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Senato - 19 settembre

SENATO DELLA REPUBBLICA '#8212;'#8212;'#8212;'#8211; XIV LEGISLATURA '#8212;'#8212;'#8212;'#8211; Commissione Istruzione (7a) GIOVEDI' 19 SETTEMBRE 2002 124a Seduta (pomeridiana) Presi...

20/09/2002
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SENATO DELLA REPUBBLICA
'#8212;'#8212;'#8212;'#8211; XIV LEGISLATURA '#8212;'#8212;'#8212;'#8211;

Commissione Istruzione (7a)

GIOVEDI' 19 SETTEMBRE 2002
124a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Maria Grazia Siliquini.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1251) CORTIANA ed altri. - Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione.
(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
- e petizione n. 349 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si passa alla votazione dell'articolo 3.

La senatrice Vittoria FRANCO dichiara il proprio voto contrario all'articolo, lamentando il fatto che nessun emendamento dell'opposizione tendente a migliorarne il testo è stato accolto. Ribadisce quindi che il giudizio negativo sull'articolo in votazione trae le proprie ragioni dall'evanescenza dei suoi contenuti, dalla reintroduzione del vecchio voto in condotta, sebbene assuma la nuova denominazione di valutazione del comportamento, e dal riferimento di cui alla lettera c) in merito all'esame di Stato conclusivo dei cicli scolastici, per il quale non viene modificata la disciplina introdotta con l'ultima legge finanziaria che prevede commissioni d'esame interamente composte da membri interni. Sotto quest'ultimo profilo, esprime rammarico per il mancato accoglimento dell'emendamento 3.25, che intendeva ripristinare una quota di membri esterni nelle commissioni pari almeno al 50 per cento.
Ritiene peraltro che il sistema di valutazione degli apprendimenti e della qualità della scuola nel suo complesso sia un elemento fondamentale dell'ordinamento scolastico e richiederebbe pertanto quell'approccio sistematico ed organico di cui il Governo risulta tuttavia carente.

Contrario è anche il voto che la senatrice SOLIANI ritiene di dover esprimere sull'articolo 3, che rende manifesti quei limiti che caratterizzano l'intero disegno di legge delega. In effetti, la questione della valutazione rappresenta una occasione importante, nell'ambito del processo riformatore, per prendere in considerazione tutti gli aspetti più rilevanti del sistema di istruzione: dalla valutazione vera e propria all'autonomia scolastica, dal contesto territoriale alla partecipazione delle famiglie degli studenti. Si pone, infatti, l'esigenza di rimediare a un confronto con gli altri sistemi formativi a livello internazionale che appare penalizzante da questo punto di vista per la scuola italiana.
Ma i principi e i criteri direttivi enunciati nell'articolo in oggetto, risultando assai vaghi e poco definiti, non forniscono garanzie in merito alle reali intenzioni del Governo in questa materia e rilevano tutti i rischi insiti nella decisione di affidare nelle mani dell'Esecutivo la legislazione che dovrà disciplinare il sistema di valutazione della scuola. Al riguardo, rileva negativamente che nel testo governativo non vi è alcun riferimento al principio di auto valutazione, così arrecando un vulnus all'autonomia degli istituti scolastici e mortificando il ruolo degli insegnanti. Al tempo stesso viene dato eccessivo peso all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), che potrà interferire anche nello svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei cicli scolastici. Infatti, nonostante le commissioni siano interamente composte da membri interni (scelta su cui ella dissente convintamente), non si incentiva in alcun modo la progettualità delle singole scuole sui percorsi didattici e sulla verifica dei risultati, dal momento che gli istituti finiranno per affidarsi ai test predisposti dall'INVALSI per gli esami di Stato.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 3, che risulta approvato nel testo modificato dagli emendamenti accolti nel corso dell'esame.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore MONTICONE, il quale ritiene che le dichiarazioni rilasciate dal ministro Moratti presso la Camera dei deputati nella giornata di ieri, nonché le dichiarazioni effettuate dal Presidente della Commissione istruzione dell'altro dall'altro ramo del Parlamento nella medesima occasione, interessino da vicino l'andamento del dibattito sul disegno di legge delega.
Sarebbe pertanto importante che il Ministro rendesse note anche al Senato '#8211; prima della conclusione dell'iter dei disegni di legge in titolo - le ragioni in base alle quali si appresta ad emanare una circolare diretta a rendere obbligatoria la collocazione del crocifisso nelle aule scolastiche, proprio nel momento in cui è in via di approvazione un disegno di legge di riforma del sistema di istruzione in cui manca qualsiasi riferimento espresso a quella appartenenza ai valori della civiltà cristiana, che pure è stata richiamata ieri dal titolare del dicastero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Come cristiano, egli non crede che il crocifisso collocato nella aule possa rappresentare un elemento imprescindibile del percorso educativo dei giovani e sottolinea inoltre che l'identità nazionale italiana trova il proprio fondamento non solamente nei valori della civiltà cristiana, ma anche in altre radici; semmai, l'utilizzazione del simbolo del crocifisso come caratterizzazione di una identità culturale nazionale ne rappresenta una grave diminuzione, in quanto esso per i cristiani rappresenta ben altro.
Quanto alle precisazioni dell'onorevole Adornato, per il quale l'immagine del presidente Ciampi nelle aule rappresenterebbe l'identità dello Stato, mentre il crocifisso dovrebbe richiamare l'identità della nazione, egli da cristiano sente di dover respingere con forza questa interpretazione, in quanto il crocifisso evoca valori che suscitano una propensione a sentirsi cittadini del mondo e non appartenenti ad una singola comunità nazionale.
Se la questione dovesse riguardare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, allora sarebbe opportuno verificare l'esistenza di eventuali violazioni del Concordato. Se al contrario il problema fosse attinente alla coscienza cristiana, non si giustificherebbe affatto l'emanazione di una circolare come quella enunciata dal Ministro.

