Partono le università di serie A: saranno al Nord e le deciderà ANVUR
Parte il sistema universitario a due velocità
Parte il sistema universitario a due velocità. Per gli atenei di Serie A, ci sarà libertà di sperimentare nuovi organi di governo, la possibilità di costituire dipartimenti in deroga alle numerosità minime, libertà di istituire corsi di laurea e corsi di dottorato senza onerosi accreditamenti. Ma soprattutto tanta libertà di differenziare il trattamento dei docenti: incentivi per trasferimenti anche entro le regioni, via libera alle doppie affiliazioni di docenti in servizio presso atenei stranieri, gestione locale delle chiamate dirette, negoziazione dei compiti didattici e di ricerca, maggiori possibilità di sperimentare forme premiali e incentivi economici per differenziare gli stipendi. Roars è in grado di anticipare una bozza di DM che il MIUR ha trasmesso alla CRUI per un parere. Si tratta del DM con cui si dà attuazione all’art.1 comma 2 della Legge Gelmini, che prevede che le “università virtuose” potranno sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi. Nella bozza di decreto si definiscono quali sono le università virtuose: quelle con indicatori di bilancio stabili e sostenibili; con risultati di elevato livello nel campo della didattica e nel campo della ricerca. Torna prepotentemente in primo piano il ruolo di Anvur: un risultato almeno pari a “B – Più che soddisfacente” certificato da ANVUR con le famigerate visite CEV sarà sufficiente a soddisfare il requisito sulla didattica “di elevato livello”. I risultati di alto livello nella ricerca fanno riferimento sia ai parametri VQR, sia a indicatori relativi a vincitori ERC/Horizon e numero di brevetti.
Non è difficile immaginare, vista la precisione degli indicatori, che gli estensori del documento abbiano già svolto opportune simulazioni. Per esempio non è che ci voglia molto a sapere quali sono le università che hanno ricevuto dall’Anvur un giudizio di accreditamento almeno pari a B: basta cliccare qui. Ed è altrettanto facile prevedere che l’accesso al club delle università di serie A, liberate dai “lacci e lacciuoli” della burocrazia, sarà prevalentemente riservato alle università ricche del Nord.
Il DM che realizza la distruzione del sistema universitario nazionale, decretando università di serie A e di serie B su base territoriale, il sogno di tutti i governi post-Gelmini, sarà finalmente realizzato dal Governo del cambiamento. Dopo aver scritto nel contratto di governo che il ruolo di ANVUR sarebbe stato ridimensionato, il governo del cambiamento ANVUR attribuisce all’agenzia un ruolo centrale ed inedito di decisore delle sorti degli atenei italiani.
Dalle proprietà del file si vede facilmente che l’autore dell’ultimo salvataggio del documento è Daniele Livon che si dice si appresti a transitare al ruolo di direttore di ANVUR. Dopo aver scritto il decreto, potrà applicarlo.
Nelle scorse settimane i bene-informati parlavano insistentemente di frizioni al MIUR tra una linea Valditara ed una linea Chinè-Livon proprio in relazione a questo DM. A quanto pare, ci sono due vincitori e uno sconfitto. Come al solito, al vice-ministro Fioramonti e al M5S non devono neanche avere fatto vedere la palla.
ECCO IL TESTO COMPLETO (qui il pdf)
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all’art. 1, comma 2, che il Ministro “dà attuazione all’indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università (…) nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall’art. 33 della Costituzione”;
VISTO l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e in particolare l’art. 2, comma 5, lettera d);
VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei e i relativi decreti con i quali sono state definite le classi dei corsi di studio”;
VISTO l’art. 1-ter, commi 1 e , del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale “le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro”, i cui risultati sono valutati sulla base di appositi indicatori…;
VISTE le linee guida europee per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell’istruzione superiore al Consiglio di Bergen nel maggio 2005 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO in particolare l’articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 il quale prevede che “In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica, diverse da quelle indicate nell’ articolo 2. Il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri per l’ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti”.
