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Maestre verso l'uscita anticipata

Il lavoro nelle scuole dell'infanzia è considerato usurante

02/11/2016
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ItaliaOggi

Introduzione dell'Ape, istituto finanziario a garanzia pensionistica; pensionamento anticipato per i lavoratori precoci e per quelli occupati in mansioni usuranti o gravose; cumulo gratuito di tutti i contributi previdenziali non coincidenti maturati in gestioni pensionistiche diverse. Sono queste le principali modifiche –concordate al termine del lungo confronto tra le organizzazioni sindacali e il ministro del lavoro, Giuliano Poletti - che saranno apportate alla normativa previdenziale vigente (decreto legge n. 201/2011 e successive modificazioni), se il disegno di legge di bilancio 2017 che le prevede, attualmente all'esame del Parlamento, sarà trasformato in legge.

Cumulo periodi assicurativi. Con effetto dal 1° gennaio 2017 sarà consentito, ai fini sia della maturazione dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia(20 anni ) che per l'accesso alla pensione anticipata, il cumulo gratuito di tutti i contributi previdenziali non coincidenti maturati in gestioni pensionistiche diverse, ivi comprese le gestioni separate.

Pensionamento anticipato lavoratori precoci. A decorrere dal 1° maggio 2017 potranno accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica e senza penalizzazione alcuna i lavoratori, compresi quelli della scuola, che possano fare valere almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo prestati prima del raggiungimento del diciannovesimo anno di età, assistano da almeno sei mesi antecedenti la domanda di pensione il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicappato in situazione di gravità o abbiano una accertata riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74 per cento ovvero che svolgano da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative considerate gravose e usuranti. Il personale della scuola interessato è quello che presta servizio nelle scuole dell'infanzia.

Flessibilità in uscita. Ape. La possibilità di una uscita flessibile dal lavoro, da sempre auspicata anche, se non soprattutto, dai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, sarà possibile, a decorrere dal 1° maggio 2017 mediante l'istituto dell'Ape, acronimo di anticipo finanziario a garanzia pensionistica. L'uscita flessibile sarà consentita a domanda fino a tre anni e sette mesi prima del raggiungimento dell'età anagrafica prevista dalla normativa vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia( 66 anni e sette mesi nel 2017 e nel 2018).

Per tutto il periodo di uscita anticipata dal lavoro e fino compimento della suddetta età anagrafica, al lavoratore che la chiede sarà corrisposta, a titolo di prestito da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate per la durata di venti anni, una somma mensile pari a quella derivante dalla pensione maturata, ovvero una indennità a carico del datore di lavoro o dello Stato, se pubblici dipendenti, di durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso all'Ape e il raggiungimento della citata età anagrafica.

Uscita anticipata con prestito. A decorrere dal 1 maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, l'uscita anticipata con un prestito potrà essere chiesta anche dal personale scolastico purché abbia una età anagrafica non inferiore a 63 anni, possa fare valere almeno 20 anni di contribuzione e la pensione maturata risultare pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. L'ammontare di ciascuna delle 240 rate previste per la restituzione del prestito varierà a seconda del periodo richiesto di anticipo della pensione. Indicativamente dovrebbe mediamente aggirarsi tra un minimo di 50 ed un massimo di 160 euro.

Uscita anticipata a costo zero. Sempre in via sperimentale, dal 1 maggio 2017 al 31 dicembre 2018, al personale della scuola che al compimento del requisito anagrafico di 63 anni chiederà di anticipare l'uscita dal lavoro e si troverà in una delle seguenti condizioni:

- assistere da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ed essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni;

- avere riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74 per cento ed essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni:

- di prestare servizio da almeno sei anni in via continuativa come insegnante nella scuola dell'infanzia ed essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 36 anni;

Sarà invece riconosciuta una indennità a costo zero per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di uscita anticipata dal lavoro e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (66 anni e sette mesi).

L'indennità, che non potrà in ogni caso superare l'importo massimo mensile lordo di 1.500 euro, sarà erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno e sarà pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione.


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