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LEGGE DI STABILITà/ Norma stralciata dal ddl, ricompare identica in decreto ad hoc

Il contratto non scatta fino al 2014

16/10/2012
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ItaliaOggi

di Antimo Di Geronimo  


Retribuzioni bloccate fino al 2014 e gradoni fermi per un altro anno. Il blocco era inizialmente previsto nella bozza della legge di stabilità varata dal governo martedì scorso. Ma poi è stato stralciato e sarà oggetto di un provvedimento a parte. Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, il governo può procedere attraverso un semplice decreto, già in fase di ultimazione da parte del Tesoro, visto che una proroga era già ipotizzata dall'ultima manovra del precedente governo.

Resta il fatto che l'esecutivo Monti è fermo nella volontà di procedere alla riduzione delle retribuzioni di fatto degli operatori scolastici agendo in due direzioni: il blocco dei rinnovi contrattuali fino al 2014, con contestuale eliminazione anche dell'indennità di vacanza contrattuale, e il blocco dei gradoni fino al 2013. Timida apertura sulla monetizzazione delle ferie: sarà consentita in via residuale solo per i periodi non coperti dalle vacanze.

La mossa sulla contrattazione collettiva è in continuità con quanto previsto dalla legge 15/2009 e dal decreto Brunetta (dlgs 150/2009). Fermo restando che quest'ultimo, almeno nelle premesse, afferma comunque il primato della contrattazione ai fini della regolazione dei diritti e dei doveri dei lavoratori pubblici e della pubblica amministrazione in qualità di datore di lavoro.

In modo particolare per quanto riguarda le retribuzioni. Precisazione doverosa da parte del legislatore, dopo che le Sezioni unite, con la sentenza n. 21744 del 14 ottobre 2009, avevano individuato nel contratto collettivo la fonte primaria del rapporto di lavoro. Ma c'è dell'altro.

La Corte di cassazione, infatti, è costante nel ritenere che la retribuzione sufficiente, di cui parla l'articolo 36 della Costituzione, sia da rinvenirsi negli importi determinati dalla contrattazione collettiva e non dal datore di lavoro. E quindi le disposizioni varate dal governo, per ridurre unilateralmente l'importo delle retribuzioni potrebbero addirittura essere «in odore di incostituzionalità».

I contratti

Quanto alle disposizioni nello specifico, va anzitutto segnalato il blocco delle retribuzioni per altri due anni. Il decreto legge 78/2010, infatti, aveva previsto tale blocco solo fino al 2012. E quindi, il governo ha ritenuto di bloccare la contrattazione per altri due anni, fino al 2014 incluso. Giova ricordare che l'ultimo contratto è stato sottoscritto il 29 novembre 2007. Tra l'altro si prevede che non ci sia neanche il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale, e che questa potrà essere pagata nel triennio 2015-2017 facendo riferimento all'inflazione programmata e non più all'Ipca, il tasso europeo, più pesante di quasi mezzo punto percetuale rispetto alla vecchia inflazione.

I gradoni

Da allora le retribuzioni sono ferme. Anzi, sono diminuite. Da una parte per la perdita del potere di acquisto che ogni anno, nella migliore delle ipotesi, si mangia quasi il 3%. E dall'altra parte perché il governo Berlusconi ha bloccato i gradoni per tre anni, dal 2010 al 2013. Il 2010 è stato salvato in extremis con un accordo sindacale, traendo i fondi da un terzo dei risparmi derivanti dal taglio di circa 135mila posti di lavoro nella scuola, inizialmente destinati a finanziare il merito. Ma sul 2011 si stava ancora trattando, sebbene senza esito, al punto che Cisl, Uil, Gilda e Snals hanno già avviato le procedure per lo sciopero ( la Cgil ha scioperato il 12 ottobre scorso). E mentre la tensione tra governo e sindacati era già arrivata al punto di non ritorno, l'esecutivo ha previsto la proroga di un altro anno del blocco dei gradoni: fino al 2013.

Torna la monetizzazione

Nella bozza di legge di stabilità è contenuta anche una disposizione che reintroduce la monetizzazione parziale delle ferie per i precari che, a causa della ridotta durata del contratto, non abbiano potuto fruirne nei periodi di sospensione delle lezioni. In particolare, il dispositivo prevede una deroga al divieto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. E dispone che il divieto non si applichi al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie.


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