Scuola Oggi - ma gli articoli della Costituzione?
ma gli articoli della Costituzione? Molte sono le iniziative legali che sono state avviate unitariamente, da CGIL, CISL ed UIL Scuola, avverso la cd. controriforma Moratti. Ma andiamo p...
ma gli articoli della Costituzione?
Molte sono le iniziative legali che sono state avviate unitariamente, da CGIL, CISL ed UIL Scuola, avverso la cd. controriforma Moratti.
Ma andiamo per ordine.
La Costituzione Italiana attribuisce la funzione legislativa al Parlamento, disciplinando in modo tassativo le eccezioni per le quali detta funzione può essere attribuita al Governo. L'art. 76, infatti, testualmente recita "L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
Come è noto, con la L. n. 53 del 2003, il Parlamento ha conferito, ai sensi del citato art. 76 della Costituzione, delega al Governo di adottare successivi decreti per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, indicando i principi ed i criteri direttivi da seguire per l'adozione da parte del Governo dei successivi Decreti Legislativi. Il Governo, quindi, nei tempi indicati dalla legge delega, per "oggetti definiti" e solo attenendosi ai principi da essa enunciati, avrebbe dovuto adottare i Decreti legislativi per dare avvio in tema di istruzione, alle riforme previste dalla legge e solo, successivamente, il Ministero avrebbe potuto adottare circolari al fine di dettare le istruzioni conseguenti alle modifiche introdotte.
In data 13.01.2004, invece, ancor prima, quindi, che il Decreto Legislativo relativo al primo ciclo di istruzione avesse compiuto il proprio iter procedurale, e fosse divenuto atto avente forza di legge, il Miur con la C.M. n. 2 ha dettato, per il prossimo anno scolastico, le istruzioni per l'iscrizione delle bambine e dei bambini alla scuola dell'infanzia ed alle classi di ogni ordine e grado.
Cgil, Cisl e Uil Scuola hanno proposto ricorso al Tar Lazio censurando l'operato dell'Amministrazione e chiedendo l'annullamento della emanata circolare in quanto illegittima. Il Miur, infatti, avrebbe dovuto dettare istruzioni per l'iscrizione all'a.s. 2004/05 sulla base della normativa vigente, anziché, disciplinare con la circolare n. 2 aspetti della riforma del primo ciclo di istruzione come se già fosse entrato in vigore il decreto legislativo.
In data 3.03.2004 è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto Legislativo n. 59 relativo al primo ciclo di istruzione e pochi giorni dopo, il 5.03.2004, il Miur ha adottato la CM n. 29 con la quale, sulla base del predetto decreto legislativo, ha comunicato alle Direzioni Scolastiche Regionali le novità del decreto.
Il Decreto Legislativo, subito dalla prima lettura, appare illegittimo, stante la assoluta disinvoltura con cui il Governo ha esorbitato i limiti imposti dalla legge di delega e dai principi costituzionali, non attenendosi ai criteri ed ai principi dettati dalla legge di delegazione; difatti, il Governo in palese violazione dell'art. 76 Cost. ha disciplinato materie per le quali non era stata conferita alcuna delega ed è intervenuto su di aspetti dell'attività didattica riservati, dall'art. 117 III comma della Costituzione, all'autonomia scolastica.
Come è noto, infatti, L'art. 21 della L. 59 del 1997 attribuisce personalità giuridica ed autonomia alle singole istituzioni scolastiche. Ai sensi della predetta normativa è stato, quindi, adottato il DPR N. 275/99, cd. Regolamento sull'autonomia che ha dettato, con decorrenza dal 1.09.2000 la disciplina generale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, individuando le funzioni ad esse trasferite e, provvedendo alla ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.
Successivamente, al principio dell'autonomia scolastica è stato riconosciuto valore costituzionale: come è noto, infatti, la L. Cost. 3 del 2001 ha modificato il titolo V della Costituzione introducendo modifiche sostanziali alla norma costituzionale contenuta nell'art. 117 ed, in particolare, affermando al secondo comma che "Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:[..] istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale"
Ma vediamo per sommi capi gli aspetti più salienti delle illegittimità contenute nel decreto.
Scuola dell'Infanzia
'#61607; Il decreto quantifica l'orario annuale delle attività educative che vanno "da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie"; la legge di delega non aveva previsto alcuna delega al Governo in materia di orario didattico; il Governo non aveva, quindi, il potere di modificare l'orario attualmente in vigore.
'#61607; Il decreto legislativo, in assenza di delega, prevede all'art. 3 comma 3 che la scuola "cura la documentazione relativa al processo educativo anche con la collaborazione delle famiglie".
Primo Ciclo di Istruzione
'#61607; Il decreto legislativo, disciplina le attività didattiche ed educative e stabilisce un orario obbligatorio un orario facoltativo oltre al tempo da dedicare alla mensa La legge delega, però, non aveva dato disposizioni al Governo di intervenire in materia.
'#61607; Il Decreto legislativo introduce la figura del Tutor, seppur in modo non esplicito, configurando, infatti, una figura professionale docente, diversa dalle altre perché in possesso di specifica formazione ed attribuendo ad essa tutta una serie di attività che dovrebbero essere proprie di tutti i docenti; in tal modo, però, il Governo non solo ha violato i limiti della delega ex art. 76 Cost, ma ha interferito sull'organizzazione didattica che, per effetto dell'art. 117 Cost., è riservata all'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Scuola secondaria di I grado
'#61607; Il Decreto Legislativo, anche con riferimento alla scuola secondaria di I grado, in palese violazione dell'art. 76 Cost., disciplina l'orario; per le attività didattiche, nonchè per attività ed insegnamenti opzionali e facoltativi.
'#61607; Il Decreto legislativo introduce la figura del tutor, mentre la legge delega nulla disponeva in tal senso violando, nuovamente, gli artt. 76 e 117 III comma della Costituzione, così come per la scuola primaria.
'#61607; Con riferimento alle cd. Indicazioni Nazionali allegate al Decreto, basti osservare come la stessa legge delega all'art. 7 avesse l'adozione di uno o più regolamenti da adottare a norma dell'art. 117, comma 6, della Costituzione e dell'art. 17, comma 2, della legge 23/08/1988, n. 400, sentite le Commissioni Parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per la individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline. Tali regolamenti non solo non sono stati emanati, ma il Governo, ha ritenuto di poter allegare al decreto legislativo le "Indicazioni" concernenti "l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo", violando sia l'art. 76 della Costituzione che il principio di autonomia contenuto nell'art. 117 III comma della Costituzione.
Cgil, Cisl e Uil Scuola, stante la palese illegittimità delle norme contenute nel Decreto, hanno proposto, nuovamente, ricorso al Tar Lazio chiedendo che i giudici amministrativi non solo annullino la CM n. 29, ma rimettano all'esame della Corte Costituzionale quella parte del Decreto Legislativo che risulta essere in palese contrasto sia con l'art. 76 della Costituzione - disciplinando materie per le quali la L. 53 non ha previsto alcuna delega - sia con i principi dell'autonomia scolastica che con la riforma del titolo V, hanno trovato espressa garanzia nell'art 117 III comma della Costituzione.
L'iter necessariamente complesso seguito dai Sindacati è dovuto alla natura delle norme in questione; il Decreto Legislativo n. 59 è un atto avente forza di legge, che, non può essere impugnato direttamente (in via principale), ma soltanto per mezzo degli atti applicativi (in via incidentale); nel caso specifico, quindi, è stata impugnata la CM n. 29, atto amministrativo, e ne è stato chiesto l'annullamento previa dichiarazione di illegittimità costituzionale del Decreto Legislativo n. 59 per violazione degli artt. 76 e 117 della Costituzione.
Infine, con riferimento al Decreto Legislativo 59/04, CGIL CISL e UIL Scuola hanno notificato, in data 2.04.2004 formale diffida al Ministro affinché, tenuto conto delle disposizioni del Decreto Legislativo, avvii, come previsto dall'art. 43 CCNL la contrattazione nazionale per tutte quelle materie che il decreto tocca unilateralmente e che, invero, attengono alle prerogative della contrattazione andando a modificare aspetti del rapporto di lavoro già disciplinati dalle parti, come il CCNL sulla mobilità 2004/05 nonché altri aspetti di natura contrattuale trattati dal decreto.
Ma vi è di più: il Miur in data 31.03.2004 ha adottato la CM n. 38 con la quale sono state dettate istruzioni per l'adozione dei libri di testo per l'a.s. 2004/05, sulla base delle cd. Indicazioni Nazionali allegate al Decreto Legislativo. Avverso detta CM è probabile che i Sindacati depositino motivi aggiunti al ricorso precedente, dal momento che anche con questa CM è illegittima per illegittimità derivata da quelle disposizioni del decreto già impugnate.
La vertenza legale dei Sindacati è, quindi, lunga e di non facile e pronta soluzione dovendo investire più ordini di giustizia, quel che rileva è però indubbio: a fronte di norme costituzionali inequivocabili, il Miur ha tentato con più colpi di scardinare il sistema istruzione violando in più occasioni norme della Costituzione.
Isetta Barsanti Mauceri