Il presidente relatore ASCIUTTI invita il senatore Monticone a presentare un'interrogazione sull'argomento sollevato, impegnandosi ad inserirla al più presto all'ordine del giorno della Commissione.

Il senatore COMPAGNA fa presente di aver già presentato un'interrogazione su analoga materia, il cui svolgimento potrebbe pertanto essere abbinato a quello di un'eventuale interrogazione del senatore Monticone sul tema richiamato.

Si passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

La senatrice ACCIARINI illustra gli emendamenti che recano la propria firma, soffermandosi in particolare sul 4.1, soppressivo dell'intero articolo 4, il quale affronta il tema rilevante dell'alternanza scuola-lavoro in modo confuso, disorganico e per nulla correlato con gli altri segmenti del sistema di istruzione. Manca infatti una considerazione seria del principio dell'obbligo di istruzione e formazione contemplato dalla legislazione vigente. L'unica preoccupazione che emerge risiede invece nell'esigenza di individuare un momento di partenza giuridicamente valido per l'ingresso nel mondo del lavoro, senza che sia stato studiato un idoneo percorso didattico.
Nell'articolo in esame, le modalità dell'alternanza scuola-lavoro rispondono a logiche ed esigenze estranee al sistema di istruzione e in particolare ella rileva l'incongruenza tra la possibilità di terminare il ciclo scolastico vero e proprio a tredici anni e mezzo e la necessità poi di attendere i quindici anni per accedere all'alternanza scuola-lavoro. L'incongruenza è tuttavia solo apparente, dovendo invece essa considerarsi una spia sia della disorganicità del progetto, sia della volontà di separare nettamente le diverse modalità di frequentazione del ciclo di studi della scuola secondaria superiore.
L'oratrice ricorda poi come l'alternanza scuola-lavoro sia già stata introdotta nell'ordinamento italiano tra molte difficoltà, ma evidenzia che essa è sempre stata praticata fin d'ora all'interno dei percorsi didattici. Questa modalità infatti assume un significato educativo solo laddove sia sorretta da un progetto didattico nel quale siano chiaramente individuati gli obiettivi, le risorse e i meccanismi di verifica finale. In caso contrario, essa rappresenta esclusivamente un modo per fornire alle imprese manodopera non retribuita e non garantita; tale rischio sembra peraltro ulteriormente rafforzarsi dinanzi all'assenza di qualsiasi richiamo al contratto di apprendistato, che assicurerebbe garanzie e adeguata retribuzione ai giovani interessati.
Il progetto governativo fra l'altro incide sulla scuola italiana in un momento delicato della sua evoluzione. Non ci si può infatti limitare, come ha fatto il Ministro, a prendere in considerazione le cifre assolute del fenomeno scolastico, ma occorre tenere conto anche dei dati tendenziali, che non registrano una regressione, bensì uno sviluppo della scuola italiana grazie all'aumento del numero dei diplomati. Ella teme invece che il reale intendimento del Governo sia quello di abbassare nuovamente il limite dell'istruzione obbligatoria.
L'alternanza scuola-lavoro, del resto, non può essere impostata come se riguardasse solamente coloro che mirano ad uscire dal sistema scolastico. Al contrario, essa rappresenta una modalità che assume importanza per tutti gli studenti, anche per coloro che poi proseguiranno gli studi fino all'università, in quanto attraverso l'alternanza potranno verificare direttamente l'impatto che il loro apprendimento avrà nel mondo del lavoro.
Da ultimo, invita a prendere in considerazione la formulazione proposta dall'opposizione attraverso l'emendamento 4.4, che appare più idonea ad inquadrare l'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito del sistema di istruzione, e specifica di aver voluto porre rimedio al rischio di sfruttamento degli studenti che aderiscono alla modalità dell'alternanza scuola-lavoro tramite il proprio emendamento 4.26, che prevede una retribuzione adeguata per coloro che svolgano periodi di tirocinio.

