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Sentenza Tar Lazio n. 4188/03 del 14 luglio 2003-Annullamento della tabella per la valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado di cui all'allegato A/1 del decreto ministeriale n. 11 del 12/2/2002

Sentenza Tar Lazio n. 4188/03 del 14 luglio 2003 Annullamento della tabella per la valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado di cui all'allegato A/1 del decr...

22/07/2003
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Sentenza Tar Lazio n. 4188/03 del 14 luglio 2003
Annullamento della tabella per la valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado di cui all'allegato A/1 del decreto ministeriale n. 11 del 12/2/2002


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione III/bis

composto dai Magistrati (omissis)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4188/03 R.G. proposto da (omissis);

CONTRO

'#8211; Ministero dell'Istruzione, dell'Università, e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge;

PER L'ANNULLAMENTO

della tabella per la valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, di cui all'allegato A/1 del decreto 12/2/2002 n. 11 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università, e della Ricerca, inserita per la terza fascia delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo dal D.M. 16/4/2003 n. 40, limitatamente a quanto disposto al punto 4 e alla nota 2, nonché del conseguente decreto 17/4/2003 con il quale il Direttore Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione ha disposto l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti;
Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei controinteressati (omissis);
Visti gli atti di intervento adesivo di (omissis);
Visti gli atti di intervento oppositivo di (omissis);
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 14/7/2003, con designazione del consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con decreto 16/4/2003 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università, e della Ricerca è stata approvata la nuova tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti, di cui alla legge 3/5/1999 n. 124, da valere per la terza fascia degli aspiranti alla nomina in ruolo. La tabella, inserita come allegato A/1 al D.M. 12/2/2002 n. 11 a modifica della tabella di cui all'allegato A, oltre al punteggio per il superamento di concorsi ed esami abilitanti (punto 1), riconosce trenta punti per l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis) a seguito di corsi di durata biennale (punto 3) e diciotto punti per le altre abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento comunque posseduti e riconosciuti validi per l'ammissione (punto 4). La nota 2 stabilisce che in alternativa al bonus di trenta punti integrati dalla valutazione del relativo punteggio di abilitazione gli abilitati presso le Ssis possono optare, se complessivamente più favorevole, per un punteggio derivante dall'attribuzione di diciotto punti sommati alla valutazione del servizio prestato durante il periodo di durata convenzionale dei corsi di specializzazione integrati dal relativo punteggio di abilitazione.
Gli attuali ricorrenti sono inseriti nelle graduatorie permanenti dall'anno scolastico 2000/2001 e sono ivi collocati con il punteggio previsto dalla vecchia tabella di valutazione (trenta punti, oltre al punteggio di abilitazione: art. 8 del D.M. 4/6/2001 n. 268, nonché tabella di valutazione di cui all'allegato A al D.M. n. 11/2002). Contestano il punteggio riconosciuto dalla nuova tabella di cui all'allegato A/1 del D.M. n. 11/2002 ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita presso le Ssis e ai neoabilitati delle Ssis in alternativa al bonus di trenta punti, poiché l'applicazione della nuova normativa comprometterebbe, discriminandola, la loro posizione. Propongono, pertanto, una serie di censure: dalla violazione di norme e di princìpi al difetto ed erroneità della motivazione.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio e presenta memoria con la quale, ripercorsi i precedenti legislativi sulle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, rappresenta la necessità - ai fini del riequilibrio della posizione dei docenti precari abilitati nelle sessioni straordinarie rispetto ai docenti abilitati presso le Ssis - del provvedimento ministeriale in questa sede contestato, del quale afferma la piena legittimità chiedendo, nelle conclusioni, il rigetto dell'impugnativa.
Per resistere al ricorso si sono, inoltre, costituiti i sig.ri (omissis).
I sig.ri (omissis) tutti docenti abilitati presso le Ssis, sono intervenuti in giudizio in via adesiva. Ad adiuvandum sono intervenuti anche i sig.ri (omissis) e altri quarantuno iscritti al primo anno delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, nonché, con la stessa rappresentanza processuale, l'Anief - Associazione nazionale insegnanti ed educatori in formazione, sezione Lombardia, e l'Associazione nazionale docenti specializzandi e specializzati (A.Na.Do.S.S.), le quali in conformità dei loro statuti tutelano gli interessi degli abilitati e degli abilitandi presso le Ssis.
In via oppositiva sono intervenuti i sig.ri (omissis) (in proprio e in qualità di rappresentante del comitato insegnanti precari di Roma) (omissis), nonché - per la sola richiesta di annullamento del punto 4 della tabella A/1 impugnata - (omissis), tutti controinteressati all'azione giacché destinatari del bonus di diciotto punti in questa sede contestato. (omissis) intervengono in via adesiva per la richiesta di annullamento della nota 2 della tabella A/1.
In particolare, gli interventori ad opponendum (omissis) eccepiscono l'inammissibilità del ricorso perché non notificato ai controinteressati. Essi sostengono che l'impugnativa avrebbe dovuto essere notificata ad almeno uno dei controinteressati individuabili in quanto già iscritti, all'atto dell'adozione dei decreti impugnati, nella terza fascia delle graduatorie permanenti in cui i ricorrenti sono inseriti.
Con ordinanza 20/5/2003 n. 2413 il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
L'incombente è stato eseguito a mezzo pubblicazione sul foglio inserzioni della Gazzetta Ufficiale 3/6/2003 n. 126. La prova dell'avvenuta pubblicazione è stata depositata agli atti di causa il 16/6/2003.
Le parti hanno presentato memorie conclusionali.
All'udienza del 14/7/2003 la causa passa in decisione.

