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ItaliaOggi-VIA ALLA GEOMETRIA DEGLI ORGANICI

LE DIREZIONI REGIONALI DARANNO L'OK ALLA COSTITUZIONE DELLE CLASSI UNA VOLTA VERIFICATE LE DISPONIBILITÀ. I DIRIGENTI SONO ALLE PRESE CON LA DETERMINAZIONE DELLE PIANTE Scuole alle prese con l...

21/04/2004
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ItaliaOggi

LE DIREZIONI REGIONALI DARANNO L'OK
ALLA COSTITUZIONE DELLE CLASSI UNA VOLTA VERIFICATE LE DISPONIBILITÀ.

I DIRIGENTI SONO ALLE PRESE CON LA DETERMINAZIONE DELLE PIANTE

Scuole alle prese con l'organico d'istituto. I dirigenti scolastici stanno inoltrando alle direzioni regionali le piante organiche delle scuole, che derivano dal numero degli alunni risultanti dopo l'acquisizione dei nuovi iscritti alle prime classi.

Ma l'ok definitivo arriverà solo dopo che i direttori regionali avranno verificato il rispetto dei parametri e le effettive disponibilità, assegnate alla regione dall'amministrazione centrale.

Dopo di che, si passerà alla costituzione delle classi e alla determinazione del numero dei docenti, da assegnare alle singole istituzioni scolastiche. Ferma restando, però, la possibilità di operare compensazioni tra gradi diversi di scuola.

Le procedure per la formazione delle classi, in base al numero degli alunni, sono regolate dal decreto 331/98 e dal decreto 141/99, che definiscono le varie procedure di calcolo per i vari ordini e gradi di scuola.

In ogni caso, per costituire l'organico d'istituto, le maggiori incognite sono rappresentate dalle prime classi. Ecco un promemoria con le regole fondamentali.

Scuola dell'infanzia

Di norma, le sezioni di scuola materna devono essere formate da 25 bambini. Il numero minimo per costituire una classe è di 15 alunni. Se nella classe vi è un bambino portatore di handicap, il numero massimo scende a 20 alunni. E i bambini in più vengono distribuiti nella altre classi, secondo una procedura in più fasi.

Prima di tutto, si formano le classi con i bambini disabili. Dopo di che, si dividono gli alunni che rimangono per 25. Se dopo questa operazione rimangono ancora degli alunni da sistemare, questi ultimi vengono distribuiti nelle varie classi. Senza però superare i 28 alunni complessivi per ogni classe. Nei comuni di montagna e nelle piccole isole il limite minimo per formare una classe è di dieci alunni.

Scuola elementare

Il numero minimo per formare una classe di scuola elementare è di dieci alunni. Se non si raggiunge questo numero, viene formata una cosiddetta pluriclasse. Una classe, cioè, in cui sono compresi alunni che frequentano anni di corso diversi.

La pluriclasse, in ogni caso, non può essere costituita con meno di sei bambini. E non può superare i 12 alunni. Normalmente, le classi di scuola elementare sono formate da 25 alunni. Se vi sono alunni portatori di handic ap il numero scende, generalmente, a 20 alunni. Sempre tenendo conto, però, della gravità dell'handicap.

La procedura, per la collocazione degli alunni in più, è simile a quella della scuola per l'infanzia:

si prendono gli alunni che residuano dalle classi con alunni disabili e si dividono per 25.

Il limite dei 25 alunni per classe è da intendersi, però, come limite massimo. Un volta superato, si procede alla formazione di una nuova classe.

Scuola media

Le classi di scuola media possono essere costituite fino a un massimo di 29 alunni. La norma, però, è di 25 alunni per classe. Il limite dei 29 alunni scatta, infatti, solo se vi sono meno di 30 iscrizioni alla prima classe.

Nel qual caso si forma un'unica prima di 29 alunni. Il numero minimo per formare una classe è di 15 alunni. Per le classi delle scuole di montagna o delle piccole isole, il limite minimo per la formazione di una classe scende a dieci. Le eventuali pluriclassi non possono superare i 12 alunni.

Se vi è un alunno portatore di handicap, il numero massimo consentito, generalmente, è di 20.

È possibile, però, costituire classi con meno di 20 alunni se l'alunno disabile è portatore di un handicap particolarmente grave.

Per distribuire tra le classi gli alunni in più, si segue il criterio della divisione per 25: si costituiscono prima le classi con gli alunni disabili e poi si divide per 25 il numero di alunni che rima ngono.

Di norma, però, la ripartizione degli alunni nelle classi senza alunno portatore di handicap non deve determinare la formazione di classi con più di 26 o 27 alunni. Se ciò si verifica, è possibile chiedere l'attivazione di una classe in più.

Scuola superiore

Nelle scuole superiori la norma è quella di costituire classi con 25 alunni. Si può scendere a 20 se vi è un alunno portatore di handicap. Anche in questo caso, se l'handicap è particolarmente grave, si può costituire la classe con meno di 20 alunni.

La distribuzione degli alunni rimanenti avviene dividendo per 25 il totale degli alunni che rimangono dopo avere costituito le classi con gli alunni portatori di handicap. In ogni caso, il numero massimo non deve superare i 28 alunni. Esiste però un'eccezione: per le prime classi, viene costituita una classe unica se le iscrizioni sono meno di 30 e, comunque, non inferiori a 20. Il numero minimo per la costituzione delle prime classi e delle classi iniziali dei trienni (per esempio la prima liceo classico) è fissato nell'ordine di 20 studenti. Per le classi successive il limite minimo scende a 15.

La riforma Moratti e gli organici

Fin qui i criteri per la formazione delle classi. Va detto subito, peraltro, che, almeno nell'immediato futuro, la riforma Moratti non dovrebbe incidere sugli organici dei docenti. La circolare 37, infatti, dispone la conferma, per il prossimo anno scolastico, dei criteri che "attualmente presiedono alla formazione delle classi e alla determinazione delle cattedre e dei posti".

Questo, stando alla lettera della norma. In realtà, però, la cancellazione del tempo pieno alle elementari e del tempo prolungato alle medie, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, starebbe comportando anche notevoli riduzioni di organico in molte province.

Il riempimento delle cattedre nelle secondarie

A ciò si aggiunge il fatto che la riconduzione a 18 ore delle cattedre delle secondarie dovrà essere
portata a compimento in ogni caso. Anche se non per tutte le classi di concorso. Almeno per ora.

Nelle scuole superiori, infatti, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, si salveranno le classi di concorso i cui insegnamenti non possono essere ricomposti senza superare le 18 ore. Come, per esempio, la classe A051: materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale.

Nelle scuole medie, invece, il riempimento delle cattedre a 18 ore si farà solo nel tempo prolungato
e limitatamente alle classi di concorso: A038 (educazione artistica), A030 (educazione fisica), A032 (educazione musicale) e A045 (lingua straniera).

Sempre, però, dopo avere costituito gli organici con le ore a disposizione e utilizzando solo gli spezzoni residui. Fatto, questo, che determinerà un ulteriore riduzione di chances per i docenti precari.

Si salveranno, invece, almeno per quest'anno, lettere e scienze matematiche. Anche perché, azzerando totalmente le ore a disposizione, non sarebbe più stato possibile assicurare l'assistenza a mensa.

Tecnica e strumento musicale

Resta incerto, invece, il futuro dell'educazione tecnica, il cui monte ore è stato ridotto da tre ore a una sola ora settimanale.

Anche se la riduzione riguarda, per il prossimo anno, soltanto le prime classi. Lo strumento musicale rimarrà attivo nelle scuole medie a indirizzo musicale, sebbene nella quota opzionale e facoltativa.

Il completamento va nella quota opzionale

Resta il fatto che, per effetto della riduzione del numero delle ore di insegnamento in tutte le discipline della scuola media, i docenti che andranno incontro alle decurtazioni dovranno, obbligatoriamente, completare l'orario di cattedra nella quota opzionale e facoltativa.

E ciò comporterà una serie di incertezze per il futuro degli organici. In modo particolare per
quanto riguarda la sopravvivenza dei corsi di strumento musicale, i cui docenti dovranno fare fronte alla ?concorrenza' degli altri colleghi a rischio di esubero.

L'incertezza del completamento

E c'è un'ulterio re incognita che riguarda tutti i docenti (con la sola eccezione degli insegnanti di
religione, che non subiranno alcuna riduzione di orario).

L'incognita è rappresentata dal fatto che, se non vi saranno adesioni ai corsi facoltativi, nel
prossimo anno, con ogni probabilità, le quote opzionali relative alle materie con meno adesioni
potrebbero non essere inserite nell'organico di diritto. E i docenti interessati non potranno più
completare l'orario di cattedra e andranno in soprannumero.

Il destino dei soprannumerari

A questo punto, si verificheranno ulteriori situazioni di incertezza. Se il docente avrà la possibilità
di essere ricollocato in un'altra scuola, la questione si esaurirà con un trasferimento d'ufficio, e il problema riguarderà solo la perdita della sede. Se, invece, la situazione di soprannumerarietà si tradurrà in un vero e proprio esubero, il docente senza posto dovrà sottoporsi, obbligatoriamente, alla riconversione professionale.

In buona sostanza, dovrà partecipare a corsi di riconversione, organizzati dall'amministrazione
scolastica, con esame finale, finalizzati a ricollocare il docente in una classe di concorso diversa.

Disponibilità e licenziamento

Se al termine del corso il docente non potrà essere ricollocato per indisponibilità di cattedre nella nuova classe di concorso, scatterà, invece, la cosiddetta mobilità intercompartimentale.

Vale a dire, il trasferimento in un altro comparto della pubblica amministrazione, con mansioni
diverse. Ipotesi questa, scarsamente praticabile. Specie se si considera che gli altri comparti della pubblica amministrazione soffrono anch'essi di problemi di esubero.

Infine, se nessuna di queste opzioni potrà essere impiegata, il docente incollocabile sarà posto
in disponibilità: una sorta di limbo in cui il docente percepirà un'indennità pari all'80% dello stipendio tabellare e dell'indennità integrativa speciale, per un periodo massimo di 24 mesi. E allo scadere dei 24 mesi sarà licenziato (si vedano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo

di Antimo Di Geronimo


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