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Sole 24 ore-Nella fascia d'ingresso vale anche l'insegnamento in classi di concorso diverse

GRADUATORIE Nella fascia d'ingresso vale anche l'insegnamento in classi di concorso diverse Punteggio dimezzato rispetto all'ordinario Saranno riaperti i termini per integrare le domande Saranno...

29/05/2004
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Il Sole 24 Ore

GRADUATORIE Nella fascia d'ingresso vale anche l'insegnamento in classi di concorso diverse
Punteggio dimezzato rispetto all'ordinario Saranno riaperti i termini per integrare le domande
Saranno riaperti i termini di presentazione delle domande per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti. E' quanto emerge da alcuni emendamenti approvati nell'ultimo tour de force parlamentare di giovedì, che ha consentito la conversione definitiva in legge del DI 7 aprile 2004, n. 97.

Il "peso" del servizio. In particolare è stata cambiata, a sorpresa e per l'ennesima volta, la tabella di valutazione dei titoli della terza fascia, con la previsione di un punteggio anche per il servizio prestato su classe di concorso (o posto di insegnamento) diverso da quello cui si riferisce la graduatoria. Punteggio limitato al 50% (cioè sei punti l'anno), ma che sinora valeva zero e che pertanto comporterà nuovi ribaltamenti di posizione nelle graduatorie permanenti, che presto verranno utilizzate per le nomine degli insegnanti a tempo indeterminato (con le circa 12.500 immissioni in ruolo previste) e a tempo determinato (sulle circa 12Omila cattedre vacanti).

L'introduzione tardiva della valutabilità del servizio su classe o posto diverso coinvolge gran parte degli aspiranti, che ovviamente non hanno fatto valere tale servizio in quanto sinora non era previsto: occorrerà dare loro un termine per l'integrazione della domanda e questo farà slittare i tempi di pubblicazione delle graduatorie permanenti.

Viene confermata l'abolizione della valutazione del servizio militare (valeva sei punti ad anno scolastico), mentre esce in gran parte stravolta la previsione dei casi che danno diritto al raddoppio del punteggio (da 12 a 24) per anno scolastico: la tabella definitiva chiarisce infatti che il beneficio spetta, relativamente alle scuole di montagna, solo a quelle "di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare" Una precisazione che limita moltissimo il novero di coloro che avranno diritto al raddoppio, che sinora sembrava ricomprendere tutte le scuole situate in comuni appartenenti a Comunità montane.

I corsi abilitanti. La legge di conversione ha poi dato il via libero definitivo ad una serie di emendamenti all'articolo 2 del decreto (disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento), con cui viene prevista la possibilità di conseguire l'abilitazione o l'idoneità ai diplomati dell'istituto magistrale dal 1999 al 2002 e agli insegnanti tecnico pratici (insegnanti di esercitazioni pratiche negli istituti professionali), purché in possesso di 360 giorni di servizio, prestato con il prescritto titolo di studio, dal l° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge. Tutti i corsi previsti dall'articolo 2 sono di durata annuale e vengono gestiti dalle università "nell'ambito delle proprie strutture didattiche" e sono finanziati "con le maggiori entrate realizzate dalle università... con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse dei contributi a carico dei corsisti".

Pertanto, il legislatore abbandona l'esperienza dei corsi abilitanti gestiti dalla struttura periferica dei ministero e intende sostanzialmente premiare la più qualificante struttura dei corsi universitari di specializzazione. Infatti, le scuole di specializzazione Ssis sono state l'unico canale per il conseguimento dell'abilitazione dal 2001 in poi e, in questi anni, hanno dato buona prova di funzionamento. Peraltro, i contributi che la legge impone alle università di richiedere per la frequenza dei corsi sono assolutamente equiparati a quelli di qualsiasi altro corso di specializzazione analogo.
Nell'articolo 2 è stato inserita la possibilità di conseguire il titolo di specializzazione per il sostegno agli insegnanti abilitati di scuola materna ed elementare, si nora esclusi dai corsi Ssis, che erano riservati ai docenti della secondaria.

Prevista la definizione di modalità di formazione per consentire al docenti non abilitati, in possesso di 360 giorni di servizio, prestato con il prescritto titolo di studio dal l° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge, l'inserimento nelle graduatorie permanenti. Di questi, che si preannunciano come una sorta di corsi abilitanti, si dovrebbe occupare il decreto di attuazione previsto dall'articolo 5 della riforma (legge 53/2003), sulla formazione dei docenti.

La programmazione delle assunzioni. L'ultima novità a sorprèsa è all'articolo 1 bis, un piano pluriennale di nomine in ruolo per la copertura dei posti disponibili e vacanti (si calcolano in almeno 120mila), cioè accoglie la richiesta fondamentale avanzata dai sindacati. La norma prevede l'emanazione di un decreto interministeriale entro il 31 gennaio 2005 e finanziamenti ad hoc da iscrivere annualmente nella legge finanziaria
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