DIRITTO

Occorre premettere alcune considerazioni in ordine all'ammissibilità degli interventi proposti.
Per quanto concerne gli interventi oppositivi si rileva che l'avvenuta integrazione del contraddittorio a mezzo notifica per pubblici proclami, disposta da questa Sezione con l'ordinanza n. 2413/2003, ha efficacia sanante di tutti gli eventuali vizi di notifica, di talché gli interventori, tutti docenti inseriti nella terza fascia delle graduatorie permanenti e titolari in esse di posizioni di vantaggio determinate dagli impugnati decreti ministeriali (perché in possesso di abilitazioni all'insegnamento diverse dai diplomi rilasciati dalle Scuole di specializzazione e, pertanto, potenziali fruitori del bonus di diciotto punti previsto dalle disposizioni regolamentari contestate), hanno assunto, altresì, la posizione di legittimi contraddittori evocati in causa.
Alcuni degli interventi adesivi, invece, debbono essere dichiarati inammissibili per insufficienza delle notifiche, che in caso di intervento debbono essere svolte nei confronti di tutti i ricorrenti e dell'Amministrazione resistente (art. 22, comma 2, della legge 6/12/1971 n. 1034). Debbono, perciò, essere dichiarati inammissibili gli interventi di (omissis), notificati soltanto all'Amministrazione e alla prima firmataria del ricorso.

***

Riguardo all'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato, sollevata da alcuni degli interventori ad opponendum, occorre anzitutto rilevare la piena ed autonoma impugnabilità dei provvedimenti contestati, i quali, per quanto generali e precettivi, hanno effetto lesivo immediato sugli iscritti nella terza fascia delle graduatorie permanenti per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo e che non possono avvalersi del bonus aggiuntivo di diciotto punti previsto dalle disposizioni censurate. Ai fini dell'interesse processuale non è necessaria l'impugnativa degli atti di aggiornamento e integrazione delle graduatorie, conseguenti ai decreti ministeriali e dei quali costituiscono applicazione, destinati - in astratto e nella pretesa dedotta - ad essere coinvolti dall'effetto di travolgimento in successione tipico dell'annullamento ope iudicis.
Nessun dubbio, peraltro, può sussistere sulla continuità, e quindi sulla perdurante lesività, delle disposizioni impugnate, le quali non esauriscono i loro effetti con l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie per l'anno scolastico 2003/2004, ma hanno carattere di norme a regime in quanto poste a modifica del regolamento ministeriale - D.M. 12/2/2002 n. 11 - relativo alla valutazione dei titoli posseduti dagli iscritti nelle graduatorie permanenti.
Essendo, comunque, i provvedimenti impugnati atti a contenuto generale (destinati non soltanto ai docenti, già iscritti nelle graduatorie, per i quali dispongono ai fini dell'aggiornamento del punteggio, ma anche a quanti vi saranno iscritti a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004, non individuabili a priori), il ricorso non è condizionato, ai fini della sua ammissibilità, dall'onere di notifica a soggetti diversi dall'Amministrazione emanante, di cui all'art 21 della legge n. 1034/1971 (giurisprudenza consolidata: per tutte cfr. Tar Lazio, III, 13/2/1997 n. 294), il quale non implica che il ricorrente debba farsi carico, a mezzo ricerca in atti diversi, della previa identificazione di coloro che in qualsiasi modo siano avvantaggiati dal provvedimento impugnato, pur non essendo da esso indicati nominativamente o facilmente individuabili dalla sua sola lettura (Cons. Stato, V, 21/1/1992 n. 72; Tar Lazio, II, 13/1/2000 n. 96).
L'eccezione, dunque, non fonda su basi normative, considerato che, diversamente da quanto sostengono gli interventori che l'hanno sollevata, l'art. 21 della legge di procedura dei Tribunali amministrativi regionali non vincola l'interessato all'azione a ricercare in atti diversi dal provvedimento regolamentare impugnato - in specie, nelle graduatorie permanenti in vigore al momento dell'adozione dell'atto - coloro che traggono da esso vantaggio per essere destinatari, in sede applicativa, delle sue disposizioni precettive. Considerando anche che nella fattispecie, diversamente opinando, ai ricorrenti si richiederebbe un'attività di ricerca eccessivamente gravosa, in contrasto con le esigenze di immediatezza della tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive, giacché dalla sola conoscenza degli elenchi degli iscritti nelle graduatorie permanenti, e del relativo punteggio, non è possibile desumere la natura del titolo abilitante d'ingresso e, quindi, la presenza di interessi contrari all'azione.
Peraltro, l'ordinanza con la quale la Sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ha inteso contemperare tutte le possibili esigenze di difesa, coinvolgendo nell'azione tutti i potenziali fruitori del punteggio aggiuntivo previsto dai decreti ministeriali: sia coloro che erano già inseriti nelle graduatorie permanenti al momento dell'adozione dei provvedimenti, sia coloro che sarebbero stati iscritti per il nuovo anno scolastico.

