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Nuovi organi collegiali - il testo del decreto

oocc terr consiglio ministri 27 nove.doc 1 Testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 novembre 2003 UFFICIO LEGISLATIVO Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo ...

27/11/2003
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oocc terr consiglio ministri 27 nove.doc 1
Testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 novembre 2003
UFFICIO LEGISLATIVO
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30
giugno 1999, n. 233 concernente la riforma degli organi collegiali
territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n.59
Il Presidente della Repubblica
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e
dall'articolo 9, comma 7, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 recante la riforma degli
organi collegiali territoriali della scuola, come modificato dall'articolo 6 del
decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla
legge 31 dicembre 2001, n. 463;
VISTO l'articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137 che ha previsto
l'emanazione "di uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi" del
prerichiamato decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e
agli enti locali;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante norme per la parità scolastica;
VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante norme in materia di tutela
delle minoranze linguistiche e storiche;
VISTA la legge 23 febbraio 2001, n. 38 recante norme a tutela della minoranza
linguistica slovena nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Accademie
di Belle Arti e degli altri Istituti superiori d'istruzione artistica e musicale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.319
recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
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VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del ;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del&.;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il
Ministro della funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Norme modificative)
1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233,
sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 1
(Organi collegiali della scuola a livello centrale, regionale e locale)
1. Nel sistema scolastico nazionale gli organi collegiali della scuola a livello
centrale, regionale e locale assicurano, nelle forme e con le funzioni previste
dal presente decreto , rappresentanza e partecipazione ai diversi soggetti
interessati alla vita della scuola stessa, alle sue attività ed ai suoi risultati.
2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono:
a) a livello centrale, il Consiglio nazionale dell'istruzione e della
formazione;
b) a livello regionale, i Consigli scolastici regionali;
c) a livello sub-regionale, i Consigli scolastici locali.
Art. 2
(Competenze e composizione del Consiglio nazionale dell'istruzione e della
formazione)
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1. Il Consiglio nazionale dell'istruzione e della formazione è organo di
consulenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni dello Stato in
materia di istruzione e formazione.
2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato
"Ministro", sugli indirizzi e standard nazionali del sistema educativo di
istruzione e di formazione, sui piani di studio nazionali, sulla definizione e
valutazione dei crediti scolastici, sulla determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di formazione professionale, e sui raggruppamenti
degli insegnamenti nelle classi di abilitazione.
3. Il Consiglio si pronuncia su ogni materia che il Ministro ritenga di
sottoporgli.
4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su
proposte di legge, e in genere in materia legislativa e normativa attinente
all'istruzione e alla formazione, e promuove indagini conoscitive sullo
stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di
relazioni al Ministro.
5. Il Consiglio nazionale dell'istruzione e della formazione è costituito da
cinquantacinque componenti. Fanno parte del Consiglio:
a) quarantacinque componenti in rappresentanza delle istituzioni scolastiche
statali, delle scuole paritarie, delle scuole di lingua tedesca, delle scuole di
lingua slovena e delle scuole della Valle d'Aosta, dei quali: diciannove
sono coloro che rivestono la carica, rispettivamente, di presidente e di vicepresidente
dei Consigli scolastici regionali e del Consiglio scolastico della
provincia autonoma di Trento; tre eletti, al loro interno, dai rappresentanti
delle scuole paritarie nei predetti Consigli scolastici regionali; due,
designati dal Consiglio scolastico della provincia autonoma di Bolzano, uno
per le scuole di lingua italiana e uno per le scuole in lingua tedesca; uno,
designato dalla commissione scolastica regionale del Friuli-Venezia Giulia
di cui all'articolo 4, comma 9, per le scuole di lingua slovena; uno,
designato dal Consiglio scolastico regionale della Valle d'Aosta, per le
scuole della Valle d'Aosta;
b) dieci componenti nominati dal Ministro tra esponenti del mondo della
cultura, della scuola, dell'università, della ricerca, del lavoro, delle
professioni, del mondo produttivo, del volontariato sociale, che assicurino il
più ampio pluralismo culturale.
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6. La durata in carica dei componenti di cui al comma 5, lettera b) coincide
con quella del Consiglio, di cui all'articolo 3 comma 1. Tali componenti
decadono comunque dalla carica all'atto di cessazione di quella del Ministro
che ha provveduto alla nomina.
7. Il Consiglio nazionale dell'istruzione e della formazione è integrato da un
rappresentante della Provincia di Bolzano, a norma dell'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dal
decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, o, rispettivamente, da un
rappresentante della Provincia di Trento, a norma dell'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dal
decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, quando è chiamato ad esprimere il
parere sui progetti delle due province concernenti la modifica degli
ordinamenti scolastici nelle materie di cui al comma 2 del presente articolo.
