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La modifica dell’articolo 117 in materia di istruzione: equivoci e genericità da superare.

di Osvaldo Roman

30/06/2014
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ScuolaOggi

La Commissione affari costituzionali del Senato, ha iniziato oggi l’esame degli emendamenti al disegno di legge A.S 1429, che rappresenta il testo base adottato dalla Commissione medesima per la modifica costituzionale delle disposizioni riguardanti il Senato e il Titolo V.

Per quanto riguarda quest’ultimo argomento, rimasto abbastanza in ombra rispetto al nutrito dibattito che ha si è  sviluppato sul nuovo Senato, il testo base in discussione reca all’articolo  26. alcune modificazioni all’articolo 117 della Costituzione.

Per l’istruzione integra l’art.117, aggiungendo alla lettera n) «norme generali sull'istruzione», le seguenti parole:«ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica».

Il medesimo articolo 26 al  comma 3 prevede una modifica dei commi terzo e quarto dell’attuale articolo 117 che riguardano la definizione delle materie legislative attribuite alle regioni.

Con tali modifiche il comma 3 dell’art. 117 che riguarda la definizione della legislazione concorrente viene abolito e il comma 4 che riguarda le competenze legislative regionali viene sostituito dal seguente:

«Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alla pianificazione e alla dotazione in-frastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno, all’organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari e, salva l’auto-nomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all’istruzione e forma-zione professionale.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.

Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, l’esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di compe-tenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dal secondo comma, lettere h), salva la polizia amministrativa locale, i) e l), salva l’organizzazione della giustizia di pace, può essere delegato ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse e per un tempo limitato, previa intesa con le Regioni interessate. In tali casi la legge di-sciplina l’esercizio delle funzioni ammini-strative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119».

 Il comma 4 del medesimo articolo 26 del testo base prevede che all’articolo 117 della Costituzione, il sesto comma venga sostituito dal seguente: «La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale».

E’ del tutto evidente come, con l’integrazione, che si vuole adottare per la definizione alla lettera n) delle competenze legislative statali, il termine “ordinamento scolastico” risulti troppo generico.

Ad esempio non chiarisce se in tale materia rientri il “diritto allo studio” per il quale, fra l’altro, con il confermato contenuto della lettera m) devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale determinati livelli essenziali delle prestazioni

E’ auspicabile pertanto che il Senato rimedi a tale inadeguatezza accogliendo la proposta di emendamento presentata dalla senatrice Puglisi del PD. Con essa si propone di sostituire nella suddetta lettera e) del secondo comma dell’art.117 le parole: «ordinamento scolastico; istruzione universitaria e» con le seguenti: «asili nido; ordinamento scolastico; istruzione universitaria, diritto allo studio e».

Con tale modifica verrebbe ad assumere un senso più preciso quella competenza legislativa esclusiva che verrebbe attribuita alle regioni in materia di”servizi scolastici”.

Se tale chiarimento non fosse realizzato, il giorno successivo all’approvazione della nuova formulazione costituzionale, si aprirebbe il conflitto per stabilire se “il diritto allo studio” debba considerarsi o meno un “servizio scolastico” da regolare con legge regionale. E’ evidente che in tal caso che, archiviata la legge di parità n.62 del 2000, ogni regione potrebbe varare una propria legge riguardante la parità scolastica


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