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Repubblica it: Maestri di montagna: il verdetto "Illegittimo il doppio punteggio"

Precari in fibrillazione dopo la sentenza della Corte Costituzionale che annulla le prerogative dei supplenti. La preoccupazione dei sindacati

02/02/2007
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la Repubblica

di Salvo Intravaia

Graduatorie dei precari in fibrillazione. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il cosiddetto 'doppio punteggio di montagna' per i supplenti inseriti nelle graduatorie permanenti. La sentenza è di pochi giorni fa e rischia di creare un rimescolamento delle posizioni nelle liste dei precari utilizzate per l'individuazione del 50 per cento dei neo assunti: l'altra metà degli immessi in ruolo viene reclutata attraverso le graduatorie dei concorsi a cattedre.
Il provvedimento. La sentenza arriva dopo un contenzioso, durato tre anni, portato avanti da centinaia di precari che non ci stavano al cambiamento delle regole del gioco a partita avviata. La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata da tre distinte ordinanze del tribunale amministrativo regionale: due del Tar Sicilia e da una del Tar Molise. Ma di che si tratta? Nel 2004 il governo Berlusconi emana il decreto-legge dal titolo 'Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università' che prevede il raddoppio del punteggio per coloro che prestano servizio come supplenti in scuole di montagna.

La norma fa riferimento ad una legge di cinquant'anni fa (del 1957) che per il servizio prestato nelle pluriclassi (con alunni di più anni) di scuola elementare - poi esteso anche alle sezioni di scuola carceraria e alle scuole situate nelle piccole isole - prevede il raddoppio del punteggio. Punti preziosi perché determinano la posizione nelle cosiddette graduatorie permanenti che aprono la strada alla cattedra fissa. Pochissimi giorni fa, la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale" della tabella che estende il raddoppio del servizio per tutti i supplenti che hanno prestato servizio in scuole situate in comuni al di sopra dei 600 metri di quota.
Le curiosità. Le nuove regole per la valutazione dei servizi avevano valore retroattivo e dunque chi aveva insegnato in scuole di montagna si trovava privilegiato, scavalcando colleghi con un maggiore numero di anni di servizio entrando di ruolo prima. Ma la cosa più curiosa è che nell'elenco dei comuni di montagna (cioè disagiati) allegato alla legge del 1957 si trovano anche scuole "poste a livello del mare". E vista l'assurdità, il ministero, per il calcolo del doppio punteggio assunse l'elenco dei comuni di montagna dell'Uncem (l'Unione nazionale dei comuni di montagna e delle comunità montane). Ma le assurdità rimanevano e rimasero. A quale disagio erano sottoposti i supplenti che venivano incaricati nel proprio paese, posto a 700 metri di quota? E' anche questo il motivo che ha spinto i giudici costituzionali a dichiarare illegittima la norma.
I prossimi passi. "A distanza di quattro anni scolastici, questa sentenza determinerà uno scossone nelle graduatorie di cui, al momento, non è possibile esprimere una puntuale ed articolata valutazione", spiega a caldo la Flc Cgil. Mentre la Cisl Scuola "chiederà un urgente confronto con l'amministrazione per analizzare a fondo la portata della decisione della Consulta e verificare quali adempimenti il ministero intenda mettere in atto per darne piena attuazione". Sono infatti tanti i problemi da affrontare. Le immissioni in ruolo effettuate negli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, col meccanismo del doppio punteggio, sono legittime? E cosa ne sarà delle graduatorie? Dovranno essere 'corrette' prima delle prossime immissioni in ruolo?


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