Nessun rischio per i vecchi diplomati già iscritti in graduatoria nel 2016
Cosa ha detto il consiglio di stato, sentenza n. 11/2017
La sentenza n. 11 del 2017 del Consiglio di stato riguarda i diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro il 2001/2002, che non risultavano inseriti nelle Graduatorie permanenti all'atto della loro trasformazione in Graduatorie ad esaurimento nel 2007, e che recentemente hanno proposto ricorsi per ottenere comunque l'inserimento nelle citate Gae. Il Consiglio di stato ha deciso, con la sentenza pubblicata il 20 dicembre, che tale richiesta tardiva di inserimento nelle Gae non ha fondamento giuridico. La sentenza non ha invece alcun impatto, né immediato né futuro, sui diplomati magistrali, già di ruolo o ancora oggi iscritti nelle Gae, che risultavano già iscritti nelle Graduatorie permanenti nel momento in cui la legge n. 296 del 2006 le ha trasformate in Graduatorie ad esaurimento. Questi ultimi, infatti, per essere inclusi nelle Gae, avevano dovuto conseguire o l'idoneità in un concorso pubblico per titoli ed esami o frequentare e superare un corso straordinario organizzato dal Miur finalizzato al conseguimento dell'idoneità per la scuola elementare o dell'abilitazione per la scuola materna, corso destinato esclusivamente a coloro che erano in possesso del diploma magistrale o di scuola magistrale e di determinati requisiti di servizio.
La decisione assunta in Adunanza Plenaria del Consiglio di stato, come precisa in un comunicato lo stesso ministero dell'istruzione, non ha effetti immediati su tutte le situazioni giuridiche soggettive dei diplomati magistrali o dei controinteressati. La decisione ha bensì la funzione di assicurare che i giudici amministrativi interpretino in maniera uniforme la normativa, in occasione delle future sentenze e tenuto conto che in passato vi erano stati diversi orientamenti giurisprudenziali.