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ItaliaOggi-Seconda lingua, il ministero fa dietrofront

Seconda lingua, il ministero fa dietrofront Dietrofront del ministero dell'istruzione sull'utilizzo delle ore residue alle medie. Il dicastero di viale Trastevere ha corretto la circolare s...

06/07/2004
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ItaliaOggi

Seconda lingua, il ministero fa dietrofront

Dietrofront del ministero dell'istruzione sull'utilizzo delle ore residue alle medie. Il dicastero di viale Trastevere ha corretto la circolare sull'insegnamento della seconda lingua straniera nelle scuole medie inferiori, emanata il 25 giugno 2004, perché contrastante, come evidenziato martedì scorso da ItaliaOggi, con il contratto sulla mobilità annuale, sottoscritto sempre il 25 giugno.
L'errore del ministero

Nella prima stesura l'amministrazione aveva disposto che le ore residue, non utilizzate per riempire le cattedre dei docenti di lingua delle medie, dovessero essere assegnate prima ai docenti di ruolo e poi ai precari, per le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle lezioni.

La nota contraddiceva il contratto

E ciò contraddiceva quanto previsto dal contratto sulla mobilità, laddove viene statuito esattamente il contrario: prima i supplenti e poi i docenti di ruolo. Una svista che ha indotto viale Trastevere a ritornare sui suoi passi e a emanare una nota di rettifica.

Dopo il riempimento la mobilità e le supplenze

Nel provvedimento viene chiarito, dunque, che le ore residue dovranno essere utilizzate prioritariamente per riempire i vuoti lasciati nelle cattedre di lingua, per effetto dell'applicazione della riforma Moratti. Dopo questa operazione, le ore che rimarranno scoperte saranno utilizzate per la mobilità annuale e per le procedure di conferimento degli incarichi di supplenza da parte dei centri servizi amministrativi.

I docenti di ruolo fino a 24 ore

Infine, se rimarranno ancora delle ore disponibili, potranno essere assegnate, fino a 24 ore settimanali, ai docenti di ruolo, che insegnano la lingua straniera o in possesso dell'abilitazione specifica e poi ai supplenti disponibili nella graduatoria d'istituto. L'ordine delle operazioni si evince chiaramente, nella nota ministeriale, dal richiamo espresso alla disciplina pattizia fissata dall'articolo 6 del contratto sulla mobilità.

Cosa dice il contratto

Il dispositivo, infatti, prevede che, solo 'successivamente al conferimento delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, il personale docente É. che non abbia potuto completare l'orario d'obbligo nel senso ivi indicato, potrà completare, a domanda, il suddetto orario obbligatorio di servizio con ore di altra classe di concorso per la quale sia in possesso della specifica abilitazione o di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento da attribuire'. Nel caso in cui non sia possibile riempire le cattedre nemmeno in questo modo, il contratto chiarisce che 'si procederà all'utilizzo dello stesso personale, sino al completamento dell'orario obbligatorio di servizio, per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie'. Dopo tutte queste operazioni le ore ulteriormente disponibili potranno essere assegnate come ore aggiuntive d'insegnamento in eccedenza all'orario d'obbligo e fino a un massimo di 24 ore settimanali di servizio.


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