8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di Ministro o
di Vice Ministro o di Sottosegretario di Stato non sono compatibili con la
carica di consigliere del Consiglio nazionale dell'istruzione e della formazione.
Ai membri del Consiglio può essere rinnovato l'incarico per non più di una
volta. I membri del Consiglio in servizio nelle scuole statali possono essere
esonerati, per la durata del mandato, dal servizio stesso. Il relativo periodo è
valido a tutti gli effetti ivi compreso l'accesso alla dirigenza scolastica.
9. Con ordinanza del Ministro sono stabiliti i termini e le modalità per le
elezioni, le nomine e le designazioni dei componenti del Consiglio.
Art. 3
(Struttura e funzionamento del Consiglio nazionale dell'istruzione e della
formazione)
1. Il Consiglio nazionale dell'istruzione e della formazione dura in carica
quattro anni. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la
predetta maggioranza il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Il
Consiglio elegge altresì l'ufficio di presidenza.
2. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, approva il
proprio regolamento, nel quale sono tra l'altro disciplinati i tempi e le modalità
di svolgimento dei lavori; la composizione e le modalità di elezione dell'ufficio
di presidenza; l'istituzione e il funzionamento di commissioni per la trattazione
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degli affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve necessariamente essere
deliberato dall'assemblea generale.
3. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 2,
si riunisce in assemblea ogni qualvolta ne faccia richiesta il Ministro o almeno
un terzo dei suoi componenti.
4. I pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di quarantacinque
giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro
assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a quindici
giorni. Decorso il termine di quarantacinque giorni o quello inferiore assegnato
dal Ministro, si può prescindere dal parere.
5. Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio può avvalersi della
consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dal Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca, nonché di enti da essa vigilati. Il personale
chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio usufruisce, nei casi di legge, del
trattamento di missione.
6. Il Consiglio si avvale di una segreteria amministrativa e organizzativa alla
quale è preposto un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca.
Art. 4
(Consigli scolastici regionali)
1. E' istituito, presso ogni ufficio scolastico regionale, il Consiglio scolastico
regionale. Il Consiglio dura in carica quattro anni. Esso esprime pareri, su
richiesta, e formula proposte, di propria iniziativa, all'ufficio scolastico
regionale e ai soggetti istituzionali che esercitano a livello regionale funzioni
connesse all'organizzazione del servizio scolastico e formativo, in materia di
dimensionamento delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni
ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa, di iniziative didattiche
finalizzate ad agevolare i passaggi tra i sistemi e i percorsi formativi, di
effettivo esercizio del diritto-dovere all'istruzione e formazione, di educazione
permanente.
2. I pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. In casi di particolare
urgenza il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale può assegnare un
termine diverso, non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta
giorni o quello inferiore assegnato dal dirigente, si può prescindere dal parere.
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3. Fanno parte del Consiglio scolastico regionale: i presidenti ed i vicepresidenti
dei Consigli scolastici locali in numero, rispettivamente non
superiore a quello delle province esistenti nella Regione, salvo quanto previsto
dal comma 4; tre rappresentanti delle scuole paritarie eletti dalla rispettiva
componente presente nei Consigli scolastici locali; due studenti eletti al suo
interno dal coordinamento regionale rappresentativo di cui all'articolo 6,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.567, e
successive modificazioni; due genitori, eletti al suo interno dal forum regionale
dei genitori di cui all'articolo 5-ter, comma 7, del D.P.R. 10 ottobre 1996,
n.567, e successive modificazioni; tre rappresentanti della Regione; tre
rappresentanti degli enti locali dei quali, uno dei comuni, uno delle province,
uno delle comunità montane, ove queste siano esistenti nel territorio regionale,
designati rispettivamente dalle corrispondenti articolazioni territoriali
dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), dell'Unione delle
province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comunità montane (UNCEM);
nel caso non siano presenti nel territorio regionale le comunità montane, sono
designati due rappresentanti dei comuni; un esperto designato dalle università
ed un esperto designato dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e
coreutica aventi sede nel territorio regionale; un esperto designato da
Unioncamere. Del Consiglio fa parte altresì il dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale o altro dirigente in servizio nel medesimo ufficio da lui
delegato.
4. Nelle regioni con un numero di province inferiore a sette si aggiungono, ai
presidenti e ai vice-presidenti, ai sensi del comma 3, tanti ulteriori componenti
fino a raggiungere il numero complessivo di quattordici componenti per le
predette categorie. Tali componenti sono coloro che nelle elezioni dei
presidenti e dei vice-presidenti dei consigli scolastici locali hanno riportato il
maggior numero di voti.