Il senatore BOCO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti del senatore Cortiana, riservandosi di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

La senatrice SOLIANI fa propri gli emendamenti che recano la prima firma del senatore Pagliarulo e li illustra, esplicitando in particolare le ragioni a sostegno dell'emendamento 4.3, interamente soppressivo dell'articolo.
Ella ritiene infatti che il rapporto tra istruzione e occupazione sia un momento strategico del processo di sviluppo di un paese e richieda uno sforzo convinto che consenta alle giovani generazioni di accedere nel modo più appropriato al mondo del lavoro, soprattutto in una età '#8211; quella cioè attorno ai quindici anni '#8211; ad alto rischio di dispersione scolastica.
L'articolo 4 del testo governativo prefigura invece un intervento assai modesto, che intende l'alternanza scuola-lavoro piuttosto come una alternativa agli studi tradizionali e non fornisce alcun meccanismo utile a garantire una autentica conciliazione fra apprendimento culturale ed esperienze lavorative.
La senatrice richiama poi il monito del Presidente della Repubblica, che ha invitato ad investire maggiormente in formazione nell'ottica di maggiori opportunità occupazionali.
Occorre allora puntare sui giovani che dimostrino di avere una maggiore propensione per una formazione fondata sulla pratica e sull'esperienza concreta e non solamente sull'apprendimento di tipo intellettuale; ma ciò è possibile quanto più fermamente si difende il principio dell'obbligo di istruzione.
Ricorda inoltre che la legge n. 196 del 1997, richiamata proprio dall'articolo 4, nel disciplinare l'alternanza tra studio e lavoro, prevede tuttavia iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico. Nella sua visione economicistica, la proposta del Governo appare al contrario debole sul piano formativo, risultando inadeguata ad affrontare il tema strategico del superamento della frattura '#8211; tradizionalmente marcata in Italia - tra cultura scolastica e cultura del lavoro. Ma per ripensare questo rapporto e affrontare così le sfide poste dalla società moderna occorre una formazione degli insegnanti appropriata ed è necessario assicurarsi non solamente la collaborazione delle imprese prevista dal disegno di legge delega, bensì anche delle organizzazioni sindacali e di tutti i settori interessati, così come stabilito dalla citata legge n. 196 del 1997.
L'articolo 4 appare inoltre carente sotto il profilo della normativa in favore dei portatori di handicap, della certificazione delle attività svolte nel corso degli stages e dei tirocini ai fini dell'attribuzione del valore di crediti formativi e infine della quantificazione degli oneri finanziari e della necessaria copertura.

Stante l'assenza dei proponenti il senatore BOCO fa proprio l'emendamento 4.500, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori, e lo dà per illustrato.

Il presidente relatore ASCIUTTI illustra i propri emendamenti, sottolineando che l'approvazione del 4.39 si rende necessaria corrispondendo ad una condizione posta dalla Commissione bilancio nell'esprimere parere favorevole sul testo del disegno di legge.

Il senatore BRIGNONE dà per illustrati i propri emendamenti.

