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Stipendi dei presidi nel caos Senza coordinate i vincitori del concorso riservato La paradossale situazione retributiva dei dirigenti scolastici assunti nei ruoli regionali a segui...
Stipendi dei presidi nel caos
Senza coordinate i vincitori del concorso riservato
La paradossale situazione retributiva dei dirigenti scolastici assunti nei ruoli regionali a seguito del concorso riservato è stata oggetto di approfondito esame nell'incontro con le organizzazioni sindacali dell'area V, tenutosi presso il ministero dell'istruzione il 10 dicembre scorso. Nel corso della riunione e dal confronto tra le parti è emersa l'impossibilità, al momento, di una valutazione su dati omogenei (non è stato rinnovato il contratto nazionale per il primo e secondo biennio economico; non sono stati definiti tutti i contratti regionali per il 2003 e 2004).
Non è possibile, quindi, determinare ora l'esatta differenza tra il trattamento spettante ai neo dirigenti e quello da essi goduto come presidi incaricati.
Le spettanze stipendiali dei vincitori del concorso riservato potranno essere stabilite solo dopo la definizione dei sopra citati contratti, che determineranno certamente la corresponsione di arretrati.
La posizione attuale dei neodirigenti
All'atto dell'inquadramento nei ruoli regionali, ai nuovi dirigenti (circa 1.300) viene attribuita una retribuzione complessiva annuale inferiore di parecchie migliaia di euro rispetto a quella in godimento nella precedente posizione (docenti a tempo indeterminato incaricati della presidenza di istituti scolastici).
Tale situazione, comunque, è relativa al primo inquadramento, in quanto il superamento del periodo di prova (e la conferma nel ruolo) fa conseguire a ciascun neodirigente una diversa posizione retributiva.
I neoassunti (ai quali è stato riconosciuto lo stipendio tabellare iniziale del dirigente) hanno tuttavia perduto l'indennità di presidenza, che incrementava in modo sensibile lo stipendio del docente incaricato di funzioni superiori (presidenza di un istituto scolastico).
L'indennità di presidenza è stata sostituita dalla retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile) e da quella di risultato: voci non previste tra quelle che contribuiscono a formare la retribuzione del docente, nettamente inferiori all'indennità di presidenza che viene riconosciuta ai presidi incaricati.
Lo scaglione retributivo attribuito al dirigente dopo il superamento del periodo di prova, è tale da consentire il recupero della differenza tra lo stipendio in godimento, in qualità di preside incaricato, e quello iniziale di dirigente.
Resta il problema del grave scarto iniziale non determinabile, al momento, nella sua effettiva entità.
La novità della situazione
Il problema è nuovo.
I direttori didattici e i presidi transitati nel ruolo dirigenziale a seguito del corso di formazione (settembre 2000) non subirono alcuna riduzione del trattamento economico in godimento, poiché nel passaggio dal ruolo direttivo a quello dirigenziale venne loro riconosciuta l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza.
Tale effetto non è riconosciuto ai neo assunti per concorso, in quanto la loro posizione è stata contemplata, appunto, come frutto di una nuova assunzione.
Questa paradossale situazione, sia pure limitata al primo anno di servizio come dirigente, ha avuto qualche particolare effetto.
L'abbassamento della retribuzione pensionabile (dal momento che il trattamento di pensione viene computato con riguardo alla base retributiva degli ultimi dieci anni) produce un chiaro effetto negativo per tutti, specie per coloro che si trovano alla soglia del pensionamento. In qualche caso, il vincitore del concorso alla soglia del pensionamento, ha preferito rinunziare all'inquadramento nel ruolo dirigenziale, per evitare appunto il pregiudizio dell'abbassamento della propria base pensionabile.
I rilievi delle organizzazioni
La posizione negativa in cui si sono venuti a trovare i dirigenti neo assunti, ha suscitato l'allarme dei singoli e le proteste di parte sindacale.
In particolare, è stata rilevata la mancata applicazione della specifica disposizione contenuta nella legge numero 547 del 24 dicembre 1994.
L'art. 3, comma 57, precisa che 'nei casi di passaggio di carriera... al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile né rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio, e quello spettante nella nuova posizione'.
È apparso chiaro, nel corso dell'incontro tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali, che l'applicazione di tale disposizione (riconoscimento di un assegno ad personam) non risulta praticabile, almeno al momento, in quanto la posizione retributiva attribuita ai dirigenti neo assunti è certamente suscettibile di ulteriori incrementi (pensionabili), che daranno origine al pagamento di arretrati. Allo stato delle cose, si possiedono dati assolutamente certi circa la retribuzione spettante e goduta dai presidi incaricati, ma si hanno elementi provvisori e certamente suscettibili di modificazioni circa la retribuzione spettante ai dirigenti vincitori del concorso riservato, anche se, in relazione all'assunzione nel nuovo ruolo, è stata a essi attribuita la retribuzione relativa al primo inquadramento