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Prof valutati anche dagli alunni

Il comitato di valutazione deciderà i criteri per l'attribuzione dei premi in denaro. Farà testo il miglioramento delle competenze dei ragazzi

12/05/2015
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ItaliaOggi

I  dirigenti scolastici distribuiranno premi in denaro ai docenti che risponderanno ai criteri di merito fissati dal comitato di valutazione. Che non sarà più eletto in senso al collegio dei docenti e non sarà composto di soli insegnanti. Il comitato dell'era Renzi sarà costituto in seno al consiglio di istituto e sarà composto dal dirigente scolastico, da due docenti e da due genitori. Nelle scuole superiori la componente non docente sarà composta da un solo genitore e da un alunno. Lo prevede l'articolo 11 del disegno di legge sulla scuola, nel testo approvato dalla VII commissione della camera. I soldi a disposizione dei presidi per l'elargizione dei premi ammonteranno complessivamente a 200 milioni da suddividere tra le 8500 istituzioni scolastiche sparse sul territorio nazionale.

I criteri che dovranno essere fissati dai comitati dovranno essere declinati sulla base di 3 vettori. Il primo è la qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica. Il secondo, i risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica. Infine, Il terzo si baserà sulla natura e l'entità delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. In buona sostanza, dunque, l'unico criterio oggettivo è il terzo. Sul primo e sul secondo peseranno inevitabilmente valutazioni legate al mero gradimento dell'utenza. Il comitato svolgerà anche gli adempimenti legati alla valutazione del servizio in vista del superamento dell'anno di prova. Nel qual caso, la sua composizione sarà allargata al docente tutor. Al docente, cioè, che segue l'insegnante neoimmesso in ruolo nel suo primo anno di insegnamento con contratto a tempo indeterminato.

Il parere del comitato di valutazione non sarà vincolante per il dirigente scolastico. Tanto si evince dall'articolo 9, comma 3, del provvedimento. Che a questo proposito prevede che il dirigente valuti il docente interessato «sentito il comitato di valutazione». Ciò vuol dire che il preside, se lo riterrà, potrà motivatamente discostarsene (tra le più recenti si veda la sentenza 474/2015 del Tar della Campania). In caso di valutazione negativa, il dirigente scolastico provvederà alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Se il personale proverrà da un altro ruolo docente o della pubblica amministrazione, il dirigente scolastico provvederà alla restituzione al ruolo di provenienza. La nuova disciplina non prevede più la possibilità di ripetere l'anno di prova in caso di valutazione negativa. E dunque, l'insegnante messo alla porta non potrà che ricorrere al giudice.


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