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La Stampa-A scuola fino a 70 anni

A scuola fino a 70 anni 26 luglio 2004 Dirigenti scolastici, docenti e Ata potranno rimanere in servizio fino a 70 anni. Lo prevede il decreto Omnibus attualmente in fase di conversione alla C...

27/07/2004
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La Stampa

A scuola fino a 70 anni
26 luglio 2004
Dirigenti scolastici, docenti e Ata potranno rimanere in servizio fino a 70 anni. Lo prevede il decreto Omnibus attualmente in fase di conversione alla Camera.
Il dispositivo estende a tutti i lavoratori la possibilità di rimandare la pensione di 3 anni oltre il 67esimo anno di età. Indipendentemente dal fatto che fossero in servizio nel 1974 e che abbiano raggiunto il massimo dell'anzianità di servizio oppure no.
In buona sostanza si tratta di una modifica che dovrebbe essere aggiunta al 1° comma dell'articolo 16 del decreto legislativo 503/92: la norma che regola la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Attualmente, il trattenimento in servizio è consentito, a domanda, solo fino a 67 anni.

Se le nuove regole saranno approvate, sarà possibile, invece, rimandare la pensione fino al compimento del 70esimo anno di età.
I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di rimanere in servizio oltre il 67esimo anno di età non daranno o luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento, né al pagamento dei contributi pensionistici e non avranno valore ai fini della misura del trattamento pensionistico.
L'ordinamento attuale consente il trattenimento in servizio fino a 70 anni solo se il soggetto interessato era già in servizio al 1° ottobre 2004 (art.506, comma 2, del dlgs 297/94). Ma al solo fine di raggiungere il massimo dell'anzianità di servizio (40 anni). Con le nuove norme, invece, sarà possibile fruire di questa possibilità indipendentemente da queste condizioni.

Ecco il testo della norma in corso di approvazione.

Articolo 1-quater.
(Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo).
1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico".


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