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ItaliaOggi-Supplenze Ata ai nastri di partenza

Supplenze Ata ai nastri di partenza Valutato per intero il servizio prestato presso enti locali e stato Al via le supplenze degli Ata. Per gli aspiranti al conferimento delle suppl...

14/06/2005
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ItaliaOggi

Supplenze Ata ai nastri di partenza

Valutato per intero il servizio prestato presso enti locali e stato

Al via le supplenze degli Ata. Per gli aspiranti al conferimento delle supplenze temporanee di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di guardarobiere, di cuoco, di infermiere e di addetto alle aziende agrarie, conferibili dal dirigente scolastico, è tempo di preparare la documentazione per chiedere l'inclusione nelle graduatorie di circolo o di istituto di terza fascia valide per il triennio 2005/2007, come richiesta dal decreto ministeriale n. 55 del 9 giugno scorso.
Restano esclusi dalla possibilità di presentare domanda gli aspiranti a supplenze di collaboratore scolastico, non essendo prevista per questo profilo professionale l'istituzione della terza fascia di circolo o di istituto.

Il termine per presentare la domanda è di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale, pubblicazione che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

In premessa si osserva che le disposizioni in materia di costituzione delle graduatorie di terza fascia di circolo o di istituto indicate nel decreto n. 55 contengono, rispetto al decreto n. 150 del 2001, alcune novità peraltro rilevanti.

come costituire le graduatorie

La prima attiene alla costituzione di una nuova graduatoria concernente il profilo di addetto alle aziende agrarie. Per chiedere l'inclusione in questa graduatoria, gli aspiranti devono possedere o il diploma di scuola media unitamente a un attestato di qualifica specifica, oppure un diploma di qualifica professionale specifica.

La seconda riguarda gli aspiranti già inclusi nella terza fascia per il triennio 2002/2004. Dovranno presentare domanda ex novo. La mancata presentazione della domanda comporterà la non inclusione nelle graduatorie valide per il triennio 2005/2007.

La terza riguarda la valutazione del servizio prestato con rapporto a tempo parziale con lo stato o con gli enti locali, ma per quest'ultimo limitatamente a quello prestato fino al 31/12/1999. Detto servizio sarà ora valutato per intero. Nel passato la valutazione era proporzionale all'orario di servizio.

La quarta attiene alla possibilità, limitatamente all'aspirante inserito in una graduatoria provinciale permanente e/o incluso nell'elenco provinciale a esaurimento di ognuno dei profili professionali indicati in premessa, di chiedere di cambiare provincia. In tal caso deve presentare domanda di depennamento dalla graduatoria permanente e/o dall'elenco e, contestualmente, domanda di inserimento, per il medesimo profilo professionale oggetto della richiesta di depennamento, nelle graduatorie di circolo o di istituto di terza fascia di altra provincia. Al collaboratore scolastico è, invece, preclusa la possibilità di un trasferimento in provincia diversa da quella nella quale risulta incluso nella graduatoria permanente e/o nella graduatoria ad esaurimento.

Requisiti di accesso e di ammissione

Immodificati risultano essere i requisiti di accesso e di ammissione, ma con due precisazioni: gli attestati di qualifica di cui all'articolo 14 della legge n. 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale Ata, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali).

Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi; gli aspiranti cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono, oltre a possedere i titoli di studio e i requisiti generali di accesso al pubblico impiego, avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Ricorsi

Immodificata è anche la disciplina dei ricorsi avverso l'esclusione o l'inammissibilità alla procedura concorsuale, ma con la precisazione che nelle more della definizione dell'eventuale ricorso giurisdizionale al Tar o straordinario al capo dello stato, i ricorrenti saranno ammessi sotto condizione alla procedura e iscritti con riserva nella graduatoria. Il nuovo decreto precisa inoltre che avverso l'atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami devono essere rivolti al dirigente scolastico nella cui istituzione si verifichi la fattispecie contestata.

In materia di ricorsi trovano applicazione, in alternativa, le disposizioni contenute nell'articolo 130 del contratto 2002/2005 relative alla conciliazione e all'arbitrato.


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