ItaliaOggi: Sanzioni, arriva il preside sceriffo
Il decreto legge sull'ordinato avvio di quest'anno scolastico innova anche il sistema delle sanzioni disciplinari
Il decreto legge sull'ordinato avvio di quest'anno scolastico innova anche il sistema delle sanzioni disciplinari al personale e delle utilizzazioni in altri compiti dei docenti, modificando e integrando gli artt. 468, 503 e 506 del dlgs 16 aprile 1994, n. 297, con lo scopo di rendere più incisive e sollecite le procedure di irrogazione delle sanzioni, dei provvedimenti di sospensione cautelare e di utilizzazione in altri compiti. Il parere del competente consiglio di disciplina, relativo alle sanzioni della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e della destituzione, da obbligato-rio e vincolante diventa solo obbligatorio. L'organo competente a irrogarle (ministro e dirigente dell'ufficio scolastico regionale) prima poteva solo «disporre in modo più favorevole al dipendente»: d'ora in poi potrà decidere senza vincoli.
Se il parere non viene reso entro 60 giorni, prorogabili di altri 30 per esigenze istruttorie, la sanzione può essere senz'altro inflitta (art. 2, primo comma, lett. a), n. 1, del decreto legge).
Ogni procedimento si deve concludere entro 90 giorni, prorogabili di altri 30, dal suo inizio. Fa eccezione il procedimento sospeso in pendenza di processo penale che deve giudicare sugli stessi fatti, nel qual caso non si contano i tempi processuali (art. 2, primo comma, lett. a), n. 2, del decreto legge). La nuova disposizione sui tempi di conclusione non si applica ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (art. 2, secondo comma, del decreto legge).
D'ora in poi un procedimento disciplinare non potrà essere protratto all'infinito. Prima poteva durare anche anni, purché tra un atto e l'altro l'amministrazione non facesse passare più di 90 giorni. La sospensione cautelare obbligatoria in pendenza di processo penale è disposta per tutto il personale della scuola dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale (art. 2, primo comma, lett. b), n. 1, del decreto legge). In tutti i casi in cui ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare di un docente può essere disposta dal dirigente scolastico. Il parere del collegio dei docenti, che prima doveva essere acquisito, è eliminato del tutto dal decreto legge. Pena la sua decadenza, il provvedimento deve essere convalidato dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale entro dieci giorni. Se destinatario della sospensione è un dirigente scolastico, il provvedimento deve essere confermato entro dieci giorni dallo stesso dirigente regionale che lo ha adottato, altrimenti decade di diritto (art. 2, primo comma, lett. b), n. 2, del decreto legge). Quando uno o più docenti abbiano assunto comportamenti lesivi della dignità della persona o del prestigio e del decoro dell'amministrazione, il dirigente scolastico, se ricorrono gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, può disporne l'utilizzazione in altri compiti.
Il provvedimento, pena la sua decadenza, deve essere convalidato, entro 15 giorni, dal direttore regionale, il quale, se il dirigente scolastico è rimasto inerte, può disporre direttamente l'utilizzazione (art. 2, primo comma, lett. c), n. 2, del decreto legge). Questo tipo di utilizzazione è alternativo alla sospensione in attesa del trasferimento d'ufficio.
Mario d'Adamo