VISTO altresì l’art. 1, comma 4, della L. n. 240/2010, il quale prevede che “Il Ministero, nel rispetto della liberta’ di insegnamento e dell’autonomia delle universita’, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualita’, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attivita’ svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonche’ con la valutazione dei risultati conseguiti”;
VISTO il Decreto legislativo, 27 gennaio 2012, n. 19, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Valorizzazione dell’efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università”;
VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il DM 8 febbraio 2013, n. 45 concernente il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato ai sensi dell’art. 19 della L. n. 240/2010;
VISTO l’articolo 60, comma 01, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale prevede che “la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell’incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, … almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall’Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR)”;
VISTO il DM n. 635 del 8 agosto 2016, relativo alle linee generali d’indirizzo della programmazione 2016-2018, il quale trova applicazione fino all’adozione del DM con il quale saranno definite le linee generali d’indirizzo della programmazione 2019-2021;
VISTO il DM n. 6 del 7 gennaio 2019 con il quale sono stati, da ultimo, definiti gli Indicatori per l’accreditamento e la valutazione periodica degli Atenei;
VISTI lo Statuto del CINECA approvato con D.M. 26 marzo 2018, n. 245, pubblicato nella GU n. 83 del 10 aprile 2018, e la delibera del Consiglio direttivo dell’ANAC n. 1172 del 19 dicembre 2018, che dispone l’iscrizione del Consorzio, nell’elenco di cui all’articolo 192, comma 1, del d.lgs. 50/2016, quale soggetto in house del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca;
RITENUTO pertanto con il presente decreto di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, della L. n. 240/2010, indicando i criteri di ammissione alla sperimentazione di propri modelli funzionali e organizzativi, con riferimento sia alle Istituzioni da ammettere alla sperimentazione sia agli ambiti che saranno ammessi alla sperimentazione;
Sentita l’ANVUR;
DECRETA
Art. 1
Ambito di applicazione
- Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle Università Statali, ivi compresi gli Istituti universitari a ordinamento speciale, e alle Università non statali legalmente riconosciute.
Art. 2
Criteri di ammissibilità
- Per università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, si intendono le Università che rispettano i seguenti criteri:
- Stabilità e sostenibilità di bilancio: presentare, negli ultimi 2 esercizi finanziari, i seguenti indicatori di bilancio.
UNIVERSITA’ STATALI:
AMBITO | Indicatore | |
1 | Sostenibilità economico-finanziaria | ISEF>1,15 |
2 | Indebitamento | IDEB<0,15 |
3 | Spese di personale | IP< 71,5% |
UNIVERSITA’ NON STATALI:
AMBITO | Indicatore | |
1 | Trasparenza del Bilancio | Invio al Ministero e Pubblicazione del bilancio sul sito dell’ateneo |
2 | Diritto allo Studio | Rispetto della normativa di cui al d.lgs 68/2012 |
3 | BILANCIO | Margine Operativo > 0 |
- Risultati di elevato livello nel campo della didattica : avere conseguito un giudizio di accreditamento periodico almeno pari a “B – Più che soddisfacente”, oppure rispettare almeno tre dei seguenti parametri:
- Percentuale almeno del 7% di laureati (L, LM e LMCU) entro la durata normale del corso che abbia conseguito all’estero, 12 CFU per le lauree triennali e 18 CFU per le lauree magistrali;
- Variazione positiva rispetto all’anno accademico precedente del rapporto tra il numero degli studenti iscritti al II anno di un corso L o LM e il numero di studenti iscritti al I anno dello stesso;
- Percentuale di studenti del primo anno di L o LMCU con diploma di scuola secondaria superiore conseguito fuori regione in misura non inferiore al 10%;
- Percentuale di studenti del primo anno di L o LMCU con diploma di scuola secondaria superiore conseguito all’estero non inferiore al 1%;
- Percentuale di studenti del primo anno di LM laureati in altro Ateneo in misura non inferiore al 15%;
- Tasso di occupazione dei laureati triennali [secondo la definizione ISTAT (Forza Lavoro) e al netto di coloro che sono iscritti ai corsi di laurea magistrale], a 12 mesi dal conseguimento del titolo non inferiore al 50%;
- Tasso di occupazione dei laureati magistrali [secondo la definizione ISTAT (Forza Lavoro)], almeno pari al 50% a 12 mesi dal conseguimento del titolo, ovvero all’70% a 36 mesi dal conseguimento del titolo.
