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L'Ufficio Studi della Camera ci dà ragione: l'organico funzionale è solo un sogno

l'organico funzionale non può comunque superare il tetto degli organici previsti per il 2011/2012. Se non si cambiano le regole l'OF resta una chimera e anche il piano di assunzioni subisce una bella battuta d'arresto.

05/11/2014
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La Tecnica della Scuola

            Reginaldo Palermo

Come avevamo già anticipato la settimana scorsa l'organico funzionale non può comunque superare il tetto degli organici previsti per il 2011/2012. Se non si cambiano le regole l'OF resta una chimera e anche il piano di assunzioni subisce una bella battuta d'arresto.

E ora, sulla questione dell'organico funzionale e del piano di assunzioni previsto dall'articolo 3 della legge di stabilità, anche il Servizio Studi della Camera dà ragione a quanto da noi già sostenuto: le nuove immisssioni in ruolo dovranno avvenire in base alle regole vigenti in materia di organici.
Il dossier ricorda che l' "organico dell'autonomia" è già previsto dall’art. 50, co. 1, lett. b), del D.L. 5/2012 (L. 35/2012), norma che prevede espressamente l’emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni volto, fra l’altro, a individuare linee guida per la definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico.
I tecnici della Camera evidenziano un altro aspetto che già noi avevamo sottolineato: "Gli organici dell’autonomia e di rete - si legge infatti nella relazione  - devono essere costituiti nei limiti previsti dall'art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze di rimodulazione annuale".
E ancora: "Deve, in ogni caso, rimanere fermo il disposto dell’art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), in base al quale, a decorrere dall’a.s. 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche determinata nell’a.s. 2011/2012".
La relazione smorza dunque gli entusiasmi che si erano creati all'indomani della pubblicazione del progetto "Buona Scuola" e riporta il tema delle assunzioni alla cruda realtà delle norme: o si cambiano le disposizioni in vigore o l'organico funzionale resterà una semplice chimera


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