Legge di Bilancio 2020, maggiore flessibilità sulle assunzioni per gli enti pubblici di ricerca
L'articolo 29 del disegno di legge di Bilancio 2020, appena presentato al Senato, riconfigura i criteri di calcolo dei limiti alla spesa di personale ai fini delle capacità assunzionali e introduce flessibilità nella definizione delle risorse destinate al salario accessorio.
di Amedeo Di Filippo
L'articolo 29 del disegno di legge di Bilancio 2020, appena presentato al Senato, riconfigura i criteri di calcolo dei limiti alla spesa di personale ai fini delle capacità assunzionali e introduce flessibilità nella definizione delle risorse destinate al salario accessorio.
Il rapporto
L'articolo 29 del Ddl introduce modifiche al Dlgs 218/2016, di semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (Epr). La prima è all'articolo 9, che affida all'autonomia dei singoli enti, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e nel rispetto dei limiti di spesa, la definizione della programmazione per il reclutamento del personale attraverso i piani triennali di attività, con cui determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e il piano dei fabbisogni di personale.
Nella versione oggi vigente, l'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando la spesa di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. La modifica prevede che l'indicatore venga calcolato “annualmente” rapportando le spese dell'anno precedente alla media delle entrate correnti risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati, per gli enti con contabilità finanziaria; ai ricavi del conto economico per quelli con contabilità civilistica. Tale rapporto non può superare il 70%, oggi è l'80%.
Relativamente al calcolo delle spese complessive del personale, la formula utilizzata dalla prossima legge di bilancio si limita a considerare la somma algebrica delle spese per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile. Scompare il riferimento a quelle sostenute per il personale con contratto a tempo determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati.
I limiti assunzionali
Cambiano i criteri per calcolare gli effetti dell'indicatore del limite massimo posto alle spese di personale. Nella versione attuale, gli Epr che hanno un rapporto pari o superiore all'80% non possono procedere ad assunzioni; quelli con rapporto inferiore possono assumere per una spesa media annua pari a non più del margine a disposizione rispetto al limite dell'80%; per ciascuna qualifica è definito dal Ministro vigilante un costo medio annuo prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca.
Questi i nuovi criteri: gli Epr con indicatore superiore al 70% adottano un percorso graduale di riduzione fino a raggiungere tale valore entro il 2025, anche applicando il turn over inferiore al 100%; qualora a quella data l'indicatore risulti ancora superiore, non possono procedere ad assunzioni fino al relativo conseguimento e, al fine di assicurare la sostenibilità della spesa, definiscono le proprie esigenze assunzionali tenendo anche conto della dinamica retributiva. Gli Epr con indicatore inferiore possono assumere entro il limite del 70% qualora abbiano la relativa capacità di spesa certificata dall'organo interno di controllo.
Le risorse accessorie
Il comma 5 dell'articolo 29 interviene sull'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, che secondo la “Madia” non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Viene ora stabilito che tale limite venga adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Gli oneri conseguenti all'incremento trovano copertura sulle risorse di bilancio di ciascun Epr garantendo il rispetto del 70% e degli equilibri di bilancio.
Procedure e monitoraggio
Limitate modifiche sono apportate all'articolo 12 del Dlgs 218/2016, che regola la procedura di autorizzazione alle assunzioni per gli Epr: la novità è che le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento devono essere inviate non solo alla funzione pubblica ma anche alla ragioneria generale dello Stato ed entro 30 giorni.
La seconda modifica comporta lo spostamento del comma 3 dell'articolo 9 quale nuovo comma 4-bis dell'articolo 12, non fosse che quest'ultimo già contempla un comma 4-bis, inserito, insieme al comma 4-ter, dall'articolo 6 del Dl “salva precari” 126/2019. Il comma spostato affida alla funzione pubblica e al Mef il compito di operare, entro il mese di maggio di ciascun anno, il monitoraggio all'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto dell'applicazione dell'articolo 9.
Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di bilancio dei singoli enti, la funzione pubblica invita l'ente a fornire circostanziata relazione in merito agli incrementi di spesa entro trenta giorni dalla richiesta. Decorsi novanta giorni dall'acquisizione della relazione, qualora l'ente non abbia fornito idonei elementi a dimostrazione che gli incrementi di spesa rilevati non compromettono gli obiettivi e gli equilibri di bilancio, il Ministro per la semplificazione e la Pa, di concerto col Mef e col Ministero vigilante, adotta misure correttive volte a preservare o ripristinare gli equilibri di bilancio anche mediante la ridefinizione del limite massimo alle spese di personale.