Dopo aver raccomandato l'approvazione dei propri emendamenti, il presidente relatore ASCIUTTI invita il senatore Brignone al ritiro degli emendamenti 4.15 e 4.35. Si rimette invece al Governo per quanto riguarda gli emendamenti 4.4, 4.13, 4.20, 4.34 e 4.37, esprimendo altresì parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario SILIQUINI si pronuncia in senso favorevole sugli emendamenti proposti dal Presidente relatore e si associa all'invito al ritiro formulato nei confronti del senatore Brignone relativamente ai suoi emendamenti. Manifesta invece avviso contrario su tutti i restanti emendamenti.

Si passa alla votazione.

Il senatore BOCO svolge una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.1 e sulle altre proposte aventi identico contenuto. Osserva infatti che l'alternanza scuola-lavoro risulta inconciliabile con una formazione culturale di qualità. Ciò non significa essere contrari alla cultura del lavoro e del saper fare, né allo svolgimento di stages e tirocini, ma questi debbono poter essere effettuati senza diminuzione del carico didattico e attraverso convenzioni che dovranno essere stipulate dalle stesse scuole.
Gli aspetti concreti e pratici dell'apprendimento inoltre debbono essere patrimonio di tutti gli studenti e non solamente dei ragazzi che incontrano maggiori difficoltà nell'apprendimento scolastico. Nel contempo l'alternanza scuola-lavoro non deve rappresentare una forma di prestazione d'opera sottopagata o addirittura non retribuita. E' peraltro scandaloso, ad avviso dell'oratore, che gli studenti che abbiano scelto questa modalità si vedano riconosciuti dei crediti formativi come se avessero frequentato la scuola e che siano addirittura previsti degli incentivi per le imprese interessate.

Dalla normativa in esame poi non risulta chiaramente se il datore di lavoro debba essere lo stesso per tutto il periodo di svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro; se così fosse, le imprese potrebbero avvalersi di manodopera che acquisirebbe una buona preparazione, continuando però ad essere non retribuita e non garantita e la stessa possibilità viene offerta agli enti locali.
Diverso è invece il caso del terzo settore che, dopo la soppressione del servizio militare obbligatorio e quindi il venir meno dell'obiezione di coscienza, presenta carenze di manodopera. Ma eventuali attività degli studenti presso il terzo settore dovrebbero comunque svolgersi al di fuori dei normali percorsi didattici e comunque la soluzione migliore del problema sarebbe rappresentata da un provvedimento apposito sul servizio civile obbligatorio.

L'emendamento 4.1 (identico agli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.500) viene quindi posto ai voti e respinto.

La senatrice ACCIARINI interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.4, che testimonia dell'atteggiamento costruttivo e volto a proporre un miglioramento del testo dell'opposizione. Appaiono quindi infondate le accuse di ostruzionismo rivolte alle forze di minoranza ed anzi va apprezzata l'esitazione del Presidente relatore a pronunciarsi in senso contrario sull'emendamento in votazione, avendo preferito rimettersi al parere del Governo.
E' chiaro nel contempo che il progetto governativo è stato steso in maniera affrettata e in questo modo, non indicando puntualmente la scansione temporale dell'alternanza scuola-lavoro all'interno dei cicli scolastici, l'articolo 4 presta il fianco all'accusa di introdurre una scorciatoia per coloro che non intendono più studiare e un mezzo per le imprese di assicurarsi manodopera non retribuita e non garantita.
Dà quindi conto dei rilievi critici avanzati dall'Unione delle province italiane nei confronti dell'ipotesi di un ingresso eccessivamente precoce nel mondo del lavoro, in luogo dell'acquisizione di una solida formazione di base e della previsione di una formazione e di un aggiornamento continui durante l'intero arco dell'età lavorativa.
Con la sua proposta il Governo rende invece manifesta la sua scarsa conoscenza delle implicazioni didattiche dell'alternanza scuola-lavoro e dimostra altresì di non condividere una visione pluralista della società, sostenendo solo dal punto di vista teorico di voler offrire maggiori opportunità a tutti nell'ottica di una società realmente aperta.

Anche il senatore D'ANDREA si dichiara a favore dell'emendamento 4.4, associandosi alle argomentazioni svolte dalla senatrice Acciarini. Segnala peraltro l'incongruità tecnico-giuridica dell'articolo 4, laddove, ad esempio, non si specifica se il decreto legislativo con il quale si dovrà provvedere alle modalità di realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro rientri fra i decreti legislativi previsti al comma 1 dell'articolo 1 e quindi soggiaccia alle medesime procedure anche dal punto di vista delle competenze parlamentari.
Il testo in esame è inoltre incongruente nel momento in cui non chiarisce quale rapporto intercorra tra l'alternanza scuola-lavoro e le altre modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo; sembra infatti che il percorso previsto dall'articolo 4 sia del tutto alternativo agli altri canali previsti per la scuola secondaria superiore. Sotto questo profilo, la formulazione alternativa proposta con l'emendamento 4.4 risulterebbe addirittura più coerente con lo stesso impianto del disegno di legge n. 1306.

