettersi la presa in considerazione, ove ricevute dalla scuola, di istanze informali di messa a disposizione da parte di candidati in possesso dei requisiti allo specifico insegnamento richiesto». L'allora direttore generale spiegava, inoltre, che «la presentazione di tali istanze informali da parte di aspiranti, sia presenti in graduatorie di altra provincia che del tutto assenti, per non essere esplicitamente vietata dalle disposizioni vigenti né in alcun modo sanzionata, costituisce un semplice segnale di disponibilità». In altre parole, l'amministrazione centrale si limitava a spiegare che, sebbene non fosse previsto da alcuna norma che gli aspiranti docenti potessero presentare le Mad, non esisteva nemmeno una norma di legge che lo vietasse o che prevedesse una sanzione per chi dovesse presentarla pur essendo già incluso in altra graduatoria.

Da allora nulla è mutato nel panorama legislativo. Ma l'amministrazione ha ritenuto comunque di vietare agli aspiranti docenti inclusi in una graduatoria di poterla presentare. Salvo poi cambiare idea. Anche questa volta in assenza di norme di legge o regolamento a cui fare riferimento.


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