***

Le controdeduzioni dell'Amministrazione e dei controinteressati giustificano l'impugnato decreto ministeriale con la necessità, rilevata anche alla stregua del parere reso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nell'adunanza dell'8/4/2003, di determinare un riequilibrio nelle rispettive posizioni tra i docenti abilitati presso le Ssis e i docenti in possesso di abilitazioni conseguite nel precedente ordinamento, o comunque con differente canale. Tanto in conseguenza dell'unificazione in unico scaglione, ad opera del D.L. 3/7/2001 n. 255 e della legge di conversione 20/8/2001 n. 333, della terza e della quarta fascia delle graduatorie provinciali permanenti per l'immissione in ruolo, definite nel D.M. 27/3/2000 n. 123 e riconosciute illegittime, nella suddivisione, da pronunce del giudice amministrativo.
La legge n. 333/2001, pertanto, aveva disposto (art. 2) che a decorrere dall'anno scolastico 2002/2003 l'integrazione delle graduatorie avvenisse con periodicità annuale, entro il 31 maggio di ciascun anno, inserendo nell'ultimo scaglione gli idonei dei concorsi a cattedre per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. Nel medesimo scaglione erano già iscritti, in fase di prima integrazione e in virtù dell'art. 1 della legge n. 333/2001 e in modifica dell'art. 2 del D.M. n. 123/2000 (dopo le sentenze del Tar Lazio), coloro che avevano maturato i requisiti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli - superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e trecentosessanta giorni di servizio prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente - alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie, nonché coloro che alla stessa data avevano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo ed erano inseriti al 25/5/1999 - data di entrata in vigore della legge 3/5/1999 n. 124, istitutiva delle graduatorie permanenti - in una graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione di personale non di ruolo.
A questa situazione occorreva, porre rimedio, secondo le parti resistenti, con un "riequilibrio" che potesse rafforzare la posizione dei docenti abilitati per canali diversi dalle Ssis rispetto ai diplomati delle Scuole di specializzazione, avvantaggiati dal punteggio aggiuntivo ad essi riconosciuto e dall'essere posti in concorrenza con i primi - i "precari storici" - nel medesimo scaglione, a seguito delle modifiche legislative di cui alla legge n. 333/2001.
Questa esigenza, che è stata affermata, si è detto, anche dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione solo con riguardo ai docenti posizionati nell'ultimo scaglione delle graduatorie (la terza fascia), non ha tuttavia alcun supporto normativo.
Diversamente occorre rilevare che la legittimità del bonus aggiuntivo di trenta punti attribuito dall'art. 8 del D.M. 4/6/2001 n. 268 ai diplomati presso le Ssis ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti e riconosciuto dalle tabelle di valutazione di cui ai DD.MM. 12/2/2002 n. 11 e 16/4/2003 n. 40 è definita ai sensi dell'art. 1, comma 6/ter, aggiunto al D.L. 28/8/2000 n. 240 dalla legge di conversione n. 306/2000, il quale rimanda alla regolamentazione ministeriale, tra gli altri elementi, la determinazione del punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale dei corsi abilitanti organizzati dalle predette Scuole, "sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto 24 novembre 1998 del Ministro della Pubblica Istruzione". Di conseguenza il decreto di attuazione - D.M. n. 268/2001 citato - ha previsto per i diplomati presso le Ssis, all'art. 8, un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all'istituzione delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, con evidente richiamo dell'art. 3 del D.M. 24/11/1998, riportante le norme transitorie per il passaggio al Sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.
