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ScuolaOggi-ANCHE PER LA RELIGIONE SI TORNA INDIETRO?

ANCHE PER LA RELIGIONE SI TORNA INDIETRO? 1- Nel primo decreto attuativo della legge Moratti (D.Lvo n. 59 del 19/02/2004) come è noto, l'orario delle attività scolastiche è articolato ...

14/06/2004
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ScuolaOggi

ANCHE PER LA RELIGIONE SI TORNA INDIETRO?
1- Nel primo decreto attuativo della legge Moratti (D.Lvo n. 59 del 19/02/2004) come è noto, l'orario delle attività scolastiche è articolato in tre parti, l'orario delle attività educative o delle lezioni (non opzionali e facoltative), l'orario per le attività educative e didattiche opzionali e facoltative e l'orario per la mensa.
L'orario delle attività educative o delle lezioni (non opzionali e facoltative) comprende anche, per espressa indicazione delle disposizioni del decreto, la quota attribuita alle regioni, quelle delle istituzioni scolastiche e le ore (o ora per la scuola media di I grado) per l'insegnamento della religione cattolica; per la scuola media di I grado il decreto all'art. 11 stabilisce inoltre che "ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10".
L'insegnamento della religione cattolica non è, quindi, compreso nella parte dell'orario per le attività didattiche ed educative; quindi non solo non sarebbe più un insegnamento "facoltativo" così come aveva stabilito la Corte Costituzionale, ma, per la scuola media di I grado concorrerebbe a formare la quota-orario minima per la validità dell'anno scolastico; la scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica potrebbe addirittura incidere sulla validità dell'anno scolastico. Nemmeno il Concordato del 1929 arrivava a tanto!
2- Nel Concordato del 1929 all'art. 36 era previsto che l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali non solo era obbligatorio, ma era posto a "fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica"; la religione cattolica era difatti la religione di Stato e quindi lo Stato assumeva la dottrina cattolica a fondamento dell'istruzione; l'insegnamento della religione cattolica era quindi obbligatorio, anche se era consentito chiederne l'esonero.
Tali principi coerenti con l'idea di Stato etico del regime fascista, contrastavano invece con i principi di laicità e di pluralismo culturale che caratterizzano lo Stato delineato nella nostra Costituzione e che escludono ogni forma di religione di Stato; pur tuttavia, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, si è dovuto attendere circa quaranta anni per ottenere un parziale adeguamento dell'ordinamento scolastico ai principi di laicità e pluralismo culturale della Costituzione.
Con l'Accordo di revisione del Concordato, recepito con L. n. 121 del 25/03/1985 all'art. 9, comma 2 è stato previsto: "La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado".
"Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa del genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dare luogo ad alcuna forma di discriminazione".
Con il Protocollo addizionale si è inoltre stabilito che l'insegnamento della religione cattolica "è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con essa, dall'autorità scolastica".
Quindi, pur non essendo la religione cattolica una religione di Stato, pur tuttavia lo Stato italiano non solo si impegnava ad assicurare nelle scuole statali l'insegnamento della religione cattolica, ma tale insegnamento deve essere affidato ad insegnanti, riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e nomina d'intesa con essa.
Tale insegnamento non solo non è più posto a "fondamento e coordinamento" dell'istruzione scolastica statale, ma non è nemmeno obbligatorio; deve essere esplicitamente richiesto in piena libertà e senza alcuna forma di discriminazione.
Lo Stato deve quindi assicurarlo, ma gli studenti all'atto dell'iscrizione hanno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di tale insegnamento.
Si tratta ovviamente di una scelta di compromesso che mantiene nella scuola statale un insegnamento confessionale (e come tale contrastante con la finalità stessa dell'insegnamento per sua natura libero ed "appaltato" di fatto all'autorità ecclesiastica; peraltro i ministri Falcucci prima e Galloni dopo, ovviamente su pressioni delle autorità ecclesiastiche, tentarono con le disposizioni applicative di limitare il carattere "facoltativo" di tale insegnamento e ricondurlo, almeno, nell'ambito della "opzionalità"; con le circolari del maggio 1986 infatti gli studenti (o genitori) erano tenuti a scegliere o l'insegnamento della religione cattolica o un'attività alternativa.
