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ScuolaOggi-KAFKA IN VIALE TRASTEVERE: DIFENDE LA CONTINUITA' DIDATTICA E PAGA 5000 EURO

KAFKA IN VIALE TRASTEVERE: DIFENDE LA CONTINUITA' DIDATTICA E PAGA 5000 EURO Ecco una testimonianza autobiografica: Nel settembre del 2002 proposi a un docente di educazione tecnic...

02/11/2004
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ScuolaOggi

KAFKA IN VIALE TRASTEVERE: DIFENDE LA CONTINUITA' DIDATTICA E PAGA 5000 EURO
Ecco una testimonianza autobiografica:

Nel settembre del 2002 proposi a un docente di educazione tecnica due supplenze, una di 18 ore e una di 9 (part-time) Il docente (si tratta di un libero professionista) scelse quella di 9 ore in quanto più conveniente evidentemente per il suo lavoro extra. A dicembre, una volta uscite le graduatorie definitive, che non avevano mutato l'ordine degli aspiranti, il tale ritenne di cambiare idea e pretendeva che licenziassi il docente che aveva accettato la cattedra da lui rifiutata a settembre. Io mi opposi, appellandomi sia a ragioni giuridiche (la norme a questo proposito non sono chiarissime e comunque non è scritto in nessun posto che si debba reinterpellare chi aveva già scelto, seppure su graduatorie provvisorie) sia a evidenti ragioni di continuità didattica. Il soggetto di cui sopra mi fece ricorso (dopo 3 mesi) e si andò in Conciliazione.

Io ritenevo che l'Amministrazione (perché è l'Amministrazione che viene chiamata in causa e non il funzionario) potesse 'resistere' in giudizio e non conciliare in quanto c'erano delle buone possibilità di spuntarla in Tribunale. Su questa posizione era anche un Avvocato di fiducia della mia Associazione, l'ANDIS, oltre che l'allora Provveditore di Udine . Ma l'Avvocato dello Stato, unico soggetto che avrebbe dovuto difendermi (ma che non si è mai fatto vedere in sede di conciliazione, mentre il docente era assistito dal suo Sindacato e da un avvocato di fiducia!) consigliò per lettera di adire alla 'conciliazione' in quanto, a suo parere, c'era un 'fumus iuris' favorevole al ricorrente (vale a dire la possibilità di perdere la causa, non la certezza!). Ora la Direzione scolastica regionale, che mi aveva delegato alla 'conciliazione', mi attribuisce la 'colpa grave', e quindi mi chiede un risarcimento di 4.500 Euro + 620 per le spese legali, da versare entro 30 giorni, salvo ricorso alla Corte dei Conti.. La mia 'colpa grave' in sostanza consisterebbe nel fatto di aver garantito la continuità didattica, come richiesto dalle famiglie, interpretando le norme in senso favorevole agli alunni più che al docente

Tre a mio parere sono le questioni:

1. E' ora di rivedere le norme per le assegnazioni delle supplenze che in genere 'proteggono' i supplenti anche quando utilizzano a proprio comodo le graduatorie senza che nessuno si preoccupi degli alunni e della continuità didattica.

2. L'aggiornamento annuale delle graduatorie, oltre a richiedere un enorme dispendio di lavoro e tempo per l'amministrazione, fa sì che all'inizio dell'anno si debba procedere con le graduatorie dell'anno precedente salvo poi utilizzare tra novembre e dicembre le nuove graduatorie e rivedere le assegnazioni delle supplenze con un turnover assurdo

3. Infine una questione di carattere giuridico. L'Amministrazione la legge non ammette che il funzionario 'incriminato' si scelga il suo avvocato di fiducia, in quanto è solo l'Avvocatura dello Stato ad avere titolo a difenderlo, salvo poi far ricadere sul funzionario stesso gli esiti di un procedimento in cui non ha potuto difendersi. Così l'avvocatura dello Stato può decidere di 'soccombere' o conciliare ' tanto paga il funzionario (o l'Assicurazione, come nel mio caso). A me sembra incostituzionale e quindi non mi fermerò al ricorso sul fatto specifico.

Le considerazioni del collega Federico Nicoli sulla Circolare Cosentino a proposito di supplenze ha un sapore agrodolce, che però per me in questo momento è solo .. agro, dovendo rispondere a giudizio della Direzione scolastica del FVG di 'colpa grave' e versare ben 5000 e passa Euro per un contenzioso legato a supplenze di due anni fa (quella di cui sopra).

