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Le On. Sasso e Capitelli raccontano l'iter che ha portato al raddoppio del punteggio alle scuole di montagna

da Meridiano scuola: Le On. Sasso e Capitelli raccontano l'iter che ha portato al raddoppio del punteggio alle scuole di montagna Chiarimenti sull'iter parlamentare relativo alla d...

16/06/2004
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da Meridiano scuola:

Le On. Sasso e Capitelli raccontano l'iter che ha portato al raddoppio del punteggio alle scuole di montagna

Chiarimenti sull'iter parlamentare relativo alla definizione della norma riguardante la valutazione del servizio nelle scuole situate in località di montagna

In molte lettere pervenute in questi giorni si attribuisce alla Camera e in particolare alla nostra opposizione, la responsabilità per la modifica apportata ai punteggi attribuiti per servizio prestato nelle scuole di montagna. Poiché si tratta di una accusa priva di ogni fondamento ritengo opportuno ricostruire l'esatto svolgimento dei lavori parlamentari evidenziando le responsabilità, se ve ne sono, dei vari soggetti che sono intervenuti nella vicenda. Ricordando che in questo Parlamento esiste una maggioranza blindata che di solito respinge senza discussione le proposte dell'opposizione e che il governo quando emana un decreto legge è pienamente autonomo nelle sue decisioni.

1) Nel Disegno di legge n. 2529 approvato dal Consiglio dei Ministri, non era presente, come per il passato, alcuna indicazione per una particolare valutazione dei servizi prestati nei comuni di montagna.

Al Senato
2)Nel corso dell'esame del disegno di legge da parte della Commissione è stato aggiunto un emendamento dal seguente tenore: 'il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 90/1957, è valutato in misura doppia'.

Il Decreto legge
Il decreto legge n. 97/2004 recepisce l'emendamento sulle scuole di montagna.
Al Senato
Nel corso dell'esame del decreto legge in . Commissione istruzione viene estesa la valutazione in misura doppia al servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle isole minori, nonché negli istituti penitenziari.
Passata all'esame dell'aula del Senato, la norma viene ulteriormente emendata, nel seguente testo: 'Il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia'.

Alla Camera
Nella Commissione per gli emendamenti viene ulteriormente modificata la norma prevedendo la seguente formulazione ;
h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1 marzo 1957, n. 90 nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i seicento metri dal livello del mare;
Riportiamo di seguito la legge 90/57 e la collegata 991/52 sulla base della quale venne a suo tempo formulato l'elenco dei comuni classificati di montagna:
L. 1 marzo 1957, n. 90
1. La scuola elementare nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è assoggettata alle norme di cui agli articoli seguenti..
L. 25-7-1952 n. 991
Art 1. Determinazione dei territori montani.
Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, &&&&
L'elenco formulato sulla base delle predette disposizioni contiene circa 3200 Comuni.
L'emendamento della Camera in sostanza afferma che la scuola deve essere collocata in uno dei comuni dell'elenco nell'elenco e deve avere contemporaneamente una sede collocata a più di seicento metri di altezza.

L'ART.3 del Decreto ministeriale prevede al riguardo al terzo comma:
"I candidati che ai sensi della lettera B, punto B.3), lettera h) della tabella di valutazione, hanno prestato servizio nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n.90 e negli istituti penitenziari, possono chiedere la valutazione doppia per detti servizi, già dichiarati nella domanda inoltrata entro il 21 maggio 2004. I periodi di servizio prestati negli istituti penitenziari possono essere disaggregati da quelli eventualmente svolti presso l'istituto principale.Il servizio nelle scuole di montagna dovrà essere stato prestato in un comune di montagna classificato come tale ai sensi della legge n. 991/1952.Inoltre, come ulteriore condizione, la scuola di servizio, ubicata in uno dei comuni di cui sopra, dovrà avere almeno una sede collocata in località situata sopra i seicento metri a livello del mare.
In sostanza la modifica apportata dalla Camera ribadisce quanto già previsto dalla legge 991/52 circa l'altitudine di 600 metri che deve caratterizzare la collocazione delle scuole in cui si è svolto il servizio da valutare.
Questo è il senso e l'esatta ricostruzione della vicenda parlamentare che non può però essere compresa a pieno se non si ha preliminarmente presente l'assurdità della scelta operata dal governo di regolare per legge, a colpi di emendamento, materie tecniche che nel passato erano state sempre regolate con regolamenti oggetto di accurate discussioni con le organizzazioni sindacali.
On Alba Sasso e On. Piera Capitelli


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