5. Il Consiglio elegge nel suo seno, tra i componenti presidenti dei Consigli
scolastici locali o aggiunti a norma del comma 4, a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, prima il presidente e successivamente un vice-presidente;
qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il
presidente o vice-.presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Il
vice-presidente è scelto tra le componenti diverse da quella di appartenenza del
presidente.
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6. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono valide se è presente un terzo
dei componenti. Nel caso di parità delle posizioni di voto prevale il voto del
presidente.
7. Il Consiglio adotta un regolamento nel quale disciplina l'organizzazione
dei propri lavori e l'attribuzione di specifiche competenze ad apposite
commissioni.
8. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale provvede alla
costituzione e alla vigilanza sul Consiglio scolastico regionale e alla
costituzione di una segreteria del Consiglio stesso.
9. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena aventi sede nell'ambito
regionale del Friuli-Venezia Giulia le funzioni dei consigli scolastici regionali
sono assunte dalla Commissione scolastica regionale costituita ai sensi
dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, integrata con due
rappresentanti degli studenti delle predette scuole.
10. I termini e le modalità per le elezioni, le designazioni e le nomine dei
componenti dei consigli scolastici regionali sono stabiliti, fatta eccezione per le
modalità di designazione dei rappresentanti delle Regioni e degli enti locali,
con l'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 2, comma 9, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
Art. 5
(Consigli scolastici locali)
1. I Consigli scolastici locali sono istituiti in corrispondenza delle
articolazioni territoriali definite a norma del regolamento di organizzazione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319. I consigli hanno sede
presso le sopra citate articolazioni territoriali dell'ufficio scolastico regionale
ovvero presso istituzioni scolastiche, designate dal dirigente preposto al
predetto ufficio. I consigli possono aver sede anche presso apposite idonee
strutture eventualmente fornite dagli enti locali.
2. I Consigli scolastici locali durano in carica quattro anni. Essi esprimono
pareri e formulano proposte, nei confronti dell'amministrazione scolastica
periferica e delle istituzioni scolastiche autonome, nelle seguenti materie:
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edilizia scolastica; distribuzione dell'offerta formativa; iniziative, anche
comuni a reti di scuole, concernenti l'educazione permanente, alternanza
scuola-lavoro, l'orientamento e il raccordo con i percorsi di istruzione e
formazione superiore, l'effettivo esercizio del diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, la
continuità tra i cicli dell'istruzione e i passaggi tra i percorsi di istruzione e
formazione, l'integrazione degli alunni portatori di handicap, nonché sui
bisogni formativi sul territorio e delle opportunità culturali e sportive offerte
agli studenti.
3. I Consigli scolastici locali altresì esprimono pareri agli enti locali, su
loro richiesta, nelle materie a questi attribuite a norma dell'articolo 139 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
4. Fanno parte del Consiglio scolastico locale :
a) nel caso in cui il numero delle scuole comprese nell'ambito territoriale di
riferimento sia non superiore a 150: un dirigente scolastico, cinque
docenti, due genitori, due studenti, un'unità di personale ATA, un
rappresentante delle scuole paritarie eventualmente presenti sul territorio;
b) nel caso in cui il numero delle scuole comprese nell'ambito territoriale di
riferimento sia non superiore a 350: un dirigente scolastico, sei docenti,
tre genitori, tre studenti, un'unità di personale ATA, un rappresentante
delle scuole paritarie eventualmente presenti sul territorio;
c) nel caso in cui il numero delle scuole comprese nell'ambito territoriale di
riferimento sia superiore a 350: due dirigenti scolastici, sette docenti,
quattro genitori, quattro studenti, un'unità di personale ATA, due
rappresentanti delle scuole paritarie eventualmente presenti sul territorio.
5. Fanno inoltre parte del Consiglio: tre componenti designati dagli enti
locali; un esperto designato dalle università ed un esperto designato dagli
istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nel
territorio di riferimento; un rappresentante di Unioncamere; un direttore di
centro di servizio amministrativo, designato dal dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale.
6. I dirigenti scolastici sono eletti dai dirigenti scolastici delle scuole
funzionanti nell'ambito territoriale di riferimento. I docenti, i genitori e l'unità
di personale ATA sono eletti dalle rispettive componenti elette nei consigli
d'istituto. Gli studenti sono designati dalle consulte provinciali di cui all'art. 6
del DPR 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni. I rappresentanti
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delle scuole paritarie sono eletti dai rispettivi organi collegiali costituiti presso
le scuole medesime a norma dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 10
marzo 2000, n. 62.
