ScuolaOggi - Il DECRETO RESISTE, MA IL COMMENTO CAMBIA
DECRETO RESISTE, MA IL COMMENTO CAMBIA Prima c'era il commento incorporato alla bozza o "schema" di decreto legislativo. Ora che il decreto legislativo sulla scuola primaria è stato defin...
DECRETO RESISTE, MA IL COMMENTO CAMBIA
Prima c'era il commento incorporato alla bozza o "schema" di decreto legislativo. Ora che il decreto legislativo sulla scuola primaria è stato definitivamente approvato, il 23 gennaio, nel sito del MIUR è apparso l'aggiornamento, quasi in tempo reale. Ecco le "note di commento" al testo del decreto, rivedute e corrette, onde renderne chiara l'interpretazione autentica ai più, anche ai più ostinati e malevoli lettori.
Sulla storia di questo decreto si potrebbe scrivere una tesi di laurea in filologia, considerate le continue e più o meno impercettibili e/o sostanziali variazioni apportate al testo dal maggio dello scorso anno ad oggi. Ma forse è più interessante soffermare lo sguardo e l'attenzione su alcune di esse, in particolare per quanto riguarda la scuola primaria. Art. 4. (Articolazione del ciclo e periodi). Al comma 6 vengono recuperati gli istituti comprensivi, che nelle stesure precedenti e nello stesso testo della legge n.53/2003 erano stati completamente ignorati, come se non esistessero proprio e fossero una realtà puramente virtuale, oltre che residuale e per nulla significativa. Adesso c'è in qualche modo un ricordo alla memoria: si prevede almeno la possibilità di aggregazione delle scuole del primo ciclo. Insomma, la possibilità di esistere. Scusate se è poco. Art. 7 (Attività educative e didattiche). Al comma 1 si ricomprendono nell'orario annuale delle lezioni oltre alle 27 ore settimanali obbligatorie anche le altre 3 ore facoltative del successivo comma 2. Il commento sottolinea che, in questo modo, si intende evidenziare "la circostanza che gli orari di insegnamento e di apprendimento vanno intesi in senso unitario" (sic) e che le diverse attività educative hanno pari dignità, anche se alcune di queste sono obbligatorie ed altre facoltative (ancora sic). Quel che conta è la "personalizzazione" dei piani di studio, naturalmente. Altra grande "innovazione": al comma 2 si precisa che "gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno scelto l'opzione". Ci mancava pure che una volta scelte le attività opzionali ci fosse poi la "libertà" di non frequentarle& Modifica più sostanziale: al comma 4 il tempo mensa viene riconosciuto come "assistenza educativa da parte del personale docente", con buona pace dell'Anci e delle sue preoccupazioni. Non solo, oltre alla mensa viene anche riconosciuto il tempo post mensa, vale a dire "le attività ludico-ricreative del dopo mensa nei rientri pomeridiani". Il tutto fino ad un tempo massimo di 10 ore a settimana "analogamente a quanto già avviene". C'è pero un vincolo: "il limite del numero dei posti di cui all'art.15" che non deve essere superato. Quindi: queste attività possono essere garantite solo a condizione che non si superi, per il prossimo anno scolastico e in via di prima applicazione, il numero dei posti in organico nel 2003-2004. Per gli anni successivi si vedrà, poiché si rinvia tutto alla "consistenza dell'organico complessivo" che sarà determinata con decreto del MIUR di concerto con il Ministro dell'Economia (vedi, appunto, l'art.15, new entry di importanza decisiva&). Ancora, sempre al comma 4: la possibilità di ricorrere a contratti di prestazione d'opera con esperti esterni (quindi a pagamento) che nel commento precedente veniva indicata come la "vera" novità introdotta, adesso viene opportunamente ridimensionata e declassata a semplice "altra" novità. E veniamo a un punto cruciale: la figura del tutor, sulla quale continuano a permanere dubbi, perplessità, elementi di forte ambiguità e interpretazioni diverse a seconda dei luoghi e dei tempi. Il commento precedente parlava della funzione tutoriale, che rappresenta "uno dei perni dell'innovazione educativa e didattica", come di una funzione affidata "ad un docente" (al singolare) espressamente formato. Ora si dice: affidata "a docenti" (uso del plurale) espressamente formati, quasi a sfumare la peculiarità di questa funzione e/o figura docente, il suo ruolo "differente" rispetto agli altri docenti. Al comma 7, si precisa che il dirigente scolastico assegna i docenti alle classi sulla base dei criteri generali definiti non solo dal Collegio docenti ma anche del Consiglio di circolo o istituto (quasi un ritorno ai decreti delegati del 1974). Il comma 9, interamente aggiunto, precisa infine che nella programmazione dell'orario settimanale occorre organizzare le diverse attività educative in maniera equilibrata, evitando rigide ripartizioni di tempi tra attività obbligatorie e attività facoltative nell'arco della giornata. In attesa di avere "indicazioni e istruzioni" sulle attività facoltative, la loro natura e consistenza, come prevedeva la Circolare sulle iscrizioni, viene per il momento da pensare che, essendo appunto attività opzionali e facoltative per gli alunni, sarà difficile prevederne la collocazione in orario antimeridiano& Un insieme di modifiche e integrazioni evidentemente non ritenute abbastanza chiare ed esaustive, se si è avvertita l'esigenza di un ulteriore commento, aggiornato, al testo del decreto approvato. Speriamo che sia l'ultimo, anche se ci sembra che il dibattito interpretativo sia tutt'altro che concluso. Prendiamo, ad esempio, la figura del tutor. Chi svolgerà di fatto le funzioni di tutor? E su quali alunni effettuerà le 18 ore di attività di insegnamento? Su gruppi di alunni di classi diverse (come continua a sostenere il prof. Bertagna) o su un gruppo classe solo? (Finalmente anche Tuttoscuola è sfiorata dal dubbio, rileggendo le Indicazioni ai Piani di studio, ora allegate al decreto&). E sulla base di quale specifica formazione e quando? E quale base giuridica ha una simile figura, che introduce sostanziali modifiche (orario, funzioni, carico di lavoro, ecc.) nel profilo professionale e contrattuale del personale docente? Per non dire poi della discussione, etimologica ed epistemologica, sul significato di "tempo pieno" (modello educativo unitario o tempo scuola di 40 ore?). Insomma, ci sarà ancora molto da discutere, perché a quanto pare (e nonostante i reiterati tentativi di addebitare ai critici interpretazioni erronee e/o menzogne), al MIUR e dintorni la chiarezza non è una virtù. Dedalus