La legittimità del punteggio aggiuntivo riservato ai diplomati delle Ssis non è attuale oggetto di contestazione. Va, peraltro, ricordato che questa Sezione si è pronunciata in proposito nel merito (Tar Lazio, III, 28/5/2002 n. 4730) rilevando, con argomentazioni alle quali si rimanda e che non è il caso di replicare in questa sede, che il bonus è giustificato dal particolare impegno necessario alla frequenza del corso, non sorretta da benefici retributivi, né da borse di studio, e nella sua esclusività incompatibile - come rilevato da altre pronunce della Sezione e del Consiglio di Stato - con l'autonoma valorizzazione di attività di istituto, anche nei limitati casi in cui l'Amministrazione, con regolamentazione ai margini della normativa comunitaria in merito alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, ha articolato gli orari dei corsi in funzione delle attività di insegnamento degli specializzandi precari, la quale in tali ipotesi potrebbe essere valorizzata soltanto nell'ambito del punteggio attribuibile al diploma rilasciato dalle Ssis come attività integrativa o sostitutiva del tirocinio richiesto agli insegnanti in formazione (Tar Lazio, III, 13/8/2002 n. 7121; Cons. Stato, VI, 31/1/2003 n. 495).
Il punteggio aggiuntivo attribuito ai diplomati delle Ssis riveste, dunque, carattere compensativo delle potenzialità di retribuzione e di valutazione autonoma dell'attività di insegnamento sacrificate dagli abilitandi alla partecipazione ai corsi. D'altronde nei trenta punti è agevole riconoscere la somma di 24 punti, corrispondenti, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli, a due anni di servizio di insegnamento - quanto è il tempo di formazione richiesto dai corsi - e di 6 punti, che rappresentano non più del doppio del punteggio assegnato per un qualsiasi altro titolo di studio di livello pari, ovvero per il superamento di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi (Tar Lazio, III, n. 7121/2002; Cons. Stato, VI, n. 495/2003, citato).
Mancano, invece, le basi normative e logiche per riconoscere la legittimità di un punteggio aggiuntivo ai titoli abilitativi diversi dai diplomi rilasciati dalle Ssis, riguardo l'acquisizione dei quali non sono evidenziabili le esigenze compensative indicate dal Tar.
In contrario non rilevano, giacché privi di risvolti normativi (come ammesso dalla stessa Amministrazione controdeducente), i richiami agli ordini del giorno parlamentari accolti dal Governo.
I provvedimenti impugnati, nella parte in contestazione, sono dunque in contrasto anzitutto con la normativa primaria e secondaria relativa alle integrazioni delle graduatorie permanenti successive alla prima. Particolarmente essi sono lesivi delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 333/2001 e dell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 123/2000, le quali, ai fini suddetti, richiamano i punteggi della tabella di valutazione di cui all'allegato A dello stesso D.M. n. 123/2000, che per quanto concerne le abilitazioni all'insegnamento diverse dai diplomi delle Ssis non contempla punteggi aggiuntivi rispetto a quelli predeterminati in relazione ai voti riportati nell'esame di abilitazione o di concorso.
E' logico, peraltro, che le possibilità di "ulteriori modifiche" alla tabella di cui al suddetto allegato A, affermate dall'ultima parte del 2° comma del citato art. 2 (con le quali è stato possibile inserire la previsione del punteggio aggiuntivo per i diplomi rilasciati dalle Ssis), incontrano - come tutti gli atti governativi - il limite della legislazione primaria, la quale non consente di dar rilievo ad elementi per i quali è assente la previsione legislativa di massima.
In quest'ordine di considerazioni va letto il parere reso dal Cnpi nell'adunanza plenaria del 14/1/2002, che incongruamente lo stesso organo richiama, in preliminare al parere dell'8/4/2003 (favorevole agli assunti dell'impugnato decreto ministeriale), soltanto per la prima e per la seconda fascia delle graduatorie permanenti, laddove, invece, fornisce una lettura delle disposizioni normative valida per tutti gli scaglioni. Secondo il parere del 14/1/2002, dunque, "la previsione di nuovi punteggi - per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti - deve limitarsi a prendere in considerazione esclusivamente titoli relativi alle situazioni conseguenti ad atti legislativi e/o normativi non previsti dalla previgente normativa; infatti, operando diversamente si creerebbero conseguenze negative sulle consolidate legittime aspettative degli inclusi nelle graduatorie".