7. Il consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra
quelli eletti a norma del comma 6, primo, secondo e quarto periodo prima il
presidente e successivamente un vice-presidente; qualora nella prima votazione
non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente o vice-presidente è
eletto a maggioranza relativa dei votanti. Il vice-presidente è scelto tra le
componenti di cui allo stesso comma 6, primo, secondo e quarto periodo,
diverse da quella di appartenenza del presidente.
8. I consigli scolastici locali del Friuli-Venezia Giulia, nel cui ambito sono
presenti scuole con lingua di insegnamento slovena, sono integrati con:
a) tre rappresentanti delle predette scuole, statali o paritarie, dei quali
almeno uno designato delle scuole paritarie ove funzionanti nell'ambito
territoriale;
b) un rappresentante dei genitori degli alunni eletto dalla relativa
componente all'atto della elezione degli organi collegiali delle predette
scuole;
c) un rappresentante degli studenti, eletto dalla relativa componente all'atto
della elezione degli organi collegiali delle predette scuole.
9. Il Consiglio adotta un regolamento nel quale disciplina l'organizzazione
dei propri lavori e l'attribuzione di specifiche competenze ad apposite
commissioni.
10. Le deliberazioni adottate dal consiglio sono valide se è presente un
terzo dei componenti. Nel caso di parità delle posizioni di voto prevale il voto
del presidente. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i
quali l'amministrazione richiedente può procedere. In casi di particolare
urgenza il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale può assegnare un
termine diverso, non inferiore a quindici giorni.
11. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale provvede alla
costituzione e alla vigilanza sui Consigli scolastici locali. Il dirigente o
funzionario preposto all'articolazione territoriale di cui all'articolo 5, comma 1
provvede alla costituzione, eventualmente anche presso un'istituzione
scolastica compresa nell'ambito territoriale di competenza della medesima
articolazione, di una segreteria del Consiglio.
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12. I termini e le modalità di elezione, di designazione e di nomina dei
componenti del Consiglio scolastico locale sono stabiliti, fatta eccezione per le
modalità di designazione dei rappresentanti degli enti locali, dall'ordinanza
ministeriale di cui all'articolo 2 comma 9, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui più
enti locali partecipano allo stesso consiglio locale i rappresentanti da loro
designati sono proporzionali al numero delle istituzioni scolastiche esistenti
nell'ambito territoriale di competenza del consiglio stesso.
Art. 6
(Costituzione degli organi collegiali)
1. Gli organi collegiali territoriali previsti dal presente decreto sono costituiti, con
i componenti eletti, designati o nominati, nel termine fissato con l'ordinanza di
cui all'articolo 2, comma 9. I medesimi organi sono comunque validamente
costituiti anche nel caso in cui la loro composizione risulti incompleta, fatte salve
le successive integrazioni.
Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Le disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il funzionamento del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione e dei consigli provinciali e distrettuali sono
utilizzate per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'istruzione e della
formazione e dei nuovi organi collegiali regionali e locali."
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Art.2
(Norme finali e abrogative)
1. Entro il 15 settembre 2005 sono costituiti i nuovi organi collegiali locali e
regionali e il Consiglio nazionale dell'istruzione e della formazione. Fino
all'insediamento dei predetti organi restano in carica il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, i Consigli scolastici provinciali e i Consigli scolastici
distrettuali costituiti secondo le disposizioni del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
2. Con effetto dalla data di costituzione dei detti nuovi organi gli articoli
contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici
distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono
abrogati. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni dello stesso decreto
legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, nelle quali si faccia
riferimento a competenze, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e
dei Consigli scolastici provinciali e distrettuali, incompatibili con il presente
decreto legislativo, nonché l'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1999,
n.233. Le disposizioni del decreto legislativo n.297 del 1994, e successive
modificazioni, compatibili con il presente decreto legislativo, contenenti
riferimenti al Consiglio nazionale della pubblica istruzione ed al Consiglio
scolastico provinciale si intendono riferite, rispettivamente, al Consiglio
nazionale dell'istruzione e della formazione ed al Consiglio scolastico
regionale.
3. Con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto, al decreto legislativo
16 aprile 1994, n.297 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 503, comma 5, le parole "in conformità del" sono sostituite
dalle parole "sentito il", e le parole da ", salvo che" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "qualora la mancanza contestata
abbia implicazioni con l'esercizio della libertà di insegnamento.";
b) all'articolo 504, comma 1, le parole "su parere conforme" sono sostituite
dalle seguenti: "sentito il parere" e sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"qualora la mancanza contestata abbia implicazioni con l'esercizio della
libertà di insegnamento."
4. E' abrogato l'articolo 139, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.112.


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