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Sanzionate le supplenze over 36

I dirigenti inadempienti pagheranno di tasca loro

10/03/2015
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ItaliaOggi

CArlo Forte

Colpo di spugna sulla reiterazione dei contratti a termine. Dal 1° settembre 2016, una volta cumulati 36 mesi di servizio, con contratti di supplenza sui posti vacanti e disponibili, i docenti e i non docenti precari perderanno il diritto di concorrere nelle graduatorie per ottenere le supplenze.

Va detto subito, però che ciò vale solo per le supplenze sui posti vacanti e disponibili e non per le sostituzioni dei titolari assenti o esonerati. L'ipotesi figura nell'articolato della Buona Scuola.

Secondo quanto risulta a Italia Oggi, a decorrere dal 1° settembre 2016, la durata dei contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed Ata, per la copertura di posti vacanti e disponibili nelle istituzioni scolastiche ed educative statali non potrà essere superiore a 36 mesi, anche non continuativi.

Per osservare il divieto, il dirigente scolastico, sulla base di apposita autocertificazione del docente individuato come aventi titolo, attestante il periodo di servizio prestato, sarà tenuto a scorrere la graduatoria. E se non lo farà ne risponderà personalmente con il proprio patrimonio. La misura servirà ad impedire l'abuso dei contratti a termine nella scuola. Che ormai costituisce una vera e propria fattispecie, essendo stata delineata dettagliatamente nei suoi contorni dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

La soluzione ipotizzata dall'esecutivo sembrerebbe a prova dei inganno. In primo luogo, prevedendo l'obbligo della previa presentazione di un'autocertificazione da parte dell'aspirante alla supplenza, si scarica sul medesimo l'onore (e la responsabilità) del controllo del raggiungimento del limite dei 36 mesi. Il tutto esponendo l'aspirante supplente al rischio di incorrere in una sanzione pesantissima nel caso volesse fare il furbo. Le false dichiarazioni volte ad ottenere vantaggi economici dalla pubblica amministrazione, infatti, integrano il reato di truffa aggravata. Reato punito dal codice penale con la reclusione da uno a 5 anni, più le aggravanti. Proprio perché la truffa sarebbe ai danni dello stato. E qualora il dirigente scolastico non se la sentisse di escludere il docente avente titolo, procedendo allo scorrimento della graduatoria, il preside andrebbe incontro al rischio di rifondere i danni alla scuola direttamente di tasca propria.Questa sanzione, peraltro, nelle intenzioni del governo, dovrebbe applicarsi solo alla fase delle supplenze disposte dai dirigenti scolastici. Ma non è pensata per fare un favore ai dirigenti degli uffici scolastici. Dal 2016, infatti, se le intenzioni del governo saranno tradotte in provvedimenti, dovrebbe definitivamente cessare l'istituto delle supplenze da conferire nella cosiddetta fase provinciale. In buona sostanza, dunque, l'esito del piano straordinario di assunzioni, che dovrebbe andare in porto a breve, dovrebbe essere quello di mettere una pietra sopra al vecchio sistema delle assunzioni a tempo determinato. Che dovrebbero essere effettuate solo in via meramente residuale. E cioè per esigenze meramente temporanee. Fermo restando che anche le supplenze brevi dovrebbero andare in soffitta. Perché, sempre secondo risulta a ItaliaOggi, i provvedimenti che saranno proposti dal governo al parlamento, dovrebbero contenere il divieto di conferire supplenze inferiori a 11 giorni in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Ciò diventerà possibile dopo il varo dell'organico dell'autonomia. Che comporterà un aumento delle dotazioni delle singole istituzioni scolastiche. Aumento che consentirà di provvedere alle sostituzioni senza assumere il supplente. E ciò non comporterà la reintroduzione delle cosiddette ore a disposizione. Le supplenze, infatti, non saranno effettuate dai docenti curriculari, ma da un gruppo di docenti aggiuntivi la cui dotazione organica, il cosiddetto organico potenziato, sarà gestita all'interno di reti di scuole.


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