Ma il dott. Cosentino non è lo stesso che ha inviato una Nota il 23 settembre sulle supplenze temporanee da parte dei capi di istituto, in cui, modificando quanto detto nella Nota 566 del 10 settembre, si diceva che le stesse quando riguardano posti non annuali dovevano essere assegnate 'senza alcuna clausola risolutiva collegata alla pubblicazione delle nuove graduatorie e conservano validità, nei riguardi del supplente temporaneo in servizio, per tutto il periodo di assenza del titolare, ivi inclusi, se ricorrono, gli eventuali periodi di proroga o conferma previsti ai commi 3 e 4 dell'art.7 del Regolamento emanato col D.M. n.201/2000?

E non è lo stesso che immediatamente dopo con Nota prot. n. 739 del 1 ottobre smentiva quanto aveva appena comunicato, affermando che 'le indicazioni fornite ' sono da ritenersi, allo stato, sospese' * Così a un supplente nominato 'fino all'avente titolo' (cosa fra l'altro non prevista dal CCNL, che prevede si debba indicare il termine temporale della supplenza!) ho dovuto cambiare la nomina fino al 31 ottobre (giorno di scadenza dell'assenza del titolare) e successivamente avrei dovuto ricambiare la nomina per la terza volta! Cosa che non ho fatto, perché alle assurdità si risponde ' con la disubbidienza.

E infine arriviamo alla Nota del 22 Ottobre!

Mi chiedo: dove sta scritto che, dopo il 31 luglio, io possa nominare qualcuno fuori dalla graduatorie di istituto? E se un aspirante, scavalcato da uno non inserito in graduatoria, mi fa ricorso? E poi di grazia: perché si prevede che i precari possano fare domanda di inserimenti 'FINO A 20 SCUOLE' se poi possono essere assunti da TUTTE le Scuole della provincia? Kafka rispetto al MIUR è di una linearità disarmante!

Almeno si potrebbe attuare quello che inutilmente ho cercato di fare l'anno scorso, quando avevo lanciato su un sito la proposta per niente sconvolgente di NON aggiornare le graduatorie di istituto annualmente. Ho ricevuto molte adesioni ' ma non è cambiato niente. Si tratta in sostanza di applicare alla lettera il testo del Regolamento. Cosa dice testualmente il Regolamento delle supplenze, vale a dire il D.M. 201/2000? Se lo si legge con attenzione si scopre che dopo aver detto all'art. 5 comma 5 che le 'graduatorie di II e III fascia hanno validità triennale' , al comma 9 recita testualmente: ' Durante il periodo di validità delle graduatorie, per ogni anno scolastico successivo al primo, ciascuna Scuola PUO' (maiusc. mia) acquisire ulteriori domande di supplenze da parte di aspiranti '..' Ciò vuol dire che la Scuola PUO' , non deve, acquisire nuove domande di supplenze. Occorrerebbe dichiarare in anticipo che la propria scuola, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 25/05/2000 'ha deciso di non acquisire ulteriori domande di supplenze'. Così almeno ci salveremmo dalla necessità di attendere le graduatorie definitive di istituto ogni anno.

Non è una grande conquista, ma almeno eviteremmo l'assurdo delle nomine 'fino all'avente titolo'

Ma ha davvero un senso questo meccanismo perverso che si ripropone ogni anno con modifiche fra l'altro fra un anno e l'altro delle disposizioni?. Perfino la CGIL aveva chiesto la triennalità delle graduatorie!

Ma questo Ministero che vuole, a parole, mettere la semplificazione nelle nomine, perché non si decide a cambiare il Regolamento del 2000? Chi glielo impedisce? Vuole convincerci tutti che è ora di eliminare le graduatorie? Io mi sono quasi convinto, a questo punto! Se le OOSS non si muovono, lo sbocco non può che essere questo.

Prof. pasquale D'Avolio

D.S. Istituto comprensivo di Arta-Paularo

* Il dott. Cosentino non è lo stesso funzionario della Direzione Classica degli anni 80/90, promosso Direttore Generale, poi responsabile della Sperimentazione e aggiornamento con Berlinguer e De Mauro e ora Direttore generale al personale? Dalla Falcucci alla Moratti!


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