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ScuolaOggi-ORA DI RELIGIONE FACOLTATIVA?

ORA DI RELIGIONE FACOLTATIVA? Con tutto il sommovimento e le "innovazioni" prospettate dalla Riforma Moratti nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione (scuola primaria ...

21/03/2004
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ScuolaOggi

ORA DI RELIGIONE FACOLTATIVA?
Con tutto il sommovimento e le "innovazioni" prospettate dalla Riforma Moratti nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) una sola cosa non cambia ma rimane indiscutibilmente ferma: le ore di religione cattolica, che restano ben incardinate all'interno dell'orario scolastico base. Ma facciamo un passo indietro e ripercorriamo brevemente la storia dell'insegnamento della religione cattolica nel nostro Paese. Perché esiste l'ora di religione cattolica? Esiste perché esiste il Concordato. Nella legislazione immediatamente successiva all'unità d'Italia l'insegnamento (facoltativo) era previsto solo per le scuole elementari, affidate ai comuni. Nel 1923 il primo governo fascista, con la riforma della scuola, lo rendeva obbligatorio. Con il Concordato del 1929 si introduceva l'ora di religione anche nelle scuole medie e superiori, quale "fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica". I programmi della scuola elementare del 1955, sopravvissuti per trent'anni, così infatti recitavano in premessa ponendo la religione cattolica come principio ispiratore, "fondamento e coronamento" di tutta l'educazione. La religione cattolica dunque come religione di Stato. Nelle modifiche concordatarie del 1984 la formula viene trasformata così: "La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principî del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado". Apparentemente un progresso: nei fatti, l'insegnamento della religione cattolica (in breve IRC) viene così esteso anche alle scuole materne. L'attuale disciplina dell'insegnamento della religione cattolica discende quindi dal Concordato fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica (L.121/1985) e dalle Intese fra lo Stato italiano e le diverse confessioni religiose (L.449/1994, 516 e 517/1988, 101/1989, 116 e 520/1995 con valdesi e metodisti, avventisti, pentecostali, ebrei, battisti e luterani) e, per gli aspetti organizzativi, dalle successive Intese fra il Ministero della P.I. e la Conferenza episcopale italiana (Dpr 751/1985 modificato dal Dpr 202/1990). Gli aspetti organizzativi sono stati oggetto di numerose circolari. Sulla materia vi sono state anche diverse sentenze del Tar e della Corte costituzionale. All'insegnamento della religione cattolica e agli aspetti connessi sono dedicati gli articoli 309, 310 e 311 del Testo Unico (Decreto legislativo 297/1994). In che cosa consiste l'IRC? Un protocollo addizionale del Concordato sancisce: "l'IRC... è impartito in conformità della dottrina della Chiesa". È chiaro, quindi, che l'ora di religione serve esclusivamente alla Chiesa per insegnare la propria religione, cosa che potrebbe e dovrebbe fare nelle proprie parrocchie. L'insegnamento di altre religioni o di altre concezioni morali non è quindi previsto. Come prescrive il Codice di diritto canonico: "L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica". Ora, com'è noto, i docenti di religione cattolica, prescelti dalla Curia, potranno venire anche immessi nei ruoli comuni dello Stato e optare per l'insegnamento disciplinare come normali insegnanti di classe. Ma, per tornare all'insegnamento della religione cattolica - come si legge nel sito del Comitato nazionale Scuola e Costituzione - il quadro che emerge dal complesso delle norme e delle sentenze può essere così riassunto: La scelta di frequentare o non frequentare l'insegnamento di religione cattolica è libera e non può dare luogo a discriminazioni. Chi non sceglie l'insegnamento di religione cattolica non ha alcun obbligo. La scuola ha l'obbligo di garantire la parità di diritti fra coloro che seguono l'insegnamento di religione cattolica e coloro che non lo seguono. Scegliere se frequentare o no l'insegnamento di religione cattolica è un diritto, fondato sulla libertà di pensiero; deve avvenire liberamente, non deve comportare discriminazioni di alcun genere, ognuno è tenuto a dare e a pretendere il rispetto dovuto alle questioni di coscienza. I genitori per i propri figli, e gli studenti, se maggiori di 14 anni, devono effettuare la scelta all'atto dell'iscrizione; là dove l'iscrizione avviene d'ufficio, la scuola deve comunque ogni anno fornire un'adeguata informazione e garantire la possibilità di modificare o confermare la scelta (T.U. art.310). Secondo la normativa vigente, dunque, è possibile non frequentare l'ora di religione cattolica (la formula tecnica concordataria è "non avvalersi": come se fosse un'occasione da non perdere!). Vi sono attualmente tre possibilità: 24887. frequentare attività alternative (con l'insegnante di classe se l'IRC è svolto dall'insegnante "specialista" di religione e se questo è possibile sul piano organizzativo e logistico) 24888. dedicare l'ora allo studio di altre materie (se vi sono altri docenti e spazi disponibili) 24889. uscire dalla scuola (possibilità sancita da una sentenza della Corte Costituzionale, ovviamente non vista di buon occhio dai genitori. Il problema sarebbe facilmente risolvibile collocando l'IRC all'inizio o alla fine delle lezioni, ma questa soluzione si scontra con la contrarietà della Chiesa). Con la circolare 174 del 14 dicembre 2001, il ministro Letizia Moratti ha forzato ulteriormente la situazione, stabilendo che la scelta dell'insegnamento della religione cattolica non deve più essere rinnovata annualmente ad ogni iscrizione: l'opzione per il primo anno vale anche per tutto il percorso scolastico successivo "ferma restando la possibilità di cambiare". Ora, come dicevamo all'inizio, il recente Decreto attuativo della legge di Riforma, D.Lvo n.59 del 19.2.2004, in conformità con le norme concordatarie, colloca le ore di religione cattolica fra le "attività educative e didattiche" che compongono l'orario annuale delle lezioni, vale a dire l'orario scolastico di base, "obbligatorio" per tutti gli alunni (891 ore per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado). Ma il piano dell'offerta formativa delle scuole consente, tenendo conto delle richieste delle famiglie, attività e insegnamenti "facoltativi ed opzionali" per ulteriori 99 ore annue (tre ore settimanali). Ora, poiché queste tre ore sono appunto "facoltative ed opzionali" e l'insegnamento della religione cattolica è, secondo le norme concordatarie, non obbligatorio e vincolante per tutti gli alunni ma "facoltativo", anche se incardinato all'interno dell'orario scolastico, la domanda che ne consegue è: perché allora non collocare le ore di religione cattolica all'interno di queste tre ore settimanali ? In questo modo si rispetterebbero più princìpi e condizioni, vale a dire: l'insegnamento della religione cattolica avverrebbe comunque all'interno delle "attività didattiche ed educative" organizzate dalla scuola, parte integrante dell'orario scolastico (e non fuori di esso) "obbligatorio" per l'istituzione scolastica (se richiesto dalle famiglie) la scelta di avvalersene o meno rimarrebbe facoltativa si rispetterebbe la volontà di genitori di altre confessioni religiose o atei di non avvalersene e di richiedere eventualmente altre attività educative o di rinunciare alle ore e/o attività opzionali l'orario base "obbligatorio" (le 27 ore settimanali) rimarrebbe uguale per tutti gli alunni, senza differenziazioni di sorta ultimo, ma non meno importante, ne uscirebbe rafforzato il principio della laicità della scuola di Stato, che in una società sempre più multietnica e multiculturale non guasterebbe affatto. Non potrebbe essere questa un'ipotesi plausibile, percorribile sul piano giuridico, del diritto oltre che del buon senso? Dedalus
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