Si reintroduceva cioè una forma analoga a quella dell'esonero nel senso che l'insegnamento della religione si considerava un insegnamento che concorreva a formare l'orario scolastico obbligatorio per tutti con la possibilità per coloro che sceglievano di non avvalersene di frequentare un'attività alternativa.
Dopo un lungo contenzioso, promosso dal Comitato Scuola e Costituzione, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 203 del 11-19 aprile 1989 (confermata con sentenza n. 13/91), ha anzitutto precisato che dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione emerge "il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineato dalla Corte Costituzionale della Repubblica"; quindi, ha affermato ancora la Corte, l'insegnamento di una religione positiva può suscitare "problemi di coscienza personale e di educazione familiare, per evitare i quali lo Stato laico chiede agli interessati un atto di libera scelta".
Di conseguenza, ha concluso la Corte, "lo Stato è obbligato, in forza dell'Accordo con la Santa Sede, ad assicurare l'insegnamento di religione cattolica. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo".
L'insegnamento della religione cattolica può essere legittimo nel nostro ordinamento soltanto se è un insegnamento "facoltativo", un insegnamento cioè che si deve scegliere liberamente in aggiunta agli insegnamenti obbligatori.
La collocazione dell'insegnamento della religione cattolica per effetto del D.Lvo n. 59/04 nella parte dell'orario delle attività o lezioni obbligatorie anzichè in quello delle attività educative e didattiche facoltative ed opzionali appare pertanto un ritorno al passato, in palese violazione però delle stesse norme concordatarie, così come autorevolmente interpretate dalla Corte Costituzionale, e dei principi costituzionali richiamati dalla Corte nelle citate sentenze.
Difatti se l'insegnamento è obbligatorio per lo Stato, ma facoltativo per gli alunni, deve essere collocato nella parte delle attività educative e didattiche facoltative ed opzionali che le scuole devono organizzare, ma che gli studenti hanno il diritto di scegliere.
Peraltro, come ha affermato la Corte, l'insegnamento della religione cattolica non è nemmeno "opzionale" che presuppone una scelta tra diversi insegnamenti; gli studenti invece hanno il diritto di scegliere tale insegnamento o di non scegliere alcuna alternativa; quindi l'insegnamento della religione cattolica deve essere assolutamente "facoltativo".
Peraltro si deve considerare che, come si è già prima rilevato, nella scuola media di I grado l'anno scolastico è valido se si frequenta almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato; l'ora dell'insegnamento della religione cattolica per effetto del decreto n. 59/04 concorre a determinare la quota oraria minima di frequenza; la scelta di non avvalersi di tale insegnamento riduce di conseguenza per coloro che non si avvalgono di tale insegnamento la quota di assenze compatibili per la validità dell'anno scolastico; le ore di religione cattolica per coloro che scelgono di non avvalersi di tale insegnamento diventano assenze, sia pure giustificate.
Quale è il senso di queste scelte? Si è voluto tornare all'insegnamento della religione cattolica obbligatoria sia pure con possibilità di esonero, come nel Concordato fascista?
Nella società multietnica di oggi la laicità dello Stato e della scuola statale è un valore assoluto e deve essere difeso con fermezza e coerenza.
Purtroppo però a tutt'oggi si deve prendere atto che soltanto il Comitato "Per la scuola della Repubblica" ha fatto seguire alle critiche la conseguente e concreta protesta, impugnando davanti al TAR del Lazio il decreto della Moratti, anche per la parte relativa all'insegnamento della religione cattolica.
Il TAR ha due possibilità: o dichiarerà il decreto coerente con i principi affermati dalla Corte Costituzionale; in tal caso, a parte la tendenziosa terminologia, l'insegnamento della religione cattolica dovrà essere considerato ad ogni effetto facoltativo; in caso contrario dovrà rimettere la questione alla Corte Costituzionale.
In ogni caso è però necessario vigilare ed evitare soluzione accomodanti che possono però mettere in discussione i principi fondanti del nostro ordinamento.

Corrado Mauceri


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