I dati relativi agli indicatori 1, 2, 3 e 4 sono estratti dall’Anagrafe nazionale degli studenti e sono relativi alla media dei due anni accademici precedenti alla richiesta di ammissione. I dati relativi agli indicatori 5, 6 e 7 sono riferiti alla media dei risultati delle ultime due indagini Almalaurea precedenti alla richiesta di ammissione, ovvero ai risultati di indagini condotte con la medesima metodologia di Almalaurea per gli atenei che non fanno parte del Consorzio.
- Risultati di elevato livello nel campo della ricerca: rispettare almeno tre dei seguenti parametri:
- Valore superiore alla mediana dell’indicatore complessivo della qualità dei risultati della ricerca, attestato da un rapporto superiore a 1 fra IRFS e peso dell’Ateneo, come risultante dall’ultima VQR.
- Valore superiore alla mediana dell’indicatore di attrazione delle risorse, attestato da un rapporto superiore a 1 fra IRAS3 e peso dell’Ateneo, come risultante dall’ultima VQR.
- Avere stanziato, nell’ultimo biennio, fondi propri in percentuale superiore all’1% dell’FFO per il reclutamento di ricercatori e il finanziamento di assegni di ricerca e borse di dottorato;
- Avere in servizio nell’ultimo triennio un numero di vincitori– responsabili scientifici – di Progetti di ricerca nazionali (PON MIUR, MISE etc.) almeno pari al 5 per mille del numero totale di professori e ricercatori dell’Ateneo.
- Avere in servizio nell’ultimo triennio un numero di vincitori– principal investigator – di programmi ERC o di Progetti Europei Horizon o di premi scientifici internazionali almeno pari al 5 per mille del numero totale di professori e di ricercatori dell’Ateneo;
- Avere un numero di brevetti nazionali o internazionali, riconosciuti negli ultimi 2 anni, pari almeno pari a un centesimo del numero di docenti.
Art. 3
Modelli funzionali e organizzativi ammessi alla sperimentazione
- Le Università che rispettano i requisiti di cui all’articolo 2, sono ammesse a presentare richiesta al Ministero per la stipula di accordi di programma di durata triennale, quadriennale o quinquennale relativamente alla sperimentazione di modelli funzionali e organizzativi in uno o più dei seguenti ambiti:
- Diversa composizione, nomina e durata del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione, compresa la possibilità di costituire un unico organo di governo collegiale cui attribuire le funzioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
- Riduzione del 20% delle numerosità minime di docenza richieste per l’attivazione di strutture dipartimentali rispetto a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera b) della legge 240/2010.
- Definizione di modalità differenziate di valutazione periodica dei risultati della didattica e della ricerca, fatto salvo il controllo da parte dell’ANVUR del rispetto delle linee guida europee per l’assicurazione della qualità, dando comunque maggiore peso ai risultati ottenuti.
- Istituzione e attivazione, in via sperimentale, di corsi di laurea e laurea magistrale innovativi, anche inter-ateneo e inter-classe, nel rispetto degli ambiti di base e caratterizzanti e degli obiettivi formativi delle classi, previa approvazione ministeriale, sentito il CUN e l’ANVUR secondo il disposto del d.lgs. 19/2012, art. 8, co. 4. Tali corsi sono sottoposti a verifica dopo un ciclo completo di corso di studi, fatti salvi, in ogni caso, i diritti degli studenti iscritti a conseguire il relativo titolo di studio. Sono esclusi dalla sperimentazione i corsi a programmazione nazionale o che devono rispettare direttive comunitarie.
- Istituzione e attivazione, in via sperimentale, di nuove lauree o lauree magistrali con atenei stranieri che, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe, sviluppino ordinamenti didattici innovativi, previa approvazione ministeriale, sentiti il CUN e l’ANVUR.
