Organico Covid, conti sbagliati
Non coperti assegni familiari, ferie e sostituzioni
Alessandra Ricciardi e MArco Nobilio
L'organico Covid non sono posti ma soldi. Con i fondi messi a disposizione, il governo ha annunciato migliaia di assunzioni: tra le 40 e 50 mila unità di insegnanti in più e circa 20mila ausiliari e amministrativi per fronteggiare il sopraggiunto fabbisogno di personale causato dalle nuove misure per il distanziamento a scuola. Ci sono classi da sdoppiare, ingressi scaglionati degli studenti su cui vigilare, soprattutto nella scuola dell'infanzia e alle elementari, ma anche segreterie da rafforzare. Le coperte finanziarie però a volte sono troppo corte rispetto alle unità potenziali di dipendenti che sono state richieste e sulla carta autorizzate. A denunciarlo molti presidi e anche sindacati come la Flc-Cgil che parla di conti sbagliati: nel calcolare il costo di un docente il governo non ha tenuto conto delle ferie, degli assegni familiari e neppure delle malattie. Voci che sono tutte a carico della singola scuola che chiama il supplente. Per cui se il primo supplente in graduatoria va in malattia o in maternità, la scuola dovrà pagare i relativi stipendi. Ma non potrà sostituire le unità, visto che il fondo per le sostituzioni è di appena il 10%. Situazione che sta creando notevoli difficoltà. A prendere la situazione di petto è stata la direzione regionale del Piemonte. Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il Piemonte, Fabrizio Manca, in una nota inviata ai dirigenti scolastici e degli ambiti territoriali della regione (11306/2020). Manca ha anche minacciato sanzioni per i dirigenti che non rispetteranno il budget assegnato sia per quanto riguarda l'organico Covid che per i fondi assegnati per le sostituzioni del personale assente. La nota vincola solo le scuole e gli ambiti territoriali del Piemonte. Ma reca comunque informazioni che mettono in luce la questione principale: l'insieme dei docenti e degli Ata anti-Covid-19 non costituiscono un organico aggiuntivo. Una situazione che anche in altre regioni sta mandando gambe all'aria l'organizzazione ordinaria della didattica a tempo pieno.
Se il dirigente scolastico dovesse assumere una docente in maternità o un collaboratore scolastico che, per esempio, dovesse essere dichiarato temporaneamente inidoneo, non avrebbe fondi a sufficienza per sostituirli. Salvo gli esigui fondi per le sostituzioni, pari al 10% del budget assegnato, il cui sforamento comporterebbe la responsabilità per danno erariale e probabili sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti scolastici.
Il direttore generale del Piemonte ha ricordato, inoltre, che le assunzioni devono essere disposte dai dirigenti scolastici scorrendo le graduatorie di istituto con contratti di supplenza temporanea. E cioè fino al termine delle lezioni e non fino al termine delle attività didattiche.
Soltanto per le insegnanti anti-Covid dell'infanzia, quindi, i contratti recheranno il termine del 30 giugno: per tutti gli altri, il termine finale dovrà coincidere con l'ultimo giorno di scuola. Secondo Manca, la particolare specialità delle norme sul personale anti-Covid sottrae i relativi posti e cattedre alla mobilità, preclude la possibilità di utilizzarne i fondi per retribuire lo straordinario e rende inutili le cattedre e i posti per il completamento. Va detto subito che, per quanto riguarda il completamento, si tratta di un'interpretazione unilaterale, che vincola solo il Piemonte e che, peraltro, non ha un consenso generale.
Le supplenze anti-Covid, infatti, sebbene regolate da norme speciali, per quanto riguarda i criteri di individuazione degli aventi titolo e la qualificazione generale dei contratti individuali di lavoro, non si discostano sul piano sostanziale e procedurale dalla disciplina regolamentare e contrattuale previgente. In buona sostanza, dunque, si tratta di supplenti assunti tramite lo scorrimento delle graduatorie di istituto con contratti di supplenza temporanea. Che si discostano dagli analoghi contratti solo per l'apposizione di una clausola risolutiva espressa (licenziamento in caso di lockdown, che ora il senato sta provando a eliminare).
Pertanto, è ragionevole ritenere che qualora il dirigente scolastico dovesse individuare quale avente titolo a ricevere la proposta di assunzione su cattedra o posto anti-Covid uno spezzonista, avrebbe comunque il dovere di attribuirgli il completamento, anche frazionando la cattedra o il posto. Così come previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto 131/2007 e dall'articolo 40, ultimo comma, del contratto. L'articolo 40, peraltro, è stato fatto oggetto di un'interpretazione da parte della Suprema corte che, nella sentenza 24214/2017 ha enunciato il seguente principio: «L'articolo 40, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola 2006/2007, nel prevedere che il personale docente con rapporto a tempo determinato e con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale va coordinato con le regole che, all'interno dell'ordinamento scolastico , presiedono alla programmazione dell'offerta formativa e non impone alcun adattamento in ragione del completamento dell'orario di un docente supplente».
In altre parole, la Cassazione ha spiegato che l'articolo 40, comma 7, del vigente contratto di lavoro non prevede un diritto incondizionato al completamento o, comunque, all'elevazione dell'orario settimanale. La clausola negoziale, infatti, vincola la possibilità di fruire del diritto al completamento alla presenza della disponibilità delle relative ore. Va detto subito che, nella prassi, per «disponibilità» si intende l'esistenza di ore non coperte da un docente a tempo indeterminato o determinato. Senza alludere alla ulteriore condizione che le disponibilità risultino in una collocazione oraria tale da consentirne l'incastro con lo spezzone di titolarità del docente precario avente titolo a ricevere la proposta di assunzione sull'ulteriore spezzone di completamento. Ma la Corte di cassazione ha ritenuto di assumere.