ScuolaOggi: Circolare sulle iscrizioni: l'insostenibile leggerezza dell'essere
sta alle scuole proporre i modelli organizzativi che intendono attuare. Nell’ambito, ovviamente, di quelli previsti dalla normativa. Ma con la facoltà - da parte del consiglio di istituto - di poter individuare tra le opzioni possibili quelle che la scuola ritiene più funzionali rispetto alla propria storia, alla propria esperienza didattica ed al proprio Piano dell’offerta formativa
di Gianni Gandola e Federico Niccoli |
Strano modo di procedere quello del Miur. Come già è stato fatto notare da più parti (vedi ad es. il documento del Cidi, ecc.) è del tutto irrispettoso, sul piano formale, delle procedure previste dal nostro sistema legislativo.
Cerchiamo di fare il punto della situazione rispetto allo stato attuale della normativa relativa alla scuola primaria (e non solo). Allo stato attuale dell’arte esistono – e sono quindi in vigore – due leggi, la L. 133/08 e la L.169/08. Tutto il resto, per così dire, è ancora “incompiuto”.
Ma ad oggi il Ministero ha già adottato alcuni provvedimenti attuativi degli art. 64 L. n. 133/08 e della L. n. 169/08, vale a dire:
la C.M. n. 5 del 16.01.2009 sulla valutazione del comportamento
la C.M. n. 4 del 15.01.2009 sulle iscrizioni.
Il problema è che questi atti attuativi, sono stati adottati nonostante manchino - a tutt’oggi - i regolamenti ai quali le circolari fanno riferimento, i pareri sui regolamenti e, soprattutto la formale adozione del piano programmatico che, ex art. 64 L. 133/08, è il presupposto necessario dei regolamenti. Già sul piano programmatico infatti sorge qualche dubbio di legittimità.
Infatti il piano programmatico è un atto presupposto dei regolamenti attuativi dell’art. 64 e deve però essere formalmente adottato dopo l’acquisizione dei pareri della Conferenza Unificata e delle Commissioni Parlamentari; il Ministero ha acquisito detti pareri sulla base di uno “schema” che ovviamente non poteva essere il piano; dopo tali pareri il piano, che è il documento base di tutti i regolamenti, doveva essere adottato formalmente, si suppone con D. I. di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Non risulta però che acquisiti i pareri sopraindicati, il Ministro abbia adottato con un provvedimento formale il piano.
Dopo di che sono circolate diverse “bozze” di Regolamenti, mai formalmente approvate in versione definitiva.
A questo punto è chiaro che la C.M. n. 4 del 16 gennaio 2009, quella che detta istruzioni e “indicazioni” sulle iscrizioni ai vari modelli organizzativi, è
una circolare applicativa di regolamenti inesistenti.
Il primo a sapere che la Circolare in questione, sul piano formale, è viziata da illegittimità, non può essere che il direttore generale Mario Dutto, del quale conosciamo (appunto) il rigore e la sensibilità (non è un caso, infatti che i modelli di iscrizione allegati sono proposti “a titolo indicativo”…).
Ribadiamo: la C.M. è applicativa di regolamenti che allo stato non esistono perché devono ancora essere pronunciati i prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato; peraltro, come si è prima rilevato, manca anche l’adozione formale del piano programmatico.
Per queste ragioni la C.M. può considerarsi illegittima perché priva dei necessari presupposti (piano programmatico formalmente adottato, i pareri previsti dall’art. 64 ed i regolamenti), ma soprattutto non può avere alcuna efficacia vincolante soprattutto per quanto concerne la domanda che è un atto dei genitori e degli studenti che sono vincolati dalle norme vigenti e non da quelli ancora in fieri. L’Amministrazione, quindi, può soltanto stabilire con efficacia vincolante i tempi per la presentazione della domanda di iscrizione, ma non può imporre modelli didattici e condizioni che nella normativa attualmente vigente non esistono
La C.M. prevede specifici modelli didattici (riduzione del tempo scuola, abolizione delle compresenze, ecc.) che costituiscono una illegittima invasione del potere esecutivo nella sfera della didattica che deve essere demandata agli organi della scuola., secondo quanto prevedono le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche (regolamento, Dpr n.275/1999).
A queste considerazioni si aggiunge il fatto che i dirigenti scolastici non sono più, come un tempo, i terminali (presìdi periferici) dell’amministrazione centrale, meri esecutori di norme e direttive calate dall’alto. L’autonomia conferisce alle scuole alcune competenze esclusive, fra cui le modalità di organizzazione dei docenti.
Per questo abbiamo sostenuto che sta alle scuole proporre i modelli organizzativi che intendono attuare. Nell’ambito, ovviamente, di quelli previsti dalla normativa. Ma con la facoltà - da parte del consiglio di istituto - di poter individuare tra le opzioni possibili quelle che la scuola ritiene più funzionali rispetto alla propria storia, alla propria esperienza didattica ed al proprio Piano dell’offerta formativa. Appunto.
E’ assolutamente corretto e doveroso informare i genitori sui modelli previsti e sulle “opzioni” previste dalla normativa (di quella vigente ed anche di quella “in fieri”, fornendo elementi obiettivi di conoscenza di quanto sta avvenendo, sul piano giuridico e amministrativo). Ma è altrettanto legittimo precisare anche
quali sono i modelli che la scuola - ripetiamo, nell’ambito delle opzioni possibili, ma soprattutto nell’ambito del proprio Piano dell’offerta formativa - intende attuare.
(In questo senso, anche i modelli prestampati per le iscrizioni debbono, a nostro avviso, essere
coerenti
con le deliberazioni degli organi collegiali in proposito e riflettere le opzioni orarie e organizzative previste dal POF).
Per questo abbiamo sostenuto che non è il caso, in questo contesto politico e normativo, di essere più realisti del re. Non ci sembra proprio opportuno.
Gianni Gandola e Federico Niccoli |