Posto ai voti, l'emendamento 4.4 risulta respinto.

Il presidente relatore ASCIUTTI dichiara inammissibili gli emendamenti 4.5 e 4.6, di identico tenore.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.7, interviene la senatrice ACCIARINI, la quale sottolinea come detto emendamento consenta quanto meno la frequenza di un biennio dopo la scuola media, prima di accedere all'alternanza fra scuola e lavoro. Si tratta, a suo giudizio, di un'ottima occasione che il Governo e la maggioranza rischiano di non cogliere per dimostrare che non intendono aggirare surrettiziamente le regole del mercato del lavoro.
Benché l'emendamento non sia in grado di risolvere da solo i molteplici nodi sottesi all'alternanza tra scuola e lavoro nel testo del Governo, esso testimonierebbe infatti che la volontà della maggioranza è nel senso di un innalzamento del percorso formativo e non in quello di una sua regressione.

Si associa, a nome del Gruppo Margherita '#8211; DL '#8211; L'Ulivo, la senatrice SOLIANI a giudizio della quale l'innalzamento al sedicesimo anno di età della possibilità di accesso all'alternanza scuola-lavoro sarebbe indice di una volontà politica chiara in favore di un innalzamento del livello formativo.

Posto ai voti, l'emendamento 4.7 viene respinto.

Posti separatamente ai voti, anche gli emendamenti 4.8, 4.9 e 4.10 (identico al 4.11), risultano respinti. La Commissione accoglie invece l'emendamento 4.12.

Sull'emendamento 4.13, dichiara il proprio voto favorevole la senatrice PAGANO, la quale rileva una contraddizione nell'atteggiamento della maggioranza, che ha testé accolto l'emendamento 4.12 ma si rifiuta di accogliere il 4.13. Ciò, nonostante che lo stesso articolo 4 del disegno di legge n. 1306 faccia salvo l'articolo 18 della legge n. 196 del 1997, che fa espresso riferimento alle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
L'articolo 4 determina del resto una vera e propria sovrapposizione rispetto al modello di alternanza tra studio e lavoro prefigurato dal predetto articolo 18 della legge n.196.
Conclude lamentando infine l'assenza di risorse destinate a tale ambizioso obiettivo, come riscontrato non solo dal Servizio bilancio del Senato, ma anche dall'UNIONCAMERE e dalla Confindustria.

Il presidente relatore ASCIUTTI conferma l'orientamento contrario precedentemente espresso sull'emendamento 4.13. Conviene tuttavia con un'esigenza di armonizzazione rispetto all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e si impegna a svolgere un approfondimento in tal senso, in vista dell'esame in Assemblea.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 4.13 viene respinto. La Commissione accoglie invece l'emendamento 4.39.

Sull'emendamento 4.14, dichiara il proprio voto favorevole il senatore D'ANDREA, il quale ritiene che esso debba essere necessariamente approvato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.12.

Il presidente relatore ASCIUTTI non ritiene vi sia detto automatismo. Si riserva tuttavia, anche in questo caso, di svolgere un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 4.14 viene respinto.

Il senatore BRIGNONE, accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira l'emendamento 4.15, pur manifestando un sentito rammarico.

L'emendamento 4.15 è fatto proprio dalla senatrice ACCIARINI, che dichiara su di esso il proprio voto favorevole, in considerazione delle rilevanti competenze delle associazioni richiamate.

Il presidente relatore ASCIUTTI assicura che si farà carico di approfondire anche tale questione in vista dell'esame in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 4.15 viene respinto.

Posti separatamente ai voti, anche gli emendamenti 4.16, 4.17 (identico al 4.18), 4.19, 4.20, 4.38, 4.21, 4.22 e 4.23 risultano respinti. La Commissione accoglie invece l'emendamento 4.24.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.26, interviene la senatrice ACCIARINI, la quale ritiene indispensabile fare chiarezza sulla natura del rapporto di lavoro che intercorrerà con i giovani in alternanza fra scuola e lavoro onde evitare che si possa pensare di fare ricorso a manodopera non retribuita. Si tratta peraltro, ancora una volta, di una tematica su cui sarebbe stato necessario un significativo intervento finanziario.

