Scuola, la Corte costituzionale boccia l'obbligo accorpamenti sotto mille allievi: illegittimi
Accolti parzialmente i ricorsi delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia e Basilicata
La Corte costituzionale ha bocciato, con la sentenza 147 del 2012 (presidente Alfonso Quaranta, giudice redattore Sergio Mattarella), una parte della manovra estiva del 2011 varata dal Governo Berlusconi alla vigilia della crisi dello spread. Accogliendo parzialmente i ricorsi, che la Corte ha deciso di trattare unitariamente, delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia e Basilicata, i giudici delle leggi hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del decreto legge 98 del 2011, poi legge 111/2011, nella parte che fissava l'obbligo di accorpamento in istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, elementari e medie che per acquisire l'autonomia «devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche».