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Roadmap della riforma. Alternanza scuola-lavoro

Non si tratta di una prerogativa sostanziale degli istituti tecnici e professionali, visto il peso non indifferente delle ore riservate all’alternanza nei licei.

19/07/2015
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Tuttoscuola

L’alternanza scuola-lavoro ha rappresentato finora un aspetto minore dell’ordinamento scolastico ed è spesso misconosciuta a tanti, in parte a volte anche all’interno dell’istruzione secondaria superiore in cui opera.

Per cercare di capire la portata di questa innovazione metodologica introdotta normativamente un decennio fa e ora rilanciata dalla legge 107/2015, è opportuno ripercorrerne brevemente la storia.

In Italia l’alternanza scuola-lavoro, dopo una fase sperimentale circoscritta a pochi territori, viene introdotta come modalità di realizzazione dei percorsi del secondo ciclo e non come sistema a sé stante (art. 4 legge delega n.53/03).

Successivamente, con il Decreto Legislativo applicativo n. 77 del 15 aprile del 2005, viene disciplinata quale metodologia didattica per consentire agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di realizzare gli studi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di lavoro. 

La finalità prevista è quella di motivare i ragazzi e di orientarli per far acquisire loro competenze spendibili nel mondo del lavoro. Per questo l'alternanza si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni delle imprese del territorio e le esigenze formative degli studenti.

Il nuovo ordinamento degli istituti tecnici, professionali e dei licei richiama l'attenzione dei docenti e dei dirigenti scolastici sull'alternanza scuola lavoro: stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio ( D.P.R. 15 marzo 2010, n.88).

I percorsi si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate sulla didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; sull’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; sul lavoro cooperativo per progetti; sulla personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo; sulla gestione di processi in contesti organizzati e sull’alternanza scuola lavoro ( D.P.R. 15 marzo 2010, n.87).

Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio e per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nonché attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio ( D.P.R. 15 marzo 2010, n.89).

L’art. 16 del decreto legge 104/2013 prevede che vi sia formazione obbligatoria dei docenti nei territori con maggior criticità educativa anche con il sostegno alla acquisizione delle competenze dei docenti delle scuole impegnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Tra gli obiettivi che ora la legge 107/2015 ha rimesso alla responsabilità e alle scelte autonome delle istituzioni scolastiche c’è anche quello dell’incremento dell'alternanza scuola-lavoro, con la novità che non si tratta di una prerogativa sostanziale degli istituti tecnici e professionali, visto il peso non indifferente delle ore riservate all’alternanza nei licei.

La legge, inoltre, introduce due strumenti finalizzati a rendere più strutturato il micro-sistema dell’alternanza: il registro nazionale dell’alternanza, costituito presso le Camere di Commercio, Industria e Artigianato (comma 41), e la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro prevista da apposito Regolamento (comma 37). 

Sequenze

Vediamo per punti la sequenza degli adempimenti previsti dalla legge, suddivisi in 11 fasi.

Fase 0 – L’alternanza scuola-lavoro negli ultimi anni è stata oggetto di interventi di potenziamento; in attuazione della legge 128/2013, il Miur nel 2014 ha anche avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2016-18.
Dagli esiti del monitoraggio sull’alternanza scuola-lavoro, realizzato dall’Indire, per conto del MIUR, risulta che, nell’a.s. 2012/13, il 45,6% delle scuole secondarie di secondo grado (3.177 su 6.972) ha utilizzato l’alternanza come metodologia didattica per sviluppare le competenze previste dall’ordinamento degli studi.
Dei 3.177 istituti, il 44,4% sono professionali, il 34,2% tecnici, il 20% licei, 1,5% altri istituti. Essi hanno realizzato 11.600 percorsi, di cui 7.783 (67,1%) negli istituti professionali (di cui 6.043 nelle classi IV e V), 2.556 (22%) negli istituti tecnici, 903 (7,8%) nei licei e 86 (lo 0,7%) in altri istituti, per formare 227.886 studenti, pari all’8,7% della popolazione scolastica della scuola secondaria di secondo grado.
Anche il mondo del lavoro ha dato un contributo: gli studenti in alternanza sono stati ospitati in 77.991 strutture, di cui il 58,2% (45.365) sono imprese.
Il comma 7, lettera o, della legge 107/15 include tra gli obiettivi delle istituzioni autonome l’incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione.