Ulteriormente i provvedimenti in esame sono lesivi della richiamata normativa in merito alla valutazione delle abilitazioni delle Ssis, la quale, come rilevato, espressamente prevede un punteggio aggiuntivo per tali diplomi (art. 1, comma 6/ter, della legge n. 306/2000; art. 8 D.M. n. 268/2001; art. 3 D.M. 24/11/1998). Normativa che conferisce agli abilitati presso le Ssis una posizione peculiare nelle graduatorie permanenti, la quale viene compromessa dalle impugnate disposizioni senza che possano invenirsi giustificazioni alla deroga.
E', inoltre, riscontrabile il vizio di erronea motivazione dedotto dai ricorrenti, laddove sia dalle attività istruttorie che dal parere del Cnpi dell'8/4/2003, recepito dall'impugnato D.M. n. 40/2003, si evince che l'Amministrazione ha inteso operare un riequilibrio del sistema di graduatoria a favore dei docenti abilitati per canali diversi dalle Ssis, i quali a seguito della modifica del D.M. n. 123/2000 ad opera della legge n. 333/2001 sono stati posti in concorrenza nel medesimo scaglione - terza fascia - con i diplomati delle Ssis, favoriti dal punteggio aggiuntivo già ad essi riconosciuto.
Premesso che non compete all'Autorità governativa "riequilibrare" situazioni volute dal legislatore, vale solo la pena di osservare come lo "squilibrio" apportato dalla legge n. 333/2001 non deriva da altro se non dalla necessità di rivedere il sistema di graduatoria per renderlo coerente alle numerose pronunce del Tar dell'aprile 2001, le quali hanno riconosciuta illegittima l'articolazione in fasce delle graduatorie permanenti, disposta dal D.M. 27/3/2000 n. 123 e dal correlato D.M. 18/5/2000 n. 146 nella parte in cui, ai fini della nomina in ruolo degli iscritti, dividono le singole graduatorie in più subgraduatorie, subordinando a tale dislocazione il momento dell'assunzione, sicché non si procede alla nomina di un aspirante, a prescindere dal punteggio di merito in dotazione, se prima non risultano sistemati i soggetti inclusi nella fasce precedenti, privilegiando indebitamente il fattore temporale (aver conseguito i titoli per l'ammissione in data precedente) rispetto al fattore merito (essere in possesso di maggiori e più rilevanti titoli).
La legge n. 124/1999 stabilisce un solo principio di tale genere, peraltro in sede di prima attuazione.
Ed invero, ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della legge n. 124/1999 le graduatorie permanenti sono utilizzate dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del D.L. 3/5/1988 n. 140, convertito in legge 4/7/1988 n. 246, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20/5/1982 n. 270.
La ragione della deroga risiede nella circostanza che riferendosi a graduatorie consolidate da antica data i docenti in esse inseriti, e pertanto utilizzabili, sono già in servizio da tempo.
Al di fuori di siffatta eccezione, nella legge n. 124/1999 non vi è traccia di gerarchia tra le diverse categorie di soggetti che hanno titolo all'inserimento nella graduatoria permanente che non sia il punteggio di merito in dotazione di ciascuno (tra le tante: Tar Lazio, III, 18/4/2001 n. 3309).
In esecuzione delle riferite pronunce declaratorie dell'illegittima classificazione in fasce delle graduatorie permanenti, disposta dai DD.MM. nn. 123/2000 e 146/2000, l'Amministrazione doveva "limitarsi a rimettere ordine nelle singole graduatorie secondo il punteggio spettante a ciascun docente, col rispetto delle precedenze nell'iscrizione di soggetti a pari punti e delle priorità, sempre a parità di punti, di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie rispetto a quanti vi vengono inseriti o anche solo trasferiti da graduatorie di altre province" (Tar Lazio, III, n. 3309/2001 citato e altre). L'intervento del legislatore è stato, perciò, indirizzato ad inserire in unico scaglione i docenti abilitati all'insegnamento presso le Ssis e quelli abilitati per diversi canali, graduando le posizioni di tutti soltanto sulla base del punteggio acquisito per i titoli e senza tener conto delle priorità temporali di assunzione del titolo abilitante (art. 2 della legge n. 333/2001).
Nel contesto il vantaggio dei diplomati Ssis per il punteggio aggiuntivo - poco più che apparente, considerato che essi non possono fruire in via autonoma del punteggio per il servizio d'insegnamento espletato durante il biennio di corso (cfr. Tar Lazio, III, n. 4730/2002 citato) - riveste, come osservato in precedenza, supporto normativo e perciò non può essere annullato dalla previsione di analogo punteggio aggiuntivo, sia pure inferiore, ai docenti abilitati per canali diversi i quali potrebbero ad esso sommare il punteggio per l'attività d'insegnamento (operazione non consentita ai diplomati delle Ssis per il biennio di corso).
Né può essere giustificato il riequilibrio a favore dei "precari storici" in relazione alla priorità di acquisto del titolo abilitante, in ragione delle menzionate pronunce del giudice amministrativo che non lo consentono.
Ulteriore discriminazione, inoltre, le disposizioni contestate operano nell'ambito dei diplomati presso le Ssis, ammettendoli ad avvalersi, ove più favorevole, del punteggio aggiuntivo di diciotto punti sommato ai punti riconoscibili in via autonoma per il servizio svolto nel biennio di corso, in alternativa al bonus di trenta punti riconosciuto ai diplomi delle Ssis dalla vigente normativa.
Tale disposizione - nota 2 alla tabella di valutazione introdotta dal D.M. n. 40/2003 - genera disparità tra gli allievi delle Ssis riguardo a coloro tra questi che non hanno potuto svolgere attività di insegnamento, consentita solo ai precari più meritevoli, cioè con un sufficiente bagaglio di punteggio - C.M. n. 130/2000 - restandone fuori gli altri, costretti a seguire orari certamente meno comodi per chi non ha alcuna occupazione.
Essa, altresì, contrasta con i princìpi della legislazione comunitaria sottesi alla disciplina delle Scuole di specializzazione, i quali richiedono ai partecipanti ai relativi corsi un impegno di studio serio ed esclusivo, incompatibile con il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa (Tar Lazio, III, n. 7121/2002 citato). Il dare valore autonomo alle attività didattiche intraprese dai precari nel corso del periodo di frequenza biennale delle Scuole abilitanti, senza alcun raccordo con il punteggio globale previsto in relazione a tale frequenza, "sfiora a distanza ravvicinatissima il limite di credibilità dei corsi Ssis" (n. 7121/2002 citato). Queste attività, considerate equipollenti al tirocinio obbligatorio nel corso del biennio di frequenza delle Ssis (Cons. Stato, VI, n. 495/2003 citato), sono valorizzate nell'ambito del bonus aggiuntivo di trenta punti, previsto dal D.M. n. 268/2001, e perciò non necessitano di valutazione autonoma sommata ad un punteggio aggiuntivo che, per quanto alternativo al predetto bonus, comporterebbe un'ingiustificata discriminazione nella categoria dei diplomati presso le Ssis
Le premesse considerazioni inducono alla reiezione dei provvedimenti impugnati, per la parte in contestazione.
Sussistono motivi di compensazione in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione III/bis, dichiarati inammissibili gli interventi adesivi di (omissis) accoglie il ricorso in epigrafe.
Per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui riconoscono ai docenti in possesso di titolo di abilitazione all'insegnamento diverso dai diplomi rilasciati dalle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario un punteggio di diciotto punti in aggiunta al punteggio previsto per l'abilitazione e nella parte in cui consentono ai diplomati presso le stesse Scuole di avvalersi di tale punteggio in alternativa e di sommarlo alla valutazione del servizio prestato durante il periodo di durata convenzionale dei corsi di specializzazione.
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14/7/2003.

PRESIDENTE

CONSIGLIERE est.

Depositata in Segreteria in data ..........


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