- Possibilità, per gli Istituti universitari a ordinamento speciale, di istituire corsi di laurea magistrale per il tramite federazioni di cui all’articolo 3 della legge 240/2010.
- Nell’ambito delle politiche di internazionalizzazione dell’Ateneo possibilità di organizzare forme di selezione degli studenti e di organizzazione dei corsi di studio, anche con atenei stranieri, integralmente in lingua straniera, fatto comunque salvo il rispetto delle linee guida per l’assicurazione della qualità europea.
- Negoziazione nell’accordo di programma dei compiti didattici e di ricerca per i professori e per i ricercatori, in funzione delle politiche di ateneo relative a ricerca, didattica, internazionalizzazione e innovazione, fatto salvo l’assenso dei professori e dei ricercatori medesimi. Le università potranno sperimentare nuove forme premiali per i docenti e ricercatori coinvolti nelle relative attività, in deroga a quanto disposto dall’art. 7, co. 3, e dall’art. 9 della L 240/2010.
- Attribuzione all’Ateneo della competenza in ordine alla gestione delle procedure di chiamata diretta di docenti e ricercatori, previa autorizzazione ministeriale e fatta salva l’individuazione dei requisiti per la chiamata stessa secondo il disposto dell’art. 1, co. 9, della L. 230/2005.
- Possibilità di doppia affiliazione a tempo definito di docenti e di ricercatori italiani e stranieri già in servizio presso un ateneo straniero.
- Possibilità di prevedere, con oneri a carico del proprio bilancio, incentivi anche finanziari per i professori e i ricercatori che si trasferiscano presso l’Ateneo, anche da Atenei della stessa Regione.
- Semplificazione delle procedure di accreditamento, attivazione, organizzazione e valutazione dei corsi di dottorato innovativo, con riferimento al numero dei docenti del Collegio di dottorato, all’obbligo di conferimento di borse di studio da parte dei partner stranieri, alla possibilità di far parte di più di un Collegio di dottorato.
- Possibilità di incentivare, anche economicamente i docenti che attraverso attività didattiche e di ricerca di terza missione, di coordinamento di Progetti Europei e Italiani contribuiscano all’acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.
Art. 4
Quadro informativo degli indicatori, presentazione e verifica periodica
- La competente Direzione generale del Ministero provvede, avvalendosi del CINECA, a predisporre il quadro informativo degli indicatori necessario a individuare le Università che possono essere ammesse alla sperimentazione, a fornire le indicazioni operative per la presentazione, con modalità telematiche, della proposta di programma triennale, quadriennale o quinquennale di sperimentazione.
- Le proposte indicano gli ambiti oggetto di sperimentazione e gli indicatori per i quali l’Ateneo si attende un miglioramento e i relativi target.
- Le Università ammesse alla stipula di accordi secondo quanto stabilito dal presente decreto sono sottoposte nel corso dell’ultimo anno di vigenza dell’accordo a verifica dei risultati conseguiti con riferimento agli indicatori di cui all’articolo 2 e al comma 2 del presente articolo, da parte dell’ANVUR ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. g) del DPR 76/2010. La valutazione ex post dei risultati sarà finalizzata anche alla verifica complessiva dei risultati.
- A seguito della verifica positiva ai sensi dei commi 2 e 3, l’Ateneo può proporre al Ministero la proroga dell’accordo di programma esistente o proporre un diverso accordo per i successivi tre-quattro-cinque anni.
- In caso di verifica finale non positiva, gli accordi di programma non possono essere prorogati e l’ateneo è automaticamente reinserito nelle ordinarie procedure ministeriali di autorizzazione, monitoraggio e valutazione. In tal caso per l’Ateneo non sarà possibile accedere a nuovi accordi di programma per almeno un triennio.
- Qualora i risultati di una delle Università ammesse alla sperimentazione prevista dal presente decreto siano stati considerati positivi dopo la valutazione finale, anche con riferimento agli indicatori economici-finanziari, l’ANVUR può proporre al Ministero, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. g) del DPR 76/2010, l’estensione della sperimentazione stessa ad altri Atenei in condizioni analoghe, su loro richiesta.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
IL MINISTRO
dott. Marco Bussetti