Fase 1 – Il primo momento di potenziamento riguarda l’aumento delle ore annuali di alternanza. Dall’anno scolastico 2015-16 le istituzioni scolastiche del secondo ciclo le prevedono nel Piano triennale o, quanto meno, le attivano in previsione del piano.
L’alternanza si applica a cominciare dalle terze classi e si estende alle classi del quarto e quinto anno per una quantità oraria complessiva diversa a seconda che si tratti di istituti tecnici e professionali oppure di licei. Nel primo caso (tecnici e professionali) le ore complessive sono 400, nell’altro caso (licei) la metà, 200.
Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.
Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali di cui al comma 14 (comma 33).

Fase 2 – La legge 107/15 amplia notevolmente l’area dei settori lavorativi in cui inserire i ragazzi. Il decreto legislativo 77/05 prevedeva che “I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro”.
La legge 107/15 estende ora l’accesso all’alternanza agli ordini professionali, a musei, a settori culturali, artistici e musicali, a enti sportivi. Tale estensione non comporta, però, impiego di risorse finanziarie aggiuntive.
All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: "ivi inclusi quelli del terzo settore", sono inserite le seguenti: "o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI" (comma 34)

Fase 3 – Con l’avvio di questa nuova forma di alternanza, già dal prossimo anno scolastico si procede alla costituzione, presso le Camere di commercio, industria e artigianato, di un apposito registro nazionale per l’alternanza.
A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico.. (comma 41)

Fase 4 – Il registro nazionale dell’alternanza viene articolato in due sezioni, una aperta e consultabile gratuitamente e un’altra speciale contenente elementi identificativi delle imprese. Per ciascuna impresa il registro riporta anche il numero massimo di studenti ammissibili.
Nella sezione speciale, accessibile a determinate condizioni (che dovranno essere precisate), sono riportati elementi relativi all’attività svolta, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ecc. delle imprese coinvolte.  
Il registro consta delle seguenti componenti:
a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;
b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza (comma 41) 

Fase 5 – Il dirigente scolastico, avvalendosi del registro nazionale, può individuare le imprese e gli enti pubblici o privati con cui stipulare convenzioni per i percorsi di alternanza.
Le convenzioni possono essere stipulate anche con musei e luoghi di cultura e di arte.
Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 40).

Fase 6 – Per iniziative di formazione degli studenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro, per il monitoraggio dei percorsi attivati e per l’assistenza tecnica, è prevista la spesa annuale di 100 milioni, a cominciare dal 2016, da ripartire tra le istituzioni scolastiche coinvolte.
Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11 (comma 39)

Fase 7 – L’attività nei luoghi di lavoro può comportare rischi per la sicurezza degli studenti. Per questa ragione sono previsti corsi di formazione per la tutela della salute rivolti agli studenti frequentanti corsi in alternanza. Per l’organizzazione dei corsi le scuole potranno avvalersi dei fondi messi a disposizione dal Miur a cominciare dall’esercizio finanziario 2016
Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (comma 38)

Fase 8 – Al termine dell’anno scolastico il dirigente stende una relazione sulle convenzioni stipulate con le imprese e i soggetti che hanno accolto gli studenti in alternanza.
Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni per percorsi di alternanza, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione (comma 40)

Fase 9 – La legge consente anche di svolgere percorsi di alternanza nei mesi estivi e all’estero. La novità assoluta di queste forme di alternanza merita una particolare attenzione con verifica dei processi avviati e degli esiti ottenuti.
L'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero (comma 35).

Fase 10 – Nel curriculum dello studente, previsto dalle legge, saranno tutti i dati utili all’orientamento e all’accesso al mondo del lavoro, le competenze acquisite e anche le esperienze in alternanza.
Il curriculum dello studente …. raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi, al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola lavoro e, alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico (comma 28)

Fase 11 – Il ministero dell’istruzione, d’intesa con altri ministeri e rappresentanze associative, definisce con proprio decreto la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca … è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.(comma 37).


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