Manifesto: I crediti scolastici e la filosofia di Fioroni
L'Ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo scorso, relativa alle disposizioni per il prossimo Esame di stato, per quanto si riferisce al ruolo degli insegnanti di religione cattolica presenta quest'anno ulteriori motivi di protesta
L'Ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo scorso, relativa alle disposizioni per il prossimo Esame di stato, per quanto si riferisce al ruolo degli insegnanti di religione cattolica (rc) nell'attribuzione del «credito scolastico» presenta quest'anno ulteriori motivi di protesta man mano che docenti, studenti, genitori, associazioni del mondo della scuola, confessioni religiose ne vengono a conoscenza.
La mossa è delle più subdole.
Con l'entrata in vigore del nuovo Esame di stato ( 1998) erano stati equiparati nell'attribuzione dei «crediti scolastici» ai docenti di rc i rari insegnanti di «attività alternative», considerati alla stessa stregua membri del Consiglio di classe.
Tale disposizione era stata fin dagli inizi contestata da coloro che non intendono discriminare gli studenti che non si avvalgono dell'Irc (insegnamento di religione cattolica) sulla base delle loro libere opzioni su «come trascorrere quell'ora», in considerazione dell'importante sentenza della Corte costituzionale n. 203/89, che, stabilisce per tutti coloro che non si avvalgono dell'Irc «lo stato assoluto di non obbligo».
Le proteste nel corso di questi anni - e in molte scuole, la prassi - sono state rivolte a non considerare ammissibile il voto del docente di rc nell'attribuzione dei punti del «credito scolastico», che non riguarda la condotta ma l' impegno e profitto dell'alunno nelle materie di studio. Ora, Religione cattolica per il suo carattere particolare (gli insegnanti, benché oggi assunti nei ruoli dello stato, ricevono l'idoneitò dall'Ordinario diocesano) è divenuta nel Nuovo concordato insegnamento facoltativo e i docenti ne valutano profitto e impegno su un pagellino a parte che non fa media con gli altri voti (come, del resto, avveniva anche in vigenza del Concordato mussoliniano del 1929). Il docente di rc, in quanto membro del Consiglio di classe partecipa per i suoi alunni alla votazione sulla condotta e su promozione/bocciatura, ma la normativa prevede che se il suo voto sia determinante, non venga computato trasformandosi in un giudizio da iscrivere nel verbale.
Tutto questo fa comprendere la specifica posizione di questo insegnamento che, come il Concordato del 1984 prevede, deve essere assicurato nelle scuole pubbliche senza dar luogo a discriminazioni. Quindi la questione non è di offrire qualche forma di valutazione nel «credito scolastico» a chi non si avvale dell'Irc, ma di escludere da tale valutazione il docente di rc, in quanto la sua materia non è tra quelle sulla cui media si attribuiscono i punti dell credito scolastico.
Che ha fatto invece il ministro Fioroni? Nel maldestro tentativo di chiudere la bocca a tutti i protestatari, ha stabilito che anche coloro che, anziché un'attività alternativa, durante l'ora di religione svolgono attività di studio individuale - «che sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico» - avranno una valutazione utile ai fini dell'attribuzione del credito scolastico «secondo modalità deliberate dall'istituzione scolastica medesima» (dove? quando? da chi?)
Infine, un'espressione quanto mai ambigua: «Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare a iniziative formative in ambito extrascolastico...»... Chi sono costoro? Si allude certo in forma criptica a chi sceglie di non essere presente a scuola durante l'Irc, secondo una possibilità prevista dalla sent. 13/91 della Corte costituzionale per manifestare palesemente il proprio diritto «allo stato di non obbligo», (non certo per svolgere attività extrascolastiche!). Tali alunni potrebbero comunque mettere insieme tutt'al più «crediti formativi» se riescono a dimostrare che fanno qualcosa di buono nel tempo trascorso fuori dalla scuola..(continuando comunque a essere discriminati sotto il profilo del «credito scolastico», poiché i «crediti formativi» non danno punteggio all'interno del «credito scolastico», ma si riferiscono a certificazioni presentate da realtà extrascolastiche che attestano l'attività svolta in tali ambiti dall'alunno, ai fini di meglio illustrarne la personalità di fronte alla Commissione esaminatrice.....)
La filosofia sembra essere una sola: pur di consentire l'attribuzione del credito da parte del docente di religione, si «valuti» pure, sia anche gerarchicamente, tutto quello che rappresenta «qualcosa di formativo», così non ci sarà la solita protesta contro la discriminazione e nello stesso tempo si premierà «il maggiore impegno».
Totale - nelle banali/furbesche disposizioni del ministro - l'ignoranza dello spirito che animò le sentenze della Corte costituzionale che considerano la libertà di coscienza un bene supremo, non negoziabile, da non porsi certo in competizione con valutazioni fasulle, che tuttavia possono indurre gli studenti a modificare la loro libera scelta in vista del punteggio più vantaggioso alla conclusione del loro corso di studi. Valore educativo: zero.
Antonia Sani Associazione nazionale
Per la Scuola della Repubblica