Posto ai voti, l'emendamento 4.26 viene respinto.

Posti separatamente ai voti, anche gli emendamenti 4.25, 4.27, 4.28 (identico al 4.29) e 4.30 risultano respinti. La Commissione accoglie invece l'emendamento 4.31; indi, respinge il 4.32 (identico al 4.33).

Il senatore BRIGNONE, accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira l'emendamento 4.35.

La Commissione respinge altresì, con separate votazioni, gli emendamenti 4.34 e 4.37.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.36, prende la parola la senatrice ACCIARINI, la quale, in un'ottica di riduzione dei danni a suo giudizio arrecati dal testo governativo, ritiene importante un riconoscimento di status ai docenti incaricati dei rapporti con le imprese. Si tratta peraltro, ancora una volta, di una tematica che richiederebbe un consistente impegno finanziario.

Anche il senatore BRIGNONE dichiara il proprio voto favorevole, sottolineando come l'alternanza fra scuola e lavoro debba riconoscere la preminenza della scuola, soprattutto con riferimento ai compiti di certificazione e valutazione. E' del resto il testo stesso che presuppone nuove figure professionali che, al di là della funzione docente, svolgano una funzione di mediazione fra scuola, istituzioni, mondo del lavoro. Si tratta quindi di funzioni pregnanti, che non è possibile svolgere mantenendo il pieno orario di insegnamento. In tal senso, egli reclama per detti docenti il riconoscimento di una specifica funzione-obiettivo.

Il presidente relatore ASCIUTTI chiarisce che il parere contrario precedentemente reso sull'emendamento 4.36 era dovuto al fatto che esso incide, per la parte in cui prevede una riduzione delle ore settimanali di insegnamento, su materia rimessa alla sede contrattuale. Qualora peraltro il presentatore ritenesse di sopprimere detto riferimento, il parere sarebbe favorevole.

Il senatore BRIGNONE raccoglie il suggerimento del Presidente relatore e modifica in tal senso l'emendamento.

Sulla nuova formulazione esprime parere favorevole il sottosegretario Maria Grazia SILIQUINI.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice SOLIANI, l'emendamento 4.36 (nuovo testo) è posto ai voti e risulta accolto.

Concluso l'esame degli emendamenti all'articolo 4, si passa alle dichiarazioni di voto sull'articolo nel suo complesso, come modificato.

La senatrice ACCIARINI dichiara il proprio voto contrario, augurandosi che almeno in Aula si ponga rimedio ai danni più vistosi recati all'ordinamento vigente fra cui, in primo luogo, la sovrapposizione normativa relativa alla disciplina dell'alternanza fra scuola e lavoro. Al riguardo, ricorda che l'articolo 18 della legge n. 196 prevedeva un modello di alternanza che l'articolo 4 del disegno di legge n. 1306, dopo averlo fatto salvo, contraddice tuttavia vistosamente. Resteranno pertanto contemporaneamente vigenti, nell'ordinamento, due modelli affatto diversi con conseguenti difficoltà applicative per i soggetti incaricati di darvi esecuzione.
Il modello prefigurato dall'articolo 4 è poi, dal punto di vista educativo, estremamente fragile ed in tal senso lamenta la mancata approvazione dell'emendamento 4.20.
Osserva poi che il mancato stanziamento di massicce risorse a sostegno degli obiettivi fissati dall'articolo 4 rafforza la convinzione che la riforma determinerà forti discriminazioni a livello sociale.

Anche la senatrice SOLIANI dichiara, a nome del Gruppo Margherita '#8211; DL '#8211; L'Ulivo, il voto contrario sull'articolo, registrando il fallimento del Governo su un tema di così grande rilievo. Si tratta, a suo giudizio, di un fallimento non solo strategico ma anche politico, attesa l'inopinata esclusione dal processo formativo del soggetto sindacale, che contraddice ogni intento di modernizzazione.
A differenza dell'articolo 18 della legge n. 196 del 1997, che pure si è sentito il dovere di richiamare, il testo del Governo si ispira infatti ad una visione riduttiva della democrazia e dello sviluppo, come testimoniato anche dal rifiuto di riconoscere il ruolo svolto dagli enti locali. In tal modo, la scuola perde centralità non solo nei confronti del mondo del lavoro ma anche in rapporto alla società e al territorio; non solo, ma ne risulta lesa anche l'autonomia scolastica, cui viene impedito di svolgere un ruolo attivo di trasformazione dell'intero contesto sociale.
L'allarmante mancanza di risorse amplia poi la forbice di diseguaglianza, innescando meccanismi che non potranno non determinare un aumento della dispersione scolastica.

La Commissione accoglie infine l'articolo 4, come emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1306

Art. 4

4.1
BERLINGUER, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, PAGANO, TESSITORE

Sopprimere l'articolo.

4.2
CORTIANA

Sopprimere l'articolo.

4.3
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sopprimere l'articolo.

4.500
MALABARBA, Tommaso SODANO, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

4.4
MANIERI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, PAGLIARULO, BERLINGUER, BETTA, MONTICONE, PAGANO, Vittoria FRANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 4 (Esperienze formative e stages. Alternanza tra studio e lavoro). - 1. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stages, possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con l'istruzione e formazione tecnica superiore e con l'università.
2. Al fine di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro sono previsti percorsi formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196".

4.5
CORTIANA

Al comma 1, sopprimere l'alinea.

4.6
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, sopprimere l'alinea.

4.7
CORTIANA

Al comma 1, sostituire le parole: "il quindicesimo anno" con le seguenti: "il sedicesimo anno".

4.8
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, dopo le parole: "del percorso formativo" inserire la seguente: "deliberata,".

4.9
CORTIANA

Al comma 1, sopprimere le parole: ", attuata e valutata".

4.10
CORTIANA

Al comma 1, sopprimere le parole: "e formativa".

4.11
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, sopprimere le parole: "e formativa".

4.12
ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, dopo le parole: "in collaborazione con le imprese," inserire le seguenti: "con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio,".

4.13
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, dopo le parole: "in collaborazione con le imprese" inserire le seguenti: "e con le organizzazioni sindacali".

4.39
ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: "con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2," con le seguenti: "ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3,".

4.14
CORTIANA

Al comma 1, sopprimere le parole: "sentite le associazioni comparativamente rappresentative dei datori di lavoro,".

4.15
BRIGNONE

Al comma 1, dopo le parole: "datori di lavoro," inserire le seguenti: "l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI),".

4.16
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, dopo le parole: "dei datori di lavoro" inserire le seguenti: "e delle organizzazioni sindacali".

4.17
CORTIANA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.18
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.19
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "dai 15" con le seguenti: "dai 16".

4.20
ACCIARINI, PAGANO Vittoria FRANCO, TESSITORE

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: "responsabilità" inserire la seguente: "esclusiva".

4.38
CORTIANA

Al comma 1, lettera a, sopprimere le parole: "o formativa".

4.21
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "o formativa," inserire le seguenti: "in accordo con le organizzazioni sindacali,".

4.22
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "sulla base di convenzioni" inserire le seguenti: "con le organizzazioni sindacali,".

4.23
CORTIANA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "o con le rispettive associazioni di rappresentanza,".

4.24
ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "associazioni di rappresentanza" inserire le seguenti: "o con le camere di commercio".

4.26
ACCIARINI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: "tirocinio" inserire le seguenti: "adeguatamente retribuito".

4.25
BERLINGUER, ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, TESSITORE

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: "tirocinio" inserire la seguente: "retribuito".

4.27
CORTIANA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "che non costituiscono rapporto individuale di lavoro".

4.28
CORTIANA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.29
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.30
CORTIANA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "le imprese e".

4.31
ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "incentivi per le imprese" inserire le seguenti: ", la valorizzazione delle imprese come luogo formativo".

4.32
CORTIANA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.33
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.35
BRIGNONE

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "crediti formativi" inserire le seguenti: "e competenze ".

4.34
CORTIANA

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: "positivo".

4.37
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) per i minori di diciotto anni devono essere esclusi anche rapporti di lavoro di apprendistato che non abbiano finalità formative, certificabili sia in termini di competenze lavorative che di crediti formativi, finalità che garantiscano la possibilità di reingresso nei circuiti dell'istruzione e della formazione".

4.36
BRIGNONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro viene riconosciuta una specifica funzione-obiettivo ed una parziale riduzione delle ore settimanali di insegnamento".

4.36 (nuovo testo)
BRIGNONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Al docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro viene riconosciuta una specifica funzione-obiettivo".


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