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Primaria, si torna ai giudizi Il ministero dovrà dire come

La novità scatta dal prossimo anno scolastico

02/06/2020
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MArco Nobilio

Dal prossimo anno scolastico nelle scuole primarie i voti numerici saranno sostituiti dai giudizi. Lo prevede il comma 2-bis, dell'articolo 1, del decreto-legge 22/2020 introdotto dal senato in prima lettura nel disegno di legge di conversione (1774). In particolare, il dispositivo prevede che la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, sarà espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione. E sarà riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con un'ordinanza del ministro dell'istruzione. Al fine di evitare contrasti tra fonti legislative, è previsto espressamente che questa innovazione sarà introdotta in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021». E cioè invalidando la norma speciale contenuta nel decreto legislativo sulla valutazione nel primo ciclo di istruzione. La soluzione adottata dal legislatore rischia, però, di creare confusione in sede di attuazione. Perché il testo della disposizione approvata, anziché prevedere l'abrogazione espressa della norma con cui contrasta, ne conferma la vigenza e si limita a disporre una deroga senza definirne tassativamente i confini. Il tenore prescrittivo della nuova norma è ulteriormente indebolito dal rinvio ad una mera ordinanza del ministero dell'istruzione quale strumento per dare attuazione alle nuove disposizioni. E cioè ad un mero atto amministrativo con il quale l'amministrazione dovrebbe fornire le disposizioni di dettaglio. Il tutto in palese violazione della gerarchia delle fonti (si vedano gli articoli 1, 2, 3 e 4 delle preleggi e la legge 400/88). La debolezza della nuova norma, che anziché atteggiarsi a norma cogente e imperativa in realtà si configura come una mera norma dispositiva, potrebbe contribuire ad ingenerare ulteriore contenzioso in una materia, quale quella della valutazione degli apprendimenti, caratterizzata già da un dibattito molto vivace in sede giurisdizionale. Sarebbe quanto meno opportuno, quindi, che il legislatore intervenisse sulla materia riqualificando la norma nella forma della modifica dell'articolo 2, comma 1, del dlgs 62/2017 e, se del caso, con un rinvio ad un regolamento ministeriale secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 400/88.


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