ItaliaOggi-Un paletto per gli spezzoni
Un paletto per gli spezzoni I dirigenti scolastici non hanno titolo a gestire gli spezzoni superiori a 6 ore. La competenza scatta solo sugli spezzoni da 6 ore in giù. Lo ha chiarito il Mi...
Un paletto per gli spezzoni
I dirigenti scolastici non hanno titolo a gestire gli spezzoni superiori a 6 ore. La competenza scatta solo sugli spezzoni da 6 ore in giù. Lo ha chiarito il Miur con una circolare emanata il 28 luglio 2005. Si è conclusa con un nulla di fatto, dunque, la vertenza con la quale i sindacati della scuola avevano chiesto all'amministrazione di inserire anche le disponibilità inferiori a 7 ore nell'elenco degli spezzoni gestiti dai centri servizi amministrativi e dalle scuole polo. Fatto questo che avrebbe consentito ai docenti precari di aumentare le probabilità di ottenere un incarico. Tanto più che l'affidamento ai dirigenti scolastici degli spezzoni da 6 ore in giù implica anche l'obbligo, in capo a questi ultimi, di proporre gli spezzoni, come ore accedenti, prima ai docenti di ruolo. E solo dopo avere acquisito eventuali rinunce, di procedere alla nomina del supplente. L'affidamento di tutti gli spezzoni ai Csa e alla scuole polo avrebbe, inoltre, posto fine definitivamente ad un equivoco, che ha indotto, in passato, taluni dirigenti scolastici, a proporre ai docenti di ruolo anche gli spezzoni superiori a 6 ore, contribuendo a depauperare ulteriormente le già scarse disponibilità per le supplenze annuali e fino al termine delle lezioni. A ciò va aggiunta la questione del diritto al completamento che, in quanto derivante da fonte pattizia, dovrebbe prevalere sul diritto alle ore eccedenti. Questione che, peraltro, non è stata affrontata nella circolare del 28 luglio. Il ministero dell'istruzione, infatti, si è limitato a confermare le istruzioni a suo tempo impartite con la circolare 220 del 20 settembre 2000 circa la gestione degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali, senza dire nulla in merito. Il tutto raccomandando ai dirigenti scolastici di procedere alla nomina dei supplenti solo dopo avere acquisito le eventuali rinunce dei docenti di ruolo